Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1287 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1287 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 18874-2016 proposto da:
MANCA IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
CAUCASO 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CINTI, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO
STRAMACCIONI, PAOLO DE CARLO;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE, EQUI -1’AM SUD SPA 11210661002;

– intimati avverso la sentenza n. 2887/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 12/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Data pubblicazione: 19/01/2018

Rilevato che:
Ivan Manca propose opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc..
civ. innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso intimazione di
pagamento dell’importo di Euro 626,92, chiedendo dichiarazione di
nullità della cartella di pagamento. Osservò che nei confronti del

203 Codice della strada, accolto dal prefetto per silenzio-assenso. Il
giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose
uv\
appello il Manca. Con sentenza d’i data 12 febbraio 2016 il Tribunale
di Roma rigettò l’appello. Osservò il Tribunale, qualificato il ricorso ai
sensi dell’art. 22 I. n. 689 del 1981, che, sulla base della
giurisprudenza in tema di opposizione a sanzione amministrativa in
mancanza di contestazione della violazione al trasgressore, era
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dal 7 novembre 2008
in quanto la citazione in opposizione era stata notificata in data 14
febbraio 2014.
Ha proposto ricorso per cassazjon,e Ivan Manca sulla base di un
yokvymotivo. Il relatore ha ravvisato I manifesta fondatezza del ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito.
Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ.. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di
pronunciare sul motivo di gravame secondo cui avverso il verbale
ritualmente notificato era stato proposto ricorso al Prefetto, da
intendersi accolto per decorso del termine senza l’adozione
dell’ordinanza.
Il motivo è manifestamente fondato. Il motivo di appello di cui il
ricorrente lamenta il mancato scrutinio è quello dell’accoglimento del
ricorso al prefetto avverso il verbale notificato per mancata adozione
dell’ordinanza nel termine di legge, con il conseguente venir meno

1.-

verbale di accertamento era stato proposto ricorso ai sensi dell’art.

dell’idoneità del verbale di accertamento a costituire il titolo esecutivo
per la riscossione coattiva. Trattandosi di fatto successivo
all’emissione del verbale di accertamento ed alla sua notificazione il
rimedio a disposizione della parte è quello dell’opposizione
all’esecuzione (cfr. Cass. Sez. U 22 settembre 2017, n. 22080, punto

dell’inammissibilità dell’opposizione per mancato rispetto del termine
perentorio ha avuto come riferimento la mancanza di contestazione
della violazione al trasgressore e non la circostanza allegata
dell’accoglimento del ricorso al Prefetto, risultando così pretermesso il
motivo di appello.
P. Q. M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017

8.1.). La statuizione del giudice di appello nel senso

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