Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12871 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12871 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 7718-2008 proposto da:
VACCHI

VITO

c.f.

VCCVTI40E30D612C,

PICCININI

GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso STUDIO GREZ,
rappresentati e difesi dagli avvocati DE ME0 FEDERICO,
NARESE CALOGERO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2014
629
,

é

contro

– REGIONE TOSCANA c.f. 01386030488, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

Data pubblicazione: 09/06/2014

presso lo studio del Dott.

GREZ GIAN MARCO,

rappresentata e difesa dagli avvocati NOCENTINI
SIMONE, MONTINI MAURO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

VITO

c.f.

VCCVTI40E30D612C,

PICCININI

GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso STUDIO GREZ,
rappresentati e difesi dagli avvocati DE ME0 FEDERICO,
NARESE CALOGERO, giusta delega in atti; (controricorso
al controricorso della Regione Toscana);
– controricorrentefe =corrente incidentale A

avverso la sentenza n. 1156/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 09/11/2007 R.G.N. 341/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato DE MEC FEDERICO;
udito l’Avvocato NOCENTINI SIMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

VACCHI

Svolgimento del processo
Il Piccinini ed il Vacchi adivano il Tribunale di Firenze specificando
di essere stati per lungo tempo dirigenti della Regione Toscana e
di aver ricevuto, a seguito di contratto individuale e dopo il loro
collocamento fuori ruolo, l’incarico di coordinatori di area, il
Piccinini con decorrenza 1.4.98 ed il Vacchi con decorrenza
1.1.97, contratti sempre rinnovati da ultimo il 29/8/2000 e per il

Esponevano i ricorrenti che il loro contratto individuale (art.7)
faceva riferimento all’art. 150 della L. R. n.51/1989 e che in
applicazione di essa avrebbero avuto diritto, al termine del
rapporto, ad una indennità integrativa del trattamento di fine
servizio liquidato dall’INPDAP, mentre la Regione l’aveva
corrisposta solo sul periodo e sullo stipendio maturato al
30/512000 e non secondo le condizioni esistenti al termine del
rapporto, awenuto il 1.3.03, verosimilmente poiché controparte
aveva ritenuto che con la modifica dell’art. 2120 c.c. e
l’estensione a tutti i lavoratori del t.f.r., doveva intendersi venuto
meno l’obbligo di corrispondere la detta integrazione. Secondo i
ricorrenti la Regione era incorsa in errore non avendo considerato
che la previsione dell’attribuzione dell’indennità era contenuta in
un contratto individuale e non derivava dai principi generali in
materia.
Il Tribunale accoglieva le domande, dichiarando il diritto di
Piccinini e Vacchi a percepire l’indennità di cui al punto 7) dei
contratti individuali intercorsi fra essi e la Regione Toscana, e di
cui all’art. 150 L.R. n.51\89, condannando quest’ultima al relativo
pagamento, con il calcolo da effettuarsi sulla base dell’intera
anzianità e dello stipendio posseduti al 1.3.03.
Successivamente veniva emanata la L. R. n. 47\06,
espressamente di interpretazione autentica dell’art. 150 della L.
R. n. 51\89.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione Toscana.

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periodo 1.9.2000- 31.8.05.

Resistevano i dipendenti.
Con sentenza depositata il 9 novembre 2007, la Corte d’appello di
Firenze accoglieva il gravame, respingendo le domande avanzate
dagli originari ricorrenti.
Per la cassazione propongono ricorso i dipendenti, affidato a sei
motivi.
Resiste la Regione Toscana con controricorso. I dipendenti hanno

parte della Regione, di motivi di appello non esaminati e
considerati assorbiti dalla sentenza impugnata.
Entrambe le parti hanno poi depositato memoria ex art. 378
c.p.c.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente evidenziarsi che il controricorso
depositato dai ricorrenti è inammissibile, per non contenere il
controricorso della Regione alcun ricorso incidentale (arg. ex art.
371, comma 4, c.p.c.).
1.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1372, 1362, 1367, 29, comma 4, L.R.
Toscana 17.3.00 n. 26, art. 11 preleggi, oltre ad omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1,
nn.3 e 5 c.p.c.).
Lamentano che la sentenza risultava erronea laddove aveva
ritenuto, in dispregio delle specifiche clausole contenute nei
contratti individuali, stipulati ex art. 29 della L.R. n.26\00 (che al
comma 4 prevedeva che il servizio di coordinatori prestato in
forza del contratto individuale a tempo determinato è utile ad
ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza,
nonché dell’anzianità di servizio) inapplicabile il trattamento di
miglior favore in essi previsto, e segnatamente della clausola
secondo cui “per il trattamento di fine rapporto si applicano

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depositato controricorso in ordine alla ritenuta riproposizione, da

inoltre le disposizioni di cui all’art. 150 e successivi della L.R.
21.8.89 n. 51”.
Lamentano pertanto una erronea interpretazione delle clausole
dei contratti individuali da parte della Corte di merito.
1.1.- Il motivo è inammissibile per due ordini di considerazioni.
La prima consiste nella mancata produzione, o riproduzione
integrale in ricorso, dei contratti individuali in questione.

legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di
un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere
di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il
contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di
cui all’art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la sua esatta ubicazione
all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011
n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse,
che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione,
la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915;
Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).
La seconda riguarda l’inammissibilità dei quesiti di diritto che si
limitano a chiedere a questa S.C. se il giudice di appello abbia o
meno errato nell’interpretare i contratti in questione (non
prodotti), chiedendo dunque puramente e semplicemente di
accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata
norma di diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 17 luglio 2008 n.
19769).
2.-Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1372 e 1362 c.c. in riferimento
all’art. 150 L. R. n. 51\89.
Evidenziano la differenza tra il rinvio fisso (o recettizio) ed il
rinvio mobile (o formale) contenuto nei contratti a norme di

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Al riguardo occorre rimarcare che il ricorrente che, in sede di

legge, lamentando che nella specie si era verificata la prima
ipotesi.
2.1-Anche tale motivo è inammissibile per le medesime
considerazioni svolte sub 1.1), dovendosi rimarcare che anche in
tal caso il quesito di diritto si limita a richiedere alla Corte se nella
specie i contratti in questione (non prodotti) contenessero un
rinvio fisso o mobile all’art. 150 L.R. n. 51\89, demandando

in sede di legittimità se congruamente motivata, non potendosi
peraltro ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per
cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal
giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione
di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass.
ord. 27.3.12 n. 4919; Cass. 27.2.09 n. 4851; Cass. 18.4.08 n.
10203; Cass. n. 17323\04; Cass. n. 219\04).
3.-Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli
artt. 1372 e 1362 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia.
Si dolgono che i contratti in questione, e segnatamente i contratti
aggiuntivi del 2001, determinarono un notevole peggioramento
del trattamento economico dei coordinatori, sicché le parti si
indussero a sottoscriverlo proprio alla luce del rinvio alla
condizione di miglior favore di cui all’art. 150 L.R. n. 51\89,
sicché la sentenza impugnata aveva errato nel valutare quale
fosse in effetti stata la comune intenzione delle parti.
Anche tale motivo è inammissibile per le medesime
considerazioni sopra svolte (mancata produzione dei contratti
oggetto di verifica), oltre che per l’inammissibilità del quesito che
si limita a chiedere a questa S.C. se tale interpretazione fosse
erronea, per essere -in tesi- essenziale il rinvio al citato art. 150
contenuto nei contratti individuali non prodotti.

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peraltro a questa Corte una valutazione di fatto non sindacabile

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e
falsa applicazione dell’art. 150 L. R. n. 51\89 e della L. R. n.
47\06, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia.
Lamentano l’erroneità della tesi contenuta nella sentenza
impugnata secondo cui l’indennità di cui all’art. 150 poteva

cui il regime previdenziale generale è stato quello dell’indennità
premio di servizio e non quello del t.f.r. Si dolgono che tale tesi
risultava erronea anche alla luce della soprawenuta L.R. n.
47\06, posto che essa si limitava a stabilire che l’indennità ex
art. 150 doveva essere corrisposta in relazione a qualunque tipo
di trattamento erogato dall’INPDAP al momento della cessazione
dal servizio e dunque anche per il periodo sottoposto al regime
del t.f.r., senza poter distinguere la natura (a loro avviso)
previdenziale dell’i.p.s. e la natura di retribuzione differita del
t.f.r.; in particolare non potendo ritenersi che l’indennità
integrativa regionale potesse essere corrisposta solo sino al
momento in cui il regime previdenziale vigente fosse stato quello
dell’i.p.s. e non già del t.f.r. (in tal senso il quesito di diritto). Del
resto, proseguono i ricorrenti, la generica formulazione dell’art.1
L.R. n. 47\06 indica in modo complessivo qualsiasi trattamento
previdenziale corrisposto dall’INPDAP (già INADEL) e dunque
anche il trattamento previdenziale in regime di t.f.r. Ciò doveva
evincersi anche dall’accordo quadro nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di trattamento previdenziale per i
dipendenti pubblici stipulato il 29.7.99, nonché dalla Carta dei
Servizi dell’INPDAP, che prevedeva esplicitamente l’erogazione
del trattamento di fine servizio, come evidenziato negli atti
difensivi del giudizio di merito, ignorati dalla Corte di merito.
4.1- Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.

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essere corrisposta solo sino al 30.5.00 e cioè sino al momento in

Inammissibile per la mancata produzione del richiamato accordo
sindacale, la cui natura non è adeguatamente specificata, e dei
precedenti scritti difensivi, non essendo denunciata la nullità della
sentenza con la conseguente possibilità, peraltro limitata ai casi
in cui la doglianza sia sufficientemente specifica (Cass. sez.un.
22.5.12 n.8077), del giudice di legittimità di esaminare
direttamente gli atti di causa.

quesito di diritto che, come accennato, si limita a richiedere a
questa S.C. se la Corte di merito abbia o meno violato le norme
della legge regionale richiamate.
Infondato in quanto l’art. 1 della L.R. Toscana n. 47\06, definito
esplicitamente di “Interpretazione autentica dell’articolo 150 della
I.r. 51/1989”, ha disposto chiaramente che “le disposizioni di cui
alli articolo 150, commi 1, 3 e 5 della legge regionale 21 agosto
1989, n. 51, sono da intendersi nel senso che il trattamento ivi
previsto è riconosciuto solo per i periodi in cui il dipendente ha
prestato servizio in regime di trattamento di fine servizio”, e
dunque solo in vigenza del periodo durante il quale il dipendente
regionale era soggetto al regime della l’i.p.s. Del resto il comma
1 dell’art. 150 prevedeva espressamente che “La Regione
assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del
personale regionale o dei loro aventi causa di cui all’ art. 3 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che
l’INADEL eroga ai propri iscritti”, stabilendo poi al comma 5 che
“La Regione pone a suo carico l’eventuale differenza tra la
somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma

e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio,
di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro
analogo titolo, dall’Ente presso il quale è instaurato il rapporto
previdenziale”. Il riferimento al trattamento di fine servizio
erogato dall’INADEL è evidente, onde non se ne può inferire il
carattere generale voluto dai ricorrenti.

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Il motivo risulta inammissibile anche per l’insufficienza del

5.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e
falsa applicazione della L.R. n. 47\06, dell’art. 11 preleggi, oltre
ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo della controversia.
Lamentano che in ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi che
la L.R. n. 47\06 imponesse una interpretazione del citato art. 150
in forza della quale la relativa integrazione non potrebbe essere

considerarsi che tale legge (n.47\06) non avrebbe avuto natura
interpretativa bensì innovativa, dunque inapplicabile al caso di
specie.
Formulano al riguardo il seguente quesito: “Se la sentenza della
Corte d’appello abbia violato l’art. 11 delle preleggi nel ritenere
che l’art. 1 L.R. n. 47106 sia norma realmente interpretativa con
efficacia retroattiva, sul presupposto che questa disposizione
imponga un’interpretazione dell’art. 150 L. R. n. 51189 in forza
della quale la relativa indennità non dovrebbe essere corrisposta
ai dipendenti in regime previdenziale di t.fr.”.
Il quesito, e con esso l’intero motivo (Cass. sez.un. 9 marzo 2009
n. 5624, Cass.7 marzo 2012 n. 3530) è inammissibile, per il suo
carattere meramente tautologico (Cass. sez.un. 2 dicembre 2008
n. 28536), dolendosi i ricorrenti della natura interpretativa
riconosciuta in sentenza all’arti L.R. n. 47\06, per essere stata
applicata (retroattivamente) al caso di specie.
6.-

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione

dell’art. 23 L.n. 87\53 in relazione agli artt. 3,24, 97,101, 102,
103, 113 e 117 Costituzione, oltre ad omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia.
Lamentano che ove l’art. 1 della L.R. n. 47\06 dovesse essere
interpretato nel senso avversato dai dipendenti, la Corte di merito
avrebbe dovuto sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla
Corte Costituzionale per violazione dei principi di certezza dei

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corrisposta ai dipendenti assoggettati al regime t.f.r., doveva

diritti del cittadino nei confronti della p.a.; di corretto andamento
e trasparenza dell’attività amministrativa e di corretto e razionale
esercizio del potere legislativo regionale, avendo in tal modo la
Regione Toscana inciso unilateralmente su di una specifica
clausola contrattuale individuale, assunta nell’ambito di una
specifica trattativa, interferendo peraltro sull’esito del presente

Il motivo, oltre ad essere inammissibile per la natura tautologica
del quesito (col quale i ricorrenti chiedono se non abbia errato la
Corte di merito nel ritenere retroattiva la L. R. n. 47\06), non può
comunque essere esaminato per essere risultato inammissibile il
precedente quinto motivo.
7.- Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio
2014

giudizio.

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