Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12869 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12869 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 290-2013 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona del
legale rappresentante

„Ero

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO
RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e
2014

difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

605

contro

FOIETTA GIUSEPPE o PIER GIUSEPPE C.F. FTTPGS51R08C777W,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N.

Data pubblicazione: 09/06/2014

58, presso lo studio dell’avvocato BOMBOI SAVINA, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSSU
BRUNO, PICCININI ALBERTO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 128/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
uditi gli Avvocati BOCCIA FRANCO RAIMONDO e ROMEI
ROBERTO;
udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BOLOGNA, depositata il 14/03/2012 r.g.n. 267/2007;

1. Con sentenza 14.5.2012, la Corte d’appello di Bologna, riformando sentenza del
Tribunale felsineo, ha dichiarato l’illegittimità della cessione del contratto di un
lavoratore IT Telecom spa verso Hewelett Packard DCS s.r.1., escludendo la
configurabilità di un trasferimento di ramo di azienda, e ha condannato la
Telecom al ripristino del rapporto con attribuzione di mansioni ascrivibili
all’inquadramento del lavoratore; per altro verso, ha rigettato la domanda del
lavoratore di risarcimento danni per demansionamento.
2. In particolare, la Corte ha preliminarmente ravvisato con riferimento ad entrambe
le domande la sussistenza dell’interesse del lavoratore ad agire in giudizio,
interesse che era stato invece escluso per entrambi i profili dalla sentenza di primo
grado. Ha quindi ritenuto che dall’asserito cedente non è stata data prova circa
l’esistenza di un ramo di azienda (configurabile in presenza di una stabile
organizzazione e di un coordinamento dei dipendenti che svolgano mansioni
diverse). Con riferimento al demansionamento, la corte ha invece ravvisato la
carenza di allegazione e prova dei danni derivanti dallo stesso.
3. Avverso tale sentenza ricorre Telecom per due motivi; resiste con controricorso il
lavoratore.
4. Con il primo motivo di ricorso, si deduce —in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ.- violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 1406,
2094 e 2112 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto la sussistenza dell’interesse ad
agire dei lavoratori per accertare l’illegittimità del trasferimento di ramo d’azienda,
trascurando la normale inconfigurabilità di un intuitus personae nei confronti del
datore e l’assenza di un pregiudizio concreto ed attuale del lavoratore, non
configurabile a fronte di rapporti di lavoro proseguiti con il cessionario senza
soluzione di continuità.
5. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce —in relazione all’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli art. 2112 e 2697 cod. civ., nonché
421 cod. proc. civ., per avere la sentenza trascurato il contratto in atti dal quale
risulta che la cessione ha avuto ad oggetto un ramo di azienda e per non aver
ammesso le prove richieste, nonché —in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
6. Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta per nulla parametrato alla sentenza
impugnata. Mentre infatti questa si riferisce al trasferimento di un complesso di
attività tra Telecom e Hewlett Packard, tutte relative al settore dell’informatica, ed
oggetto di contratto del 16.4.2003, il ricorso riguarda contratto di diversa data
relativo a cessione di ramo di azienda tra altri soggetti (Telecom e TNT), avente
ad oggetto attività di magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione,
e lamenta la mancata ammissione di prove in ordine allo svolgimento di tali
attività, del tutto estranee alla materia del contendere esaminata dalla sentenza
impugnata.
Udienza 18 febbraio 2014 — causa 27
Pres. Roselli — est. B

R.g. n. 290/13 — Teleeom e. Foietta + altri

R.g. n. 290/13 — Telecom c. Foietta + altri

7. Le spese seguono la soccombenza.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
e competenze di lite, che si liquidano in € tremila per compensi ed € cento per spese,
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2014.

p.q.m.

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