Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12869 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2914-2013 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AMERIGO VESPUCCI 41, 2 scala, presso lo studio

dell’avvocato LETIZIA TAMBURRINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO LISCIO con studio in CERIGNOLA, VIALE DI

LEVANTE 67 giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

C.G. (OMISSIS), LIGURIA ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS), S.P. (OMISSIS), D.N.;

– intimati –

nonchè da:

D.N., S.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AMERIGO VESPUCCI 41 2^ scala, presso lo studio

dell’avvocato LETIZIA TAMBURRINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAETANO GRIECO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A. (già R.A.S. S.P.A.) in persona del procuratore

Dr. CO.AN.PI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A., C.G., LIGURIA ASSICURAZIONI

S.P.A., S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1138/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/12/2011, R.G.N. 231/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.N. e S.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, C. G., C.A. e Lloyd Adriatico S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), lungo la S.P. (OMISSIS). Esponevano gli attori che l’autovettura Ford Mondeo, di proprietà di C.A. e condotta da C.G., assicurata per la r.c.a. con il Lloyd Adriatico, a causa della elevata velocità, collideva con l’autovettura Fiat 127, condotta da D.N. e di proprietà di S.P., provocando danni materiali all’auto e lesioni personali agli occupanti della stessa.

Si costituiva la Compagnia convenuta contestando nell’an e nel quantum la domanda.

Al giudizio veniva poi riunita altra causa, promossa da S. A., terza trasportata sull’autovettura di proprietà di S. P., nei confronti del Lloyd Adriatico, C.A., C.G., D.N., S.P. e la Liguria Assicurazioni S.p.A., al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati nel medesimo sinistro.

2. Istruita la causa con l’assunzione di prova orale e l’espletamento di consulenze tecniche d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 2 dicembre 2005, dichiarava la esclusiva responsabilità di C. G. per la causazione del sinistro e condannava il predetto, C.A. e il Lloyd Adriatico, in solido, al pagamento di Euro 54.750,65 in favore di S.A., Euro 5.625,55 in favore di D.N. ed Euro 1.550,00 in favore di S.P., oltre accessori.

3. La suddetta sentenza veniva impugnata, in via principale, dal Lloyd Adriatico e, in via incidentale, da S.A. e, con autonomo atto di appello, da S.P. e D.N.. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 22 dicembre 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la concorrente responsabilità di D.N. e C.G. (rispettivamente, nella misura dell’80% e del 20%) per la causazione del sinistro e condannava in solido il Lloyd Adriatico, C. A., C.G., D.N., S.P. e la Liguria Assicurazioni al pagamento in favore di S.A. della somma di Euro 36.370,12, oltre accessori; rideterminava in Euro 717,19 il risarcimento del danno spettante a D.N. ed in Euro 336,60 il risarcimento del danno dovuto a S.P.;

condannava in solido S.P., D.N. e la Liguria Assicurazioni al pagamento in favore del Lloyd Adriatico dei tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, compensando la restante parte; condannava in solido il Lloyd Adriatico, C. A., C.G., D.N., S.P. e la Liguria Assicurazioni alla rifusione in favore di S.A. delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale nell’immediatezza dei fatti e delle risultanze della consulenza tecnica espletata, ravvisava la corte territoriale la concorrente responsabilità dei conducenti dei due veicoli, rilevando però la differente efficienza causale delle rispettive condotte colpose. In particolare, risultava preponderante la responsabilità di D. N., conducente della Fiat 127, avendo questi, nell’effettuare manovra di svolta, impegnato la corsia di pertinenza di C. G., conducente della Ford Mondeo, senza accordare la dovuta precedenza, mentre nella condotta di guida del C. erano ravvisabili profili di colpa per avere questi tenuto una velocità non adeguata all’andamento della strada (interessata da un dosso) e comunque tale da non consentirgli di arrestare tempestivamente il proprio veicolo.

4. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione S. A. nei confronti di Allianz S.p.A. (già Lloyd Adriatico S.p.A.), C.A., C.G., D.N., S.P. e Liguria Assicurazioni S.p.A., deducendo un unico motivo, cui non v’è stata resistenza di alcuno.

Altro ricorso è stato proposto successivamente in via formalmente principale da D.N. e S.P. nei confronti di Allianz S.p.A. (già Lloyd Adriatico S.p.A.), C.A., C.G., S.A. e Liguria Assicurazioni S.p.A., affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria.

Risponde a quest’ultimo ricorso Allianz S.p.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi.

Deve essere esaminato per primo il ricorso proposto da D. N. e S.P.. Difatti, l’eventuale accoglimento dei motivi che pongono in discussione la responsabilità dei ricorrenti inciderebbe sulla statuizione sulle spese in favore di S.A., poste dalla corte territoriale a carico di tutte le altre parti, statuizione contestata dalla S. limitatamente al mancato riconoscimento delle somme corrisposte per la c.t.u.

2. Con il primo motivo di ricorso D.N. e S.P. deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” Lamentano che erroneamente la corte territoriale aveva fondato la propria decisione sugli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale sul luogo del sinistro, senza valutare adeguatamente le risultanze della consulenza tecnica espletata ed omettendo del tutto l’esame delle dichiarazioni testimoniali.

Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, per patente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nella lettura data da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, nonchè da Cass. sez. un. n. 7161 del 2010.

La censura si fonda sulle risultanze delle prove testimoniali, degli accertamenti della Polizia Stradale e della consulenza tecnica d’ufficio. Quanto alle prime, i ricorrenti omettono di indicare in quali udienze le prove cui è fatto riferimento vennero assunte e non indicano se e dove i verbali di assunzione siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nè – sulla base di Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 –

indicano di voler fare riferimento (indicazione necessaria per rispettare l’art. 366 c.p.c., n. 6) alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio.

Per quanto concerne i verbali della Polizia Stradale, è omessa qualsiasi riproduzione diretta o indiretta, mentre della c.t.u. è soltanto riportato un passaggio della relazione del consulente.

Un ulteriore profilo di inammissibilità si ricollega al rilievo che i ricorrenti hanno, nella specie, lamentato che la corte di merito abbia male esercitato il prudente apprezzamento delle prove, censura che tuttavia può essere fatta valere solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tale censura è comunque infondata, posto che la corte territoriale, con congrua e logica motivazione, ha preso in esame anche le prove testimoniali (a pag. 6 della sentenza vi è un espresso riferimento a quanto dichiarato dai testi con riferimento alla posizione sulla sede stradale dell’autovettura 127 al momento della collisione), dando tuttavia correttamente prevalenza alle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale ed alla ricostruzione del sinistro operata dal c.t.u. sulla scorta dei dati oggettivi rivenienti dai suddetti accertamenti. Rispetto alle argomentazioni sviluppate dal giudice del merito, le censure mosse dai ricorrenti si risolvono, quindi, in una diversa ricostruzione e valutazione delle risultanze probatorie, e non nella denuncia di un vero e proprio difetto logico del ragionamento sul quale la decisione è basata.

3. Con il secondo motivo si deduce “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.

Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per avere la corte territoriale fondato la propria decisione esclusivamente sugli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale sul luogo del sinistro, senza considerare le risultanze della c.t.u. e della prova testimoniale.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

I ricorrenti deducono, nella sostanza, le medesime censure formulate con riguardo al primo motivo di ricorso evocando, nel contempo, il parametro normativo dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Con riferimento al vizio di motivazione è sufficiente richiamare quanto argomentato in riferimento al precedente motivo, mentre la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 non risulta dedotta secondo parametri corretti, dovendosi invece prospettare che la motivazione manchi in toto o sia meramente apparente o del tutto contraddittoria e/o illogica.

Difetta, inoltre, il requisito di specificità del motivo, giacchè il controllo demandato alla Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione dei passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo (Cass. n. 4741 del 2005).

4. Con il terzo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione dell’art. 2054 c.c.”.

Sostengono i ricorrenti che erroneamente la corte territoriale, sulla base esclusivamente delle risultanze degli accertamenti della Polizia Stradale, aveva ascritto al conducente dell’autovettura Fiat 127 la maggiore responsabilità nella causazione del sinistro, là dove avrebbe dovuto nella specie (quantomeno) applicarsi la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto evoca risultanze probatorie che deporrebbero in favore del proprio assunto, senza tuttavia riportarne il contenuto.

In ogni caso, come già in precedenza rilevato, la corte di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha accertato in concreto la prevalente responsabilità del conducente dell’autovettura Fiat 127 sulla base del verbale della Polstrada, da cui emergeva che “l’urto di forte entità si concretizzava nella corsia regolarmente percorsa dalla Mondeo”.

5. Con il quarto motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: mancata liquidazione delle spese legali in favore dei ricorrenti, nonchè omessa pronuncia in ordine alle spese delle C.C.T.T.U.U.”.

Con il quinto motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”.

Con i suddetti motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere posto i tre quarti delle spese dell’intero giudizio a loro carico, in solido con la Liguria Assicurazioni, nonostante avessero ottenuto l’accoglimento delle loro domande risarcitorie, seppure nei limiti del 20%.

Lamentano inoltre che la corte di merito aveva omesso di liquidare le spese sostenute da S.P. per la c.t.u. sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e da D.N. per la c.t.u.

medico legale. Chiedono la decisione della causa nel merito con condanna di controparte alla rifusione delle spese dei primi due gradi di giudizio.

I motivi sono infondati.

Va al riguardo osservato che la condanna degli odierni ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, nella misura indicata in sentenza, appare conforme al grado di responsabilità agli stessi ascritto nella causazione del sinistro.

Essa è giustificata alla luce del principio di diritto secondo cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. n. 22381 del 2009).

Nel caso di specie, in relazione alla domanda dei ricorrenti vi è stato un limitatissimo accoglimento e, dunque, per l’altra parte essi sono stati soccombenti, sicchè la compensazione per un quarto e la condanna per i tre quarti risultano giustificate.

La censura inerente la mancata liquidazione delle spese sostenute per le consulenze tecniche d’ufficio non è supportata dai necessari riferimenti circa la esatta collocazione della nota spese nei fascicoli di parte, non risultando altresì se e come la stessa sia stata sottoposta all’esame della corte territoriale.

6. Con il ricorso proposto da S.A., affidato ad un unico motivo con il quale si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: omessa pronuncia in ordine alle spese della C.T.U.”, si lamenta la omessa liquidazione da parte della corte territoriale delle spese anticipate per la c.t.u.

medico legale.

Il ricorso è inammissibile in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Difatti, pur essendo stata riprodotta la nota spese, la ricorrente non specifica dove essa sia rinvenibile nei fascicoli di parte, nè deduce se e come la stessa sia stata evidenziata alla corte territoriale.

7. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione con riguardo al ricorso proposto da S.A., avendo Allianz S.p.A. resistito solo al ricorso proposto da D.N. e S.P.. Le spese del giudizio di cassazione tra questi ultimi e Allianz S.p.A. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè entrambi i ricorsi sono stati notificati antecedentemente al 30 gennaio 2013, non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni proposte.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna i ricorrenti D.N. e S.P. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Allianz S.p.A., liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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