Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12870 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 761/2019 proposto da:

HJTOMEDIA SRL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI VOLPATO 8, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CAMPISI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO SPARTI;

– ricorrente –

contro

SCIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO, 101,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PIAZZA, che la rappresenta e

difende;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 945/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Hjtomedia s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio il Condominio (OMISSIS) per essere risarcita dei danni provocati a tappeti orientali custoditi nel proprio deposito a seguito dell’allagamento del locale provocato dalla rottura di una tubazione condominiale;

il condominio resistette alla domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la propria assicuratrice INA Assitalia s.p.a;

si costituì in giudizio, contestando la richiesta attorea, anche la condomina S.C.I.A. s.p.a.;

il Tribunale di Palermo accolse la domanda, liquidando il danno in oltre 160.000,00 Euro, a fronte della perdita di sei tappeti antichi e delle spese occorse per la pulitura di altri tappeti;

la Corte di Appello ha riformato la sentenza, riconoscendo un risarcimento di 12.247,50 Euro e condannando il Condominio al pagamento e l’INA Assitalia a tenere indenne il proprio assicurato;

la Corte ha ritenuto che il danno per la perdita di tappeti antichi fosse risultato provato soltanto in relazione a due di essi, in quanto i testi avevano confermato il capitolo relativo all’allegato n. 7, che non comprendeva le fotografie relative agli altri quattro tappeti, prodotte con allegati nn. 5 e 6 (nel periodo successivo si fa invece riferimento agli allegati 4 e 5); ha inoltre ritenuto che, in relazione ai due tappeti per i quali era stata raggiunta la prova, dovesse considerarsi soltanto la perdita di valore (stimata, rispettivamente, in 6.000,00 e 4.400,00 Euro), atteso che non risultava che detti tappeti non fossero commerciabili “in determinati settori di mercato” e risultando “del tutto ininfluente (…) la decisione dell’attrice di non mettere in vendita i tappeti danneggiati, nemmeno in un circuito diverso da quello della clientela abituale della rivendita al dettaglio”; ha ritenuto, infine, che non potesse essere riconosciuto il rimborso per le spese di lavaggio e pulitura degli altri tappeti in quanto il c.t.u. non aveva potuto esaminarli e, quindi, valutare la congruità degli importi indicati dall’attrice (pari a complessivi 50.000,00 Euro);

ha proposto ricorso per cassazione la Hjtomedia s.r.l. in liquidazione, affidandosi a cinque motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la S.C.I.A. s.p.a. e la Generali Italia s.p.a. (già INA Assitalia);

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

hanno depositato memoria la ricorrente e la Generali Italia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la “nullità della sentenza, che ha escluso il risarcimento per quattro dei sei tappeti orientali danneggiati in modo irreparabile, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), sotto il profilo della motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”;

la ricorrente assume che la motivazione risulta incomprensibile ed apparente perchè “fondata su asseriti allegati non presenti nel fascicolo di parte”; ciò in quanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte, gli allegati 5 e 6 all’atto di citazione non contengono affatto fotografie di tappeti (ma fatture di acquisto) e il successivo riferimento agli allegati 4 e 5 non è “connesso al periodo precedente”; evidenzia che le fotografie di tutti i sei tappeti antichi erano state prodotte con l’allegato n. 7 depositato con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2), (mentre quelli recuperati erano raffigurati nelle fotografie dell’allegato n. 8) e, al riguardo, trascrive il contenuto di detta memoria nella parte in cui indica specificamente i sei tappeti e in quella in cui elenca le produzioni documentali e il loro oggetto, riproducendo integralmente le sei fotografie di cui all’allegato 7;

il motivo è fondato, in quanto:

sussiste un’obiettiva incertezza sull’individuazione degli allegati in cui sarebbero state contenute le fotografie di quattro dei sei tappeti antichi (e per le quali sarebbe mancato il riconoscimento dei testi), giacchè la sentenza fa dapprima riferimento agli allegati 5 e 6 e – subito dopo – agli allegati 4 e 5;

ricorre un obiettivo contrasto fra l’affermazione che l’allegato n. 7 contiene le fotografie di due soli tappeti e l’indicazione contenuta nell’elenco dei documenti prodotti (“7. N. 6 fotografie con numerazione dei tappeti danneggiati in modo irreparabile”) e, altresì, con quella risultante dalla fotoriproduzione contenuta nel ricorso, da cui emerge una numerazione progressiva da 1 a 6 dei tappeti raffigurati, corrispondente esattamente alla descrizione contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2); contrasto di cui la Corte non ha dato atto (e non ha superato) al momento in cui si è limitata ad affermare che l’allegato 7 contiene due sole fotografie;

