Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12870 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 26/06/2020), n.12870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26718/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo Studio dell’Avvocato MALENA M. & ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DE LORENZIS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente – principale –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato SANTE ASSENNATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI RENNA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

M.G.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2400/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/11/2014 R.G.N. 3677/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte territoriale di Lecce, con sentenza depositata il 24.11.2014, ha accolto l’appello interposto da F.G., nei confronti di M.G., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede resa il 9.5.2012, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda della F., diretta ad ottenere la corresponsione della somma di Euro 10.592,44 a titolo di differenze retributive, in relazione all’attività di lavoro dipendente svolto alle dipendenze del M., dal 2.1.1998 al 30.11.2000 e dal 10.9.2002 al 23.1.2007, “con le mansioni di bambinaia”;

che, pertanto, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza gravata, ha condannato il M. a corrispondere alla F. “la somma di Euro 9.363,00, così riliquidando quella stabilita con la sentenza del primo giudice, per sorte capitale a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione”;

che per la cassazione della sentenza ricorre M.G. articolando due motivi;

che F.G. resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo;

che il M. deposita controricorso al ricorso incidentale;

che il PG non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e si deduce che la Corte di merito avrebbe “errato, incorrendo così nel denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge, allorquando, senza alcuna congrua e sufficiente motivazione, ha ritenuto di stravolgere il dato processuale acquisito in primo grado, ossia le somme effettivamente percepite dalla ricorrente e, dunque, il ragionamento effettuato dalla Corte territoriale è in assoluto contrasto con quanto il Giudice è tenuto a fare nella valutazione delle prove secondo il disposto dell’art. 115 c.p.c., in quanto, discostandosi dalle prove esperite, ha erogato alla ricorrente somme superiori a quelle oggetto della domanda, perchè non ha sottratto quanto dalla lavoratrice già percepito a titolo di retribuzione”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e si lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero errato, “incorrendo in tal modo nel lamentato vizio”, perchè avrebbero “completamente omesso ed obliterato il fatto storico ed assodato della integrale percezione delle somme indicate in ricorso, vanificando, in ogni caso, ciò che doveva costituire un dato fattuale da dover considerare a favore dell’altra parte”, ed inoltre, che “la non corretta applicazione delle norme richiamate, in relazione alle emergenze istruttorie, è tanto più evidente ove si consideri che, all’infuori dell’ultimo periodo lavorativo… nessuna rigorosa ed adeguata prova circa l’entità della paga oraria per il periodo precedente è stata acquisita al processo”;

che, con il ricorso incidentale, si censura: la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato” e si “prospetta che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto “la Corte di Appello ha erroneamente tenuto conto solo delle differenze salariali afferenti al primo periodo lavorativo e non di quelle relative al secondo periodo, pur avendo disposto la c.t.u. per entrambi i periodi”;

che il primo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; ed invero, innanzitutto, si osserva che perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di “omessa pronunzia” o di “ultrapetizione” – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, queste, che la parte ricorrente non ha provato, in quanto non ha prodotto (nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso), in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorso introduttivo del giudizio proposto da F.G., contenente le domande della stessa, nè l’atto di appello dal quale potessero evincersi con precisione le censure sollevate, sul punto, alla sentenza del primo giudice; pertanto, questa Corte non ha potuto apprezzare la veridicità delle doglianze mosse alla sentenza oggetto del presente giudizio dal ricorrente, riguardo alla presunta indicazione, da parte della lavoratrice, “delle somme effettivamente percepite dalla stessa e del numero di ore effettivamente lavorate” (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che, inoltre, nella sostanza, il motivo censura la sentenza impugnata “per motivazione incongrua ed insufficiente” (v. pag. 11 del ricorso), in relazione ad un parametro normativo inconferente, senza neppure indicare il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”, non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità con argomentazioni condivisibili e scevre da vizi logico-giuridici;

che, infine, la censura relativa alla presunta errata valutazione degli elementi delibatori da parte dei giudici di seconda istanza, tende, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, pacificamente estraneo al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, come innanzi osservato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale corretto dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori addotti dalle parti;

che il secondo motivo è inammissibile, in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza; per la qual cosa, anche per questo motivo, valgono le considerazioni testè svolte in ordine al mezzo di impugnazione precedente;

che, per tutto quanto esposto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

che il ricorso incidentale va, conseguentemente, dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 16366/2014), per mancato rispetto dei termini di notifica dello stesso (artt. 365,366,369,370,371 c.p.c., in combinato disposto), in quanto il ricorso principale è stato notificato il 3.11.215 (e depositato il 20.11.2015), mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 15.12.2015 (e depositato il 28.12.2015), quindi oltre i quaranta giorni prescritti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16221/2014);

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto stabilito in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA