Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12869 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BERENGARIO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDE ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PISANU LUCIANO;

– ricorrente –

contro

L.L. (OMISSIS), PI.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MASSIMI 3,

presso lo studio dell’avvocato MARINARO FLAMINIA VITTORIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato PENNISI LUCA SALVATORE;

– controricorrente –

e contro

S.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 329/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LUCIANO PISANU difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pi.Gi. e L.L., con atto notificato il 30 aprile 1996, convenivano in giudizio davanti alla Pretura di Cagliare sez dist. Di Sanluri, P.M. per l’accertamento dei confini tra il terreno di loro proprietà in agro di (OMISSIS) e il terreno di proprietà di P. M., in catasto al foglio 9 map. 282, esponendo che P. M. aveva incorporato al proprio immobile una striscia di terreno di mq 200 di pertinenza degli attori. Chiedevano, altresì, una identificazione visibile dei confini previa apposizione dei relativi termini.

Si costituiva P.M. ed eccepiva la carenza di legittimazione a resistere siccome non era nè proprietario nè intestatario del fondo di cui al catasto al foglio 9 map. 282, ma ne era, da lungo tempo, in possesso adibendo quel fondo a colture cerealicole ed ortofrutticole. In via subordinata eccepiva l’usucapione della striscia di terreno di mq 200. Fu disposta integrazione nei confronti degli intestatari catastali, i quali restavano contumaci.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 3 del 2003, rigettava la domanda degli attori nei confronti di P.M., determinava la linea di confine tra i contigui fondi congiungendo i punti A e B indicati nella planimetria elaborata dal CTU, disponeva l’apposizione dei termini sui confini, così come erano stati determinati.

Proponevano appello Pi.Gi. e L.L., chiedendo una parziale riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva P.M. che chiedeva il rigetto dell’appello.

Restavano ancora contumaci gli intestatari catastali.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 329/2005, accoglieva l’appello. A ragione di questa decisione la Corte territoriale osservava: a) che dalle risultanze del giudizio di primo grado emergeva che il P., oltre che possessore del terreno, avesse acquistato la proprietà del terreno per usucapione e fosse, pertanto, il legittimo contraddittore nella causa di regolamento di confini; b) che essendo stato il confine determinato in base alle mappe catastali, non aveva trovato riscontro la tesi sostenuta dal P., e, questi era soccombente nei confronti degli attori. Per altro, lo stesso P. nel grado d’appello ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La Cassazione della sentenza n. 329/2005 della Corte di Appello di Cagliari è stata chiesta da P.M. con ricorso affidato a tre motivi. Pi.Gi. e L.L. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si osserva che appare opportuno esaminare prima, il secondo dei motivi proposti, considerato che l’accoglimento o il rigetto di quello finisce con il condizionare, di fatto, la rilevanza del primo motivo.

1.= Con il secondo motivo P.M. lamenta Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per aver considerato P.M. dotato di legittimazione passiva. In verità, evidenzia il ricorrente, nell’azione di regolamento di confini, legittimati ad agire ed a resistere sono, di regola, i titolari del diritto di proprietà dei fondi confinanti relativamente ai quali si pretende di stabilire l’esatta demarcazione del confine.

P.M. ha dichiarato di non essere il proprietario e sarebbe errato ammettere la proprietà del terreno de quo, come ha fatto la Corte territoriale, con un provvedimento deduttivo.

Piuttosto vertendosi in tema di regolamento di confini, la titolarità del diritto di proprietà doveva risultare o da un atto scritto o da un fatto ad esso equiparato come l’usucapione.

Nell’ipotesi, però, specifica il ricorrente, non è stato riscontrato nè un atto scritto, nè una sentenza o un decreto, ai sensi della L. n. 346 del 1976, che avesse accertato un acquisto per usucapione.

1.1 .= La censura non merita di essere accolta.

L’acquisto della proprietà per usucapione si realizza non appena è trascorso il periodo di legge. Si è proprietari per il solo fatto di avere posseduto il bene per vent’anni se si tratta di beni immobili (come nel caso in esame) (usucapione ordinaria). L’usucapiente, per formalizzare l’acquisto, deve esperire un’azione giudiziale per ottenere una sentenza che accerti e dichiari l’avvenuta usucapione.

Tuttavia, la sentenza è di mero accertamento, con natura dichiarativa e non costitutiva, la cui mancanza non significa e non comporta che il soggetto interessato non sia divenuto proprietario del bene posseduto per ventanni. Ad ulteriore conferma basti pensare -come ha affermato questa Corte, in altra occasione, che non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione, ancorchè l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (sent. n. 2485 del 05/02/2007).

1.2.= Ora, la Corte territoriale, con motivazione adeguata e puntuale, sostenuta da un riscontro dei fatti, attento e ponderato, ha accertato che nell’ipotesi in esame ricorrevano tutti gli elementi dell’acquisto per usucapione del diritto de quo. La Corte territoriale, in verità, ha correttamente dato rilievo: a) non solo alle univoche dichiarazioni del P. il quale sin dal suo primo costituirsi ha dichiarato che egli era da lungo tempo il possessore, lo stesso ha svolto attività difensiva nel merito così come l’avrebbe svolta il proprietario, ha chiesto che venisse dichiarata acquistata per usucapione in suo favore la proprietà della striscia di terreno in contestazione tra i due fonti, b) (ha dato rilievo) alla prova testimoniale e in modo particolare alla dichiarazione della figlia di una degli originari intestatari catastali la quale dichiarava che non sapeva neppure che il terreno fosse intestato al padre. La sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquisto per usucapione indicavano P. quale proprietario del terreno de quo e, dunque, legittimato passivo nel giudizio de quo. A tal fine, e per l’ipotesi in esame, ininfluente sarebbe un’ eventuale mancanza o esistenza di una sentenza dichiarativa dell’avvenuta usucapione. D’altra parte, la Corte territoriale non poteva che effettuare sia pure in via incidentale, l’accertamento in ordine alla proprietà del P. considerato che tale accertamento era stato esplicitamente chiesto, ai fini dell’azione proposta, con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., dagli stessi attori.

2= Con il primo motivo P.M. lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c. e omessa o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte territoriale per aver dichiarata la correttezza degli adempimenti in prime cure in ordine all’integrazione del contraddittorio. In particolare i termini assegnati dall’allora Pretore, con ordinanza resa all’udienza del 1.11.1996 con la quale era stata ordinato l’integrazione del contraddittorio non erano stati rispettati tanto che all’udienza del 9 aprile 1997, il Pretore concedeva alle parti il termine di gironi 60 per il deposito di documenti e la deduzione di nuovi mezzi di prova. L’inottemperanza all’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio era stata tempestivamente eccepita e, dunque, restava viziato l’intero procedimento che, come tale, doveva essere dichiarato nullo o estinto.

2.1.= La censura rimane assorbita dal rigetto del secondo motivo.

Tuttavia essa, non merita, comunque, di essere accolta. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto della stessa eccezione in esame ed ha sufficientemente indicato le ragioni di fatto e di diritto che hanno sollecitato siffatto rigetto.

2.2.=. I termini assegnati per l’integrazione del contraddittorio sono stati osservati. Con l’ordinanza del 9 aprile 1997 il Giudice di merito chiedeva, in verità, dei chiarimenti in ordine alle persone citate e alla corrispondenza delle stesse agli intestatari catastali per la ragione evidente che erano stati citati tra gli altri, gli eredi di taluni degli intestatari catastali. Il nuovo termine assegnato dal Giudice con l’ordinanza de quo riguardava esclusivamente il deposito dei documenti comprovanti la corrispondenza dei soggetti citati con i soggetti intestatari catastali.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Volendo condividere – evidenzia il ricorrente – l’intervenuta usucapione in capo al P. – come ha affermato la Corte territoriale – il P. avrebbe dovuto essere ritenuto proprietario dell’intero fondo comprensivo di quella striscia rivendicata da parte avversa e sulla quale dovevano andare apposti i termini.

3.1.= Questa censura è inammissibile perchè attiene ad una questione nuova non presente nel giudizio di secondo grado.

In definitiva, il ricorso va rigettato in parte perchè infondato ed in parte perchè inammissibile e il ricorrente va condannato, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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