Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12869 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35465/2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO AMATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato WLADIMIRO MANZIONE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA

SCARPA, e domiciliato presso lo studio della medesima, in SALERNO,

VIA M. GAUDIOSI N. 6;

– controricorrente –

e contro

RA.CI.MA SRL, R.A., B.M., BR.GI., ME.CO

MERIDIONALE COSTRUZIONE DI G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1407/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio la RA.CI.MA s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni e all’esecuzione di opere a seguito di una frana che aveva interessato un’area di proprietà della convenuta, in cui erano in corso lavori di scavo (per la costruzione di garages) da parte della ME.CO s.r.l.;

la RA.CI.MA. resistette alla domanda e chiamò in giudizio, per l’eventuale manleva, i progettisti B.M. e R.A., i direttori dei lavori Br.Gi. e R.A., il collaudatore statico in corso d’opera P.R. e l’impresa esecutrice dei lavori ME.CO. s.r.l.;

il Tribunale di Salerno, dato atto degli esiti del giudizio penale (che si era concluso con declaratoria di prescrizione), affermò la responsabilità della ME.CO, del progettista strutturale e del direttore dei lavori nonchè del P., osservando – quanto a quest’ultimo – che, sebbene il c.t.u. avesse evidenziato che non risultavano in atti elementi da cui desumere che lo stesso avesse dato corso alla sua prestazione di collaudatore statico, per contro emergeva dagli atti del procedimento penale che il P. aveva avuto effettiva conoscenza dell’attività eseguita nel cantiere, nei pressi del quale abitava; condannò pertanto la ME.CO, il R., il Br. e il P., in solido, al pagamento dell’importo di 14.000,00 Euro;

la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando – per quanto ancora di interesse – che era corretta l’affermazione della responsabilità del P., ricondotta dal Tribunale “alla previsione della L.R. n. 9 del 1983, art. 5, espressamente richiamato, che (…) sancisce che prima dell’inizio dei lavori il collaudatore è tenuto al controllo dei calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi dell’art. 2”;

ha proposto ricorso per cassazione l’ing. P.R., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; ha resistito, con controricorso, il Condominio (OMISSIS);

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 99,106 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il ricorrente assume che “la domanda di RA.CI.MA srl non avrebbe dovuto conseguire automatica estensione in favore del Condominio, trattandosi di chiamata in garanzia; ciò incide sul decisum per difetto del principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)”;

il motivo è infondato, atteso che – per quanto emerge dalla sentenza impugnata (a pag. 3) – la RA.CI.MA, dopo avere contestato le domande del Condominio, aveva dedotto – in ipotesi gradata – che gli unici obbligati al risarcimento erano l’impresa esecutrice e i professionisti chiamati in causa, in tal modo indicandoli come gli effettivi responsabili; dal che consegue, per il principio dell’estensione automatica della domanda al terzo (indicato come) responsabile (cfr. per tutte, Cass. n. 8411/2016 e Cass. n. 20610/2011), che la Corte ben poteva confermare la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dei terzi chiamati in causa;

il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 1086 del 1971, della L.R. n. 9 del 1983, D.P.R. n. 435 del 1994, artt. 75, 651 e 652 c.p.c., artt. 97,115,116 e 295 c.p.c. e degli artt. 1176, 1334, 1335, 2697, 2727 e 2729 c.c.: il ricorrente lamenta che sia stata attribuita “efficienza probatoria decisiva ad un giudicato penale in favore del Condominio, che non era neanche costituito nel processo penale e che quindi non ha ottenuto il riconoscimento delle statuizioni di ordine civile”; lamenta altresì che non sia stato tenuto conto della c.t.u. disposta in primo grado (dalla quale emergeva che il collaudatore statico non aveva ancora dato inizio alla sua prestazione); aggiunge che “la ipotetica “vigilanza” rispetto all’attività di “scavo” e “sbancamento” – che è l’attività che ha (in termini causali) provocato la frana – non rientrava (e non rientra) nelle competenze del collaudatore, bensì nelle dirette e distinte ed esclusive responsabilità del direttore dei lavori”; ciò in quanto, “mentre la responsabilità, in capo al direttore dei lavori, inizia con l’inizio delle prime lavorazioni in cantiere – e quindi anche “scavo” e “sbancamento” qualunque sia la loro natura (…) – la responsabilità del collaudatore, invece, è individuabile solo con l’inizio delle opere strutturali (si parla, infatti, di “norme sismiche” attinenti alla sola “statica”)”; conclude, con riferimento alla normativa di settore e -specificamente – alla L.R. n. 9 del 1983, che “la effettuazione di opere di “scavo” non può coinvolgere in termini di responsabilità il collaudatore, la cui funzione si esplica solo in relazione al processo costruttivo e sismico e non rispetto alle opere di scavo”; aggiunge, sotto altro profilo, che la Corte non avrebbe potuto presumere che il P. fosse informato delle opere in corso per il solo fatto che abitasse nei pressi del cantiere, difettando – al riguardo – i requisiti della gravità, precisione e concordanza;

il motivo – ampiamente articolato – è infondato nella parte in cui ipotizza che la Corte abbia recepito il giudicato penale: la sentenza, si è limitata – invero – a utilizzare e a sottoporre a propria autonoma valutazione elementi emersi nel procedimento penale, seguendo una modalità ricostruttiva del fatto che era senz’altro consentita (cfr., per tutte, Cass. n. 22200/2010 e Cass. n. 517/2020);

il motivo è invece fondato nella parte in cui contesta la possibilità di configurare la responsabilità del collaudatore in corso d’opera in difetto di inizio dell’attività costruttiva; deve considerarsi, infatti, che:

la L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 (recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”), dispone – all’art. 5, comma 1 – che “il collaudatore in corso d’opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi”;

l’oggetto della normativa (che, per quanto emerge dall’art. 1, concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico) e gli specifici compiti attribuiti al collaudatore in corso d’opera consentono, in modo univoco, di ritenere che costituisca presupposto di configurabilità della responsabilità del collaudatore l’avvenuto inizio dei lavori di costruzione (o sopraelevazione o ampliamento o ristrutturazione) rispetto ai quali va verificato se il professionista incaricato abbia effettuato previamente i calcoli statici e in corso dei quali (“in concomitanza”) deve essere effettuata la vigilanza, oltre al controllo dei particolari esecutivi;

va escluso pertanto che, in mancanza di inizio di tali lavori, il collaudatore possa essere chiamato a rispondere per danni conseguenti ad attività compiute nell’ambito del cantiere, ma estranee (nel caso, meramente prodromiche e preparatorie) alle specifiche prestazioni ad esso demandate;

ha errato pertanto la Corte territoriale nel momento in cui ha sussunto la vicenda nell’ambito della fattispecie della L.R. n. 9 del 1983, art. 5, in mancanza dei presupposti fattuali (l’inizio della costruzione) per poter configurare una responsabilità omissiva del collaudatore in corso d’opera;

la censura va pertanto accolta, con conseguente cassazione della sentenza sul punto e rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame della vicenda, alla luce delle considerazioni che precedono;

gli altri profili di censura restano assorbiti;

parimenti assorbiti risultano il terzo motivo (già di per sè inammissibile per il fatto di dedurre un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, a fronte di una “doppia conforme” di merito) e il quarto motivo (che, contestando la condanna alle spese di lite, concerne un profilo che dovrà essere necessariamente rivisitato all’esito del giudizio di rinvio); la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA