Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12871 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5112/2019 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA, 51, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO ZURLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO DI GENOVA, e

MARIALBA CUCCHIELLA;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA N. 22, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CATALDI, e rappresentata e difesa dagli avvocati PIERFRANCO DE

NICOLA, e FRANCESCA TEMPESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 921/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.A.A. convenne in giudizio la Provincia di L’Aquila e la Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale che aveva attraversato repentinamente la strada provinciale n. (OMISSIS) in prossimità del centro abitato di (OMISSIS);

entrambe le convenute resistettero alla domanda; in particolare, la Regione eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva;

il Giudice di Pace di Sulmona condannò la Regione al risarcimento dei danni;

la sentenza è stata confermata dal Tribunale di L’Aquila; ha proposto ricorso per cassazione la Regione Abruzzo affidandosi ad un unico motivo;

hanno resistito l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e la D.A.; quest’ultima ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 1 e art. 19, L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f (sostituita dalla L. 18 agosto 2000, n. 267), L.R. Abruzzo n. 10 del 2003, artt. 1, 4, 4-bis e 4-ter, L.R. Abruzzo n. 10 del 2004, artt. 2,44,49 e 55 e L.R. Abruzzo n. 41 del 2004, art. 48, comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”;

assume la ricorrente che il Tribunale ha “erroneamente desunto dalla competenza meramente normativa, attribuita alle Regioni dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, i criteri di imputazione della responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica, danni che, invece, vanno ricollegati all’ente a cui spettino in concreto le competenze amministrative e gestionali relative alla cura degli animali”;

aggiunge che l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata, che esclude la concreta configurabilità della responsabilità della Provincia per difetto di autonomia decisionale e di risorse finanziarie in capo alla medesima, “lungi dal conferire alla Regione Abruzzo la titolarità del rapporto sostanziale obbligatorio dedotto in giudizio, vale, al contrario, ad escludere radicalmente la sussistenza della legittimazione passiva in capo a tale Amministrazione”; richiama, al riguardo, Cass. n. 24089/2017; il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che si è precisata e consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso (cfr. Cass. n. 7969/2020, Cass. n. 8384/2020, Cass. n. 8385/2020, Cass. n. 12113/2020, Cass. n. 13848/2020, Cass. n. 18087/2020, Cass. n. 18107/2020 e Cass. n. 19101/2020) ed alla quale il Collegio intende dare continuità;

invero, tale giurisprudenza ha condivisibilmente individuato nella Regione l’unico soggetto passivamente legittimato (ancorchè nell’ambito di un inquadramento della responsabilità nell’alveo dell’art. 2052 c.c., di cui non è dato discorrere nel caso di specie, nel quale si è formato un giudicato interno sull’applicabilità del paradigma dell’art. 2043 c.c.), salva rivalsa nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno;

l’obiettiva incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento -che, come detto, è andato precisandosi soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso – giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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