ne discende che l’affermazione che la conferma dei testi ha riguardato due soli tappeti (il n. 5 e il n. 6) non risulta sostenuta da premesse certe sull’effettivo contenuto degli allegati esaminati, da ciò conseguendo una insanabile carenza di motivazione sul percorso logico-ricostruttivo che ha condotto la Corte territoriale ha escludere rilevanza probatoria alle fotografie degli altri quattro tappeti antichi che risultano comunque prodotte (ancorchè, secondo la Corte, in altri allegati);

l’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza nella parte i cui ha escluso dal risarcimento quattro dei sei tappeti antichi e la necessità di nuovo esame sul punto da parte della Corte territoriale;

il secondo motivo denuncia la “nullità del capo di sentenza che ha ridotto il quantum risarcitorio dovuto per il danneggiamento dei tappeti, per violazione degli artt. 110,324,329,342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”: assume la ricorrente che, commisurando il danno alla diminuzione di valore commerciale dei tappeti, anzichè alla loro perdita integrale, la Corte “non ha tenuto conto del giudicato interno formatosi in giudizio”, dato che “nessuno degli appellanti ha impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha liquidato, a titolo risarcitorio, l’iniziale valore dei singoli tappeti e non già la sola perdita di valore perchè i tappeti sarebbe(ro) ancora commerciabili”;

il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto trascrive solo alcuni passaggi degli appelli della compagnia assicuratrice e della S.C.I.A. (omettendo altresì di trascriverne le conclusioni) che non consentono di apprezzare la formazione del giudicato dedotto dalla ricorrente; il tutto a prescindere dal rilievo che un passaggio dell’appello della S.C.I.A. (a pag. 14 del ricorso) depone chiaramente nel senso della contestazione del criterio seguito dal primo giudice, là dove si dice che la liquidazione del danno relativo ai tappeti antichi “si fonda su un postulato (la perdita definitiva ed irreversibile dei sei tappeti in questione) puramente e semplicemente inesistente al processo, siccome fondata su una mera ed immotivata congettura del ctu, incomprensibilmente fatta propria dal Tribunale”;

col terzo motivo, viene denunciata, in subordine, la “nullità del capo di sentenza che ha ridotto il quantum risarcitorio dovuto per il danneggiamento dei tappeti, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”;

il motivo è inammissibile perchè – per quanto detto sopra – non trascrive integralmente le censure e le conclusioni degli appellanti in punto di quantificazione del danno, in modo da consentire a questa Corte di apprezzare la dedotta mancanza di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato;

il quarto motivo deduce la “nullità del capo di sentenza che ha ridotto il quantum risarcitorio dovuto per il danneggiamento dei tappeti per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della c.d. motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”: la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha spiegato “in base a quale percorso logico deduttivo abbia affermato che i tappeti de quibus sarebbero commerciabili in “determinati settori di mercato” per tale importo e perchè sarebbe ininfluente la decisione dell’attrice di non mettere in vendita i tappeti danneggiati nemmeno in un circuito diverso da quello della clientela abituale della rivendita al dettaglio”; il motivo è infondato, giacchè la Corte ha espresso chiaramente ancorchè sinteticamente – le ragioni della decisione (intendendo evidentemente fare riferimento a canali diversi da quelli abituali di vendita, quali, ad es., le “svendite” o l’offerta di “occasioni” commerciali);

il quinto motivo censura, sempre per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, la statuizione che ha escluso il risarcimento dei danni relativi ai costi per il lavaggio e la ripulitura dei tappeti recuperati: premesso che i tappeti in questione erano 31 e non 8 (come rilevato dalla Corte), la ricorrente assume che la pretesa risarcitoria era stata provata sulla base delle fatture e dei correlati titoli di pagamento, oltrechè sulla base delle deposizioni testimoniali;

il motivo è inammissibile: premesso che la censura concernente il numero dei tappeti ripuliti (deducente un’erronea percezione del contenuto degli atti da parte del giudice) avrebbe dovuto essere fatta valere in sede revocatoria, deve ritenersi che il motivo formuli una complessiva censura dell’apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte, che ha ritenuto non adeguatamente provati la natura dei danni, il tipo dei trattamenti e congruità della spesa, in tal modo sollecitando un nuovo esame di merito, non consentito in sede di legittimità;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA