Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12869 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12031/2016 proposto da:

GIOPESCAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO SBRANA;

– ricorrente –

contro

SORGENIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati

CRESCENZO RUBINETTI, ANTONIO SGARRELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 995/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Giopescal s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 995 del 2016 della Corte d’Appello di Milano con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, somministrata, nei confronti della somministrante Sorgenia s.p.a., con la quale essa lamentava l’illegittima interruzione della somministrazione di energia elettrica nei vari esercizi commerciali della società, con ingenti danni alla merci refrigerate.

Resiste la società Sorgenia s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè la decisione impugnata resiste alle critiche mosse con i motivi di ricorso, dovendosi ritenere le censure mosse con i primi tre motivi, relative a violazione di norme sostanziali relative ad ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, inconferenti rispetto ai motivi della decisione, con i quali la corte d’appello ha affermato che legittimamente la somministrante, in attuazione del principio di autotutela riconducibile all’eccezione di inadempimento, ha interrotto l’erogazione di energia elettrica in favore degli esercizi commerciali della somministrata. Non è infatti oggetto di causa una domanda di risoluzione per inadempimento, ma soltanto una domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Le censure, inoltre, involgono accertamenti in fatto (circa le date di invio delle intimazioni di pagamento, gli indirizzi di recapito delle stesse) non in questa sede rinnovabili.

Quanto al quarto motivo, sui fatti cui fa riferimento la ricorrente l’esame non è stato omesso, ma l’esito del medesimo è difforme da quanto auspicato dalla ricorrente stessa.

Al ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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