Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1287 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7025/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Virgilio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Guido Valori, con domicilio eletto

presso il suo studio, sito in Roma, viale delle Milizie, 106;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 113/44/13, depositata il 20 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 settembre 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento emessa nei confronti della Virgilio S.r.l.;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale cartella di pagamento era stata emessa, a seguito di controllo formale della dichiarazione, per il recupero di un credito i.v.a. relativo all’anno 2006 e riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo, sul fondamento che la dichiarazione relativa all’anno di maturazione del credito era stata presentata oltre i termini di legge e, quindi, doveva considerarsi omessa;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che il gravame era circoscritto al riconoscimento della pretesa relativa alle sanzioni, ha respinto l’impugnazione, evidenziando che, a seguito di comunicazione dell’irregolarità, il contribuente aveva presentato istanza documentata di autotutela sulla quale l’Ufficio non si era pronunciato, benchè tenuto anche per effetto delle istruzioni operative contenute nelle circolari in argomento;

– in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’istanza di autotutela, non poteva riconoscersi la sussistenza della pretesa erariale e, conseguentemente, non era possibile decidere sulla legittimità delle sanzioni irrogate, la quale dipendeva dal contenuto di tali determinazioni;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la Virgilio S.r.l., la quale deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente sul fondamento dell’acquiescenza da parte dell’Ufficio alla sentenza di primo grado nella parte relativa all’accertamento della sussistenza del credito di imposta esposto in dichiarazione e del conseguente giudicato interno formatosi sul punto;

– infatti, tale eccezione muove dall’erroneo presupposto che con il ricorso in oggetto l’Amministrazione finanziaria abbia voluto riproporre la questione relativa a tale punto, laddove, invece, i motivi sono circoscritti alla legittimità della cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni irrogate con tale atto;

– ciò posto, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 54-bis, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, in una situazione in cui il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione relativa all’anno di maturazione del credito i.v.a. detratto nell’anno successivo, l’accertamento della sussistenza di tale credito escludesse l’irrogazione delle sanzioni per tale omissione;

– il motivo è infondato;

– dall’esame degli atti emerge che l’Ufficio ha irrogato le sanzioni in contestazione, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 per esposizione di un’eccedenza di imposta maggior rispetto a quella detraibile;

– ciò posto, si evidenzia che, come autorevolmente affermato da questa Corte con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 17757 dell’8 settembre 2016, la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, nonchè il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, per cui “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a i.v.a. e finalizzati a operazioni imponibili”;

– da ciò consegue che l’irrogazione della sanzione in esame è subordinata al previo accertamento dell’insussistenza del diritto alla detrazione esercitato dal contribuente, sia pure con dichiarazione resa nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione del credito;

– poichè il giudice di appello non è pervenuto ad un siffatto accertamento, risulta difettare l’elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria rappresentato dalla condotta illecita;

– si osserva, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria evidenzia nel ricorso che anche qualora si ritenesse che la mancata presentazione della dichiarazione annuale per il periodo di maturazione non determina il venir meno del diritto alla detrazione, ciò non farebbe venir meno il suo potere di disconoscimento del relativo credito;

– tale affermazione, pur essendo corretta, è priva di rilevanza ai fini che interessano in questa sede, non contenendo una specifica contestazione della sussistenza dei presupposti per l’esercizio da parte della società del diritto alla detrazione in oggetto;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Commissione regionale posto a suo carico le spese processuali;

– con l’ultimo motivo formula la medesima doglianza con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;

– i motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, atteso che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, Cass., ord., 26 aprile 2019, n. 11329; Cass., SS.UU., 15 luglio 2015, n. 14989);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% e accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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