Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12870 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma, Via A. Brunetti 24, presso lo studio dell’avvocato FALZEA

Paolo, che la rappressenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A. n. a (OMISSIS), S.O.

((OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del giugno 1997 M.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina i coniugi O. S. e M.A. e, premesso che in data (OMISSIS) era deceduto Me.An., fratello dell’esponente e zio di A. M., assumeva che il “de cuius”aveva istituito essa attrice sua erede ed aveva legato alla nipote ed al di lei marito Onofrio Schifano la nuda proprietà di due unità immobiliari site in (OMISSIS), ponendo a loro carico l’onere di assistere moralmente e materialmente M.C., e di mantenere accesa una lampada sulla sua tomba.

L’attrice, rilevato che i suddetti onerati non avevano adempiuto alla suddetta disposizione, chiedeva dichiararsi risolto il legato per inadempimento del “modus”ad esso apposto a suo vantaggio e condannarsi i convenuti al risarcimento del danno.

Questi ultimi costituendosi in giudizio contestavano il fondamento della domanda attrice ed eccepivano altresì che M.C. aveva formalmente rinunciato alla prestazione oggetto dell’onere.

Il Tribunale adito con sentenza dell’11-4-2001 accoglieva la domanda di risoluzione.

Proposto gravame da parte dello Schifano e di M.A. cui resisteva M.C. la Corte di Appello di Messina con sentenza del 15-3-2005, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione del legato proposta da C. M., avendo ritenuto che quest’ultima aveva rinunciato all’esecuzione della prestazione oggetto del legato stesso come da scrittura privata non disconosciuta del 15-12-1995, ed avendo considerato tardiva l’eccezione di annullabilità di detta rinuncia per violenza morale in quanto sollevata nel giudizio di primo grado soltanto con la comparsa conclusionale del 3-2-2001.

Per la cassazione di tale sentenza M.C. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo articolato la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 183-184 e 345 c.p.c., premesso che il giudice di primo grado aveva già statuito nel merito riguardo all’annullamento dell’atto con il quale l’esponente aveva rinunciato alla assistenza morale e materiale di M.A. e del di lei marito ritenendo la richiesta di annullamento ex art. 1442 c.c. per vizio del volere implicita e compresa nella domanda di risoluzione del legato, assume che il giudice di appello erroneamente ha rilevato d’ufficio, in mancanza di una specifica eccezione degli appellanti, la tardività dell’eccezione di annullamento dell’atto di rinuncia;

infatti le preclusioni stabilite dagli artt. 183 e 184 c.p.c. sono poste a tutela dell’interesse privato delle parti, e quindi l’eventuale tardività della proposizione di una domanda resta sanata dalla mancata opposizione o dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice di appello, nel ritenere che M.C. aveva rinunciato validamente alla esecuzione della prestazione oggetto del legato sulla base dell’art. 1 della scrittura privata del 15-12-1995, ha addotto a fondamento di questo convincimento non solo la tardività dell’eccezione di annullamento della rinuncia in quanto formulata nel giudizio di primo grado dall’attuale ricorrente con la comparsa conclusionale del 3-2-2001, ma anche la mancanza di qualsiasi prova di tale vizio della volontà, rinviando alla motivazione del Gip del Tribunale di Messina che, con sentenza del 30- 9-2003 emessa a seguito di giudizio abbreviato, aveva prosciolto gli imputati dal reato di estorsione per insussistenza del fatto, in ragione dell’evidente inattendibilità dei due testi sui quali l’accusa era fondata.

Orbene, rilevato che tale autonoma “ratio decidendi”, riguardante il merito dell’eccezione sollevata da M.C., non è stata impugnata dalla ricorrente, è agevole ritenere inammissibile il motivo in esame, posto che, ove la sentenza sta sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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