Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12869 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 26/06/2020), n.12869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22934/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA, 24,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VANNUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO NENCINI;

– ricorrente –

contro

L.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUIGI CAPETO, rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO

MERCATANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/03/2015 R.G.N. 463/2014.

Fatto

RILEVATO

che la Corte territoriale di Firenze, con sentenza contestuale letta all’udienza del 19.3.2015, ha accolto parzialmente l’appello interposto da L.G.C., nei confronti di P.S., avverso la pronunzia del Tribunale di Lucca n. 84/2014, resa il 20.2.2014, con la quale era stato respinto il ricorso del L., diretto ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il P. dal 15.12.2001 al 2.9.2009, e la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 84.406,59 a titolo di differenze retributive;

che, pertanto, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza gravata, ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall’1.1.2002 al 28.2.2006 e, per l’effetto, ha condannato il datore di lavoro a corrispondere al dipendente, a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 38.678,18, oltre accessori;

che per la cassazione della sentenza ricorre P.S. articolando sei motivi, cui resiste con controricorso L.G.C.;

che il PG non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si lamenta che la Corte di merito non si sarebbe pronunziata sull’eccezione sollevata dal P. in ordine al fatto che nell’atto di gravame del L. mancassero le indicazioni prescritte dai punti 1) e 2) dell’art. 434 c.p.c. e, cioè, l’indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonchè l’indicazione delle circostanze da cui deriva la presunta violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione appellata; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,342 e 434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè i giudici di secondo grado avrebbero “violato o erroneamente applicato le predette norme, laddove hanno interpretato l’atto di appello e le sue motivazioni in modo del tutto difforme dal contenuto letterale e sostanziale del ricorso”; 3) la violazione o falsa applicazione degli artt. 99,112,342 e 434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il giudice di prima istanza avesse limitato la propria pronunzia al periodo intercorrente tra la stipula dell’associazione in partecipazione (marzo 2006) e la risoluzione del rapporto (settembre 2009), “mentre il L., nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva rivendicato un rapporto di lavoro subordinato a far tempo dal 15.12.2001”; 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 342,346,161 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè “il mancato rilievo da parte dell’appellante di un presunto vizio di omessa pronuncia avrebbe dovuto impedire ai giudici di esaminare un inesistente motivo di appello”; 5) la “nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè, a parere del ricorrente, i giudici di seconda istanza avrebbero sollevato d’ufficio, e deciso, la questione della violazione, da parte del primo giudice, dell’art. 112 c.p.c., con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione; 6) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte territoriale sarebbe pervenuta ad una “decisione illogica e contraddittoria, laddove, in relazione ad un rapporto di lavoro atteggiatosi in concreto, per tutta la sua durata con le stesse caratteristiche fattuali, ha ritenuto che potesse configurarsi una natura diversa del rapporto a seconda che fosse anteriore (natura subordinata) o posteriore (natura autonoma) alla stipula del contratto di associazione in partecipazione”;

che il primo motivo non è fondato, in quanto, dalla lettura “dei passaggi dell’atto di appello”, riportati alle pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione, si evince con chiarezza che l’atto è rispettoso di tutte le prescrizioni di cui all’art. 434 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, poichè indica le parti del provvedimento che si intende appellare (la sentenza impugnata nella sua totalità), nonchè le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice (la qualificazione del rapporto come subordinato, anzichè come autonomo); menziona, inoltre, le circostanze da cui deriva la dedotta violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (le risultanze istruttorie, in ordine alle quali la parte datoriale non aveva fornito prova contraria nel giudizio di primo grado, tra le quali, la mancata consegna dei prospetti paga e dei bilanci e la mancata formalizzazione del rapporto dal 2001 al 2006); e, pertanto, la Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr. Cass., SS.UU., n. 27199/2017; Cass. n. 11187/2019), secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati nella sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; senza, tuttavia, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”;

che il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non sono meritevoli di accoglimento; ed invero, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di “omessa pronunzia” o di “ultrapetizione” – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 -, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); in particolare, per quanto attiene al vizio di “ultrapetizione”, dedotto dalla parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che lo stesso ricorre nell’ipotesi in cui “il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9452/2014; 455/2011; 16809/2008);

che tale vizio non si profila nel caso di specie, in cui, nella sostanza, viene in considerazione l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda; attività, quest’ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008). Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta o allegata in giudizio. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado non hanno introdotto nel processo una causa petendi diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda, ma, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, da porre in immediata correlazione con quello sancito al precedente articolo, ed in linea con quanto richiesto dal L. nel ricorso introduttivo del giudizio (riportato, come sopra riferito, alle pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione proposto dal P.) – dal quale si evince che il lavoratore aveva chiesto che “venisse accertato e dichiarato che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato dal dicembre 2001 al settembre 2009” -, hanno ritenuto che fosse stata “raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro – sulla base delle testimonianze acquisite e della documentazione prodotta dal dipendente, rimasta incontestata – dall’1.1.2002 al 28.2.2006” (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); e ciò, anche in ragione del riscontro documentale, dal quale si evince che “il riconoscimento della natura subordinata del rapporto debba arrestarsi al momento della stipula dell’associazione in partecipazione (marzo 2006), della cui genuinità questa Corte non ha motivo di dubitare”;

che, peraltro, in linea con quanto richiesto dal L. nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadito dallo stesso con i motivi di gravame, i giudici di seconda istanza hanno, altresì, osservato (v. pag. 2 della sentenza) che “il Tribunale ha limitato la propria pronuncia soltanto al periodo che va dalla stipula dell’associazione in partecipazione (marzo 2006) alla risoluzione del settembre 2009, senza darsi alcun carico della prima parte della domanda, così non esaurendo il proprio compito che è quello di dare riscontro all’intera domanda (art. 112 c.p.c.). Da parte sua, il P., nella memoria di costituzione, si è limitato a negare quella allegazione, dicendo che dal 15.12.2001 al 28.2.2006 il L. non ha prestato alcuna attività lavorativa, neppure di carattere autonomo”;

che, dunque, per le considerazioni innanzi svolte i predetti mezzi di impugnazione non sono idonei a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito;

che il sesto motivo è inammissibile, in quanto, innanzitutto, palesemente rivolto ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede; va, inoltre, rilevata la inconferenza del parametro di riferimento (individuato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), mentre, nel corpo del motivo, si denunzia “la decisione impugnata, perchè illogica e contraddittoria” in ordine alla qualificazione come rapporto di lavoro subordinato del rapporto di cui si tratta, relativamente al periodo 1.1.2002/28.2.2006: censura che avrebbe dovuto investire l’art. 2094 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, comunque – sia detto ad abundantiam -, nella fattispecie, come innanzi osservato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, ed altresì fondato sulle emersioni probatorie di cui si è detto innanzi;

che, per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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