Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1287 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 18/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4834-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito l’Avvocato MARCO ANNECCHINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 febbraio 2013 il giudice monocratico presso il Tribunale di Trieste ha rigettato la domanda proposta da C.M., sia in proprio, che quale erede della madre, B.M.M., nei confronti di assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per risarcimento dei danni subiti a causa della morte del fratello A., deceduto a seguito dell’incidente stradale verificatosi in (OMISSIS) in località del Comune di (OMISSIS), ritenendo responsabile il conducente di un autoveicolo rimasto originariamente sconosciuto, ma individuato in un secondo momento.

Il C. ha appellato la decisione del Tribunale ritenendo erronea la rilevanza attribuita dal giudice alla sopravvenuta individuazione del guidatore ed errata la valutazione degli atti di causa, nella parte in cui lo stesso stato condannato al risarcimento del danno per lite temeraria.

Con ordinanza depositata il 16 dicembre 2013 la Corte d’Appello di Trieste, ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 348 bis c.p.c., atteso che l’impugnazione non aveva ragionevole probabilità di essere accolta, ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando C.M. al pagamento delle spese processuali e dando atto dell’obbligo dell’appellante di versare il doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

Avverso la sentenza del Tribunale di Trieste e l’ordinanza della Corte territoriale, C.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi.

Ha resistito con controricorso la compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A..

Generali Italia e C.M. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

Con i motivi di ricorso si denuncia:

Con il primo motivo C.M. deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli artt. 283, 287 e 292 del Codice delle Assicurazioni, nonchè l’art. 111 c.p.c., nonchè artt. 10, 11, 12 e 28 della direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 ed art. 111 Cost..

Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo il mancato esame, da parte del giudice di prime cure, delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale riguardo all’infondatezza della tesi sostenuta dalla compagnia Generali Assicurazioni.

Con il terzo motivo eccepisce la tardività dell’eccezione sollevata dal convenuto assicurazioni Generali riguardo all’insussistenza del presupposto che il responsabile del sinistro fosse ignoto.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 75 c.p.p. e art. 96 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto priva di plausibile fondamento la domanda attorea anche in considerazione del fatto che l’attore non avrebbe neppure atteso l’esito delle indagini preliminari, prima di introdurre la domanda nei confronti della compagnia Generali Assicurazioni.

Con il quinto motivo di ricorso deduce l’omesso esame di un fatto controverso decisivo, riguardo alla valutazione della condotta ritenuta censurabile dal primo giudice, per avere l’attore sottaciuto di aver individuato il conducente del veicolo e di avere domandato nei confronti di questi e dell’assicuratore i medesimi danni oggetto di causa.

Con il sesto motivo eccepisce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 1176 e 2043 c.c., nonchè la violazione dell’art. 96 c.p.c., per avere il giudice ritenuto gravemente colposa la condotta dell’attore che, al contrario, costituiva il legittimo esercizio del diritto dl risarcimento dei danni.

Con il settimo motivo lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 1176, 2043 e 2048 c.c., nonchè dell’art. 96 del codice di rito, riguardo all’affermazione secondo cui l’attore avrebbe sostenuto tesi prive di ogni plausibile fondamento giuridico.

Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 1226 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 96 c.p.c., riguardo all’importo oggetto della condanna, non avendo il Tribunale operato una liquidazione equitativa, ma la liquidazione di danni immaginari.

Con il nono motivo lamenta l’omesso esame di un fatto controverso (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla circostanza che la compagnia Generali avrebbe dovuto, comunque, costituirsi in giudizio con la conseguenza che alcun danno sarebbe stato causato alla convenuta a seguito dell’instaurazione di una lite temeraria.

I motivi da uno a nove con i quali si censurano questioni poste a fondamento della decisione di primo grado sono inammissibili poichè la parte non ha dedotto di avere sottoposto le medesime questioni al giudice di appello. Infatti, nell’ipotesi ricorrente nel caso di specie, di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., sicchè “la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, cod. proc. civ.”.

(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015 -Rv. 634388- e, nello stesso senso, ord. n. 20722 del 2014 e ord 27.3.2014 n. 7273).

Riguardo alla censure avverso l’ordinanza del 16 dicembre 2013 emessa dalla Corte d’Appello di Trieste, con il decimo motivo ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1, eccependo l’inapplicabilità della disposizione al caso de quo. Preliminarmente va rilevato che la questione, pur avendo ad oggetto il provvedimento adottato dal giudice di secondo grado, può essere presa in esame poichè l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, le disposizioni che riguardano il regime delle spese e l’applicazione del doppio contributo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 (Rv. 638368). La censura, però inammissibile, non potendo costituire oggetto di sindacato da parte della Cassazione l’attività sostanzialmente vincolata del giudice dell’impugnazione che, pronunziando il provvedimento che la definisce, tenuto a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.

Tanto alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non sono suscettibili di essere impugnate con ricorso per cassazione le parti della sentenza di appello in cui si dà atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per la erogazione dal parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22867 del 2016).

Ciò in quanto, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione: atteggiandosi come un’automatica conseguenza sfavorevole dell’azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l’impegno di risorse processuali reso necessario dall’esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l’impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto) confermato o non alterato.

In questo contesto, questa Corte ha già affermato (Cass. n. 5955 del 2014) che tale rilevamento non può costituire un capo del provvedimento di definizione dell’impugnazione dotato di contenuto condannatorio, nè di contenuto declaratorio: a tanto ostando, anzitutto, la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non neppure parte in causa e comunque discendendo il provvedimento impugnato da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio.

Pertanto, se il punto della sentenza che enuncia la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo non ha natura decisoria, esso non può essere suscettibile di ordinaria impugnazione.

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesta l’erroneità della pronuncia sul raddoppio del contributo unificato deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Con l’undicesimo motivo lamenta violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo con riferimento all’art. 91 c.p.c. e al D.M. n. 140 del 2012, artt. 3, 4 e 5, riguardo alla pronunzia sulle spese contenuta, sia nella sentenza adottata dal Tribunale di Trieste, che nell’ordinanza della Corte territoriale. In entrambi i provvedimenti difetterebbe del tutto la motivazione per pervenire all’importo di Euro 5000, dovendosi, peraltro, ritenere che la liquidazione del compenso nella causa di risarcimento del danno debba riferirsi al valore di Euro 5000, determinato proprio dalla pronunzia relativa alla lite temeraria.

La censura destituita di fondamento in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali. La determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637440). Per il resto, trattandosi di provvedimento reiettivo della domanda evidente che il valore della causa quello della richiesta risarcitoria secondo gli ordinari criteri.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “quando l’impugnazione, anche incidentale, e respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro€ 5.500, di cui €Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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