Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12870 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017), n. 12870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13246/2016 proposto da:
COMUNE DI ARAGONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 41, presso lo studio dell’avvocato
SIMONE GRASSI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MAZZA;
– ricorrente –
contro
F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE
NAVI, 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MERANDA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DANILE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1570/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,
depositata il 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Comune di Aragona propone un unico motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1570 del 2015 del Tribunale di Agrigento, cui resiste F.R. con controricorso. Il Comune segnala l’esistenza di alcuni altri ricorsi, sull’identico tema della illegittimità del canone idrico calcolato a forfait dal Comune.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, esaminate le argomentazioni contenute nella memoria della parte ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 1339 c.c. e di alcuni articoli del regolamento per la concessione dell’acqua potabile del Comune di Aragona.
La sentenza resiste alle critiche, perchè evidenzia che nel contratto è previsto che l’importo del canone da corrispondere da parte dell’utente debba essere quantificato previa misurazione a contatore, mentre poi nelle fatture viene addebitato un importo forfettario, che prescinde dagli effettivi consumi dell’utente, e afferma l’impossibilità di arrivare alla soluzione propugnata dal Comune non perchè escluda la possibilità di richiamare il regolamento comunale, ma perchè individua anche nel regolamento un riferimento alla contabilizzazione del corrispettivo sulla base dei consumi, conformemente al principio di corrispettività proprio di un contratto sinallagmatico quale quello di somministrazione dell’acqua.
Il ricorrente da un lato propone una diversa interpretazione del contratto concluso tra le parti, inammissibile in questa sede, dall’altra richiama brevi stralci del predetto regolamento, artatamente orientando in tal modo l’interpretazione della Corte, ed omette sia di riprodurre nella loro integralità i passi salienti, sia di indicare se esso sia stato prodotto in questa sede e se esso sia stato prodotto, e quando, nei precedenti gradi di merito, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017