Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12868 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 26/06/2020), n.12868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11448/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE CAIANIELLO;

– ricorrente –

contro

NUOVA BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ANTONINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.C.A.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3391/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2015 R.G.N. 5159/2010.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 3391 in data 20 aprile – 30 novembre 2015, in riforma della gravata pronuncia emessa dal locale giudice del lavoro, appellata in via principale dalla BANCA POPOLARE dell’ETRURIA e del LAZIO soc. coop.va a r.l. nonchè in via incidentale dal sig. C.G. (quadro direttivo di primo livello da gennaio 2001), rigettava le domande da costui proposte come da ricorso introduttivo del giudizio depositato il 9 settembre 2004, con le quali detto attore, assumendo di aver svolto almeno da gennaio 1994 (allorquando rivestiva la qualifica di capo ufficio III area professionale IV livello retributivo) mansioni di funzionario procuratore (qualifica poi confluita nella figura di quadro direttivo di IV livello come da c.c.n.l. di settore), e di essere stato in seguito trasferito, dal 16-09-2003, presso l’area territoriale di (OMISSIS) con mansioni non meglio definite e quindi dequalificate rispetto a quella in precedenza disimpegnate, aveva chiesto di essere inquadrato nella categoria dei funzionari procuratori da decorrere dall’aprile 1994 (da gennaio 2000 per equiparazione contrattuale in quella di quadro direttivo di 4 livello), con la condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, nonchè al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da mobbing e da demansionamento, quantificati in ottocentomila Euro. Il primo giudicante, infatti, aveva accolto la domanda di superiore inquadramento, con la conseguente condanna della banca a corrispondere le differenze retributive, ad esclusione tuttavia del c.d. “incentivo Euroetruria”, riconoscendo altresì il dedotto demansionamento e l’illegittima emarginazione professionale, a tal uopo liquidando, pure all’esito di apposita c.t.u. la somma di 54 mila Euro per il solo specifico danno alla professionalità, esclusi invece gli altri asseriti pregiudizi;

avverso la sentenza d’appello (che dichiarava tra l’altro compensate le spese di lite, relative al doppio grado del giudizio, fatta eccezione per quelle di c.t.u., poste a carico del soccombente), notificata il 7 marzo 2016, ha proposto ricorso per cassazione l’avv. C.G. come da atto notificato a mezzo posta elettronica certificata del sei maggio 2016, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la NUOVA BANCA POPOLARE dell’ETRURIA e del LAZIO S.p.a. (costituita con D.L. 22 novembre 2015, n. 183 e L. 28 dicembre 2015, n. 208, alla quale con provvedimento della Banca d’Italia in data 22-11-2015 erano stati ceduti diritti, attività e passività facenti parte del complesso aziendale della suddetta Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – soc. coop. in amministrazione straordinaria) mediante controricorso di cui alla relata di spedizione a mezzo posta in data 10-06-2016, quindi pervenuta a destinazione come da relativo a.r. il successivo giorno 14;

memorie illustrative sono state depositate dalle parti in vista dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio fissata per il giorno 3 luglio 2019 (per la controricorrente unitamente alla Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio soc. coop. S.p.a., anche la S.p.a. UNIONE di BANCHE ITALIANE incorporante per fusione la Banca Tirrenica S.p.a., già denominata Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.a., cessionaria di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. in amministrazione straordinaria).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2103 c.c., letto unitamente all’art. 2, comma 4 del c.c.n.l. dirigenti credito 22.11.1990, all’art. 4, comma 4, del c.c.n.l. 22-06-1995, nonchè dell’art. 66 c.c.n.l. credito 11-7-1999 e dell’art. 116 c.p.c., lamentando il disconoscimento in appello del diritto al superiore livello di funzionario, donde il mancato inquadramento come quadro direttivo di 4 livello, individuato dall’art. 66 c.c.n.l. 1999 come effetto automatico previsto dalla richiamata norma, laddove poi i succitati artt. 2 e 4, individuavano, altresì, come funzionari coloro ai quali tale inquadramento risultava conferito dall’azienda con dichiarazione esplicita anche senza specificazione di grado. Sul punto, quindi, il ricorrente ha richiamato la lettera del 3 agosto 1999, con la quale la Direzione Generale della Banca comunicava alla Credit Foncier Banque s.a. di (OMISSIS) la presenza presso la succursale italiana a (OMISSIS) dei funzionari ivi menzionati, tra cui il sig. C.G., per espletare la due diligence, sicchè con tale documento, a rilevanza esterna, la stessa parte datoriale aveva indicato il dipendente come funzionario, così al contempo conferendo l’anzidetta qualifica mediante dichiarazione esplicita. Ed in tal modo, secondo il ricorrente, veniva a perfezionarsi la fattispecie prevista dal c.c.n.l. (art. 2 del contratto collettivo 1990 e art. 4 di quello 1995), donde la violazione dell’art. 2103 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., circa il prudente apprezzamento delle prove acquisite da parte del giudice, ciò che invece era mancato nel caso di specie;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato denunciato l’omesso esame di numerosi fatti decisivi per il giudizio ed in particolare dei documenti prodotti fin dal primo grado: n. 17 bis e procura datata 14 febbraio 2005, nonchè lettera di licenziamento del 12 maggio 2005 unitamente a provvedimenti giudiziari relativi alla vicenda dello stesso licenziamento in ordine alla valutazione di attendibilità del teste V.. Contestualmente con la medesima doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è stata dedotta la violazione dell’art. 2103 c.c., letto unitamente all’art. 2, comma 4 del contratto collettivo 22 novembre 1990 e all’art. 4, comma 4 del contratto collettivo 22 giugno 1995, nonchè dell’art. 66 c.c.n.l. Credito 11 luglio 1999, con violazione altresì degli artt. 116 e 117 c.p.c., nonchè degli artt. 2730 e 2733 c.c.. Infatti, la Corte capitolina aveva del tutto omesso di valutare numerosi documenti esaminati nel corso del giudizio tanto da essere punti cardine della sentenza di primo grado. Per contro, il Tribunale aveva riconosciuto l’importanza della procura datata 14 febbraio 2005 (depositata alla prima udienza di comparizione nel giudizio di primo grado unitamente alla lettera di licenziamento, nelle more pervenuta all’attore – n. b. ricorso introduttivo 9.9.2004, missiva di recesso datata 19.5.2005, prima udienza 23.5.2005) nel senso che la Banca “conferiva la procura speciale (del tutto identica a quelle conferite al ricorrente e già

sopra esaminate) soltanto agli “addetti gestione contenzioso con grado uguale o superiore a quello di quadro direttivo di terzo livello””, in materia di posizioni a contenzioso – limiti di autonomia, esattamente gli stessi poteri conferiti all’attore e comunque da lui esercitati fin dal 1994 in poi. Inoltre, dal suddetto documento si evinceva che per la Banca e per la sua interpretazione del contratto collettivo dell’epoca, la procura poteva essere conferita esclusivamente ai quadri di terzo o quarto livello, con evidente esclusione dei quadri direttivi di primo e secondo livello, mentre il C. era un quadro direttivo di primo livello, ossia il più basso. La disamina di tale documento avrebbe costituito un ulteriore, se non decisivo, elemento di valutazione del fatto che i poteri conferiti con le procure sopra esaminate costituivano l’esercizio dei poteri che la Banca considerava, nell’applicazione del contratto collettivo, attribuibili esclusivamente ai quadri di terzo e quarto livello e non anche a quelli di primo e secondo livello. Inoltre, il documento 17 bis riguardava la visura camerale della Banca Euroetruria dalla quale emergeva che ricorrente vi figurava come “procuratore” della società. Per altro verso, la necessaria valutazione di inattendibilità del teste V. sarebbe stata agevole dalla disamina della documentazione concernente la lettera di licenziamento in data 12 maggio 2005 e dei conseguenti provvedimenti giudiziari, tra cui anche la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8630 del 31 ottobre – 5 novembre 2012, provvedimenti attestanti invece l’inesistenza dei fatti contestati in sede di recesso, nonchè ogni irrilevanza, sotto il profilo disciplinare, della condotta osservata dal C.. Per contro, con la sentenza qui impugnata era stata giudicata attendibile la testimonianza del V. per sostenere la tesi che il dipendente avrebbe rifiutato il trasferimento presso la sede di (OMISSIS), nonostante quanto dallo stesso negato in proposito nel corso del libro interrogatorio, “atteso l’ivi trasferimento delle funzioni da lui, sino ad allora svolte”. Ebbene, per la corte territoriale, come già sopra evidenziato, tale negazione sarebbe (stata) smentita dall’interrogatorio libero del procuratore speciale della Banca nonchè dal teste V.. Quanto ritenuto dalla Corte contrastava con i basilari principi giuridici sui quali si impernia il processo e violava apertamente le norme di cui agli artt. 116 e 117 c.p.c., nonchè dell’art. 2733 c.c., il quale attribuisce valore la confessione giudiziale soltanto nel caso in cui essa sia sfavorevole al soggetto che confessa. Era stato dato rilievo all’interrogatorio libero del legale rappresentante della Banca che, invece, poteva averne soltanto qualora le dichiarazioni avessero natura confessoria di fatti sfavorevoli. Per la stessa ragione si metteva in discussione la negazione della circostanza da parte C. in sede di libro interrogatorio. Si tentava di fornire veridicità a tale assurda affermazione utilizzando, falsamente, la deposizione del teste V. che, sulla circostanza era del tutto inutilizzabile, in quanto il teste aveva affermato di non avere cognizione diretta della circostanza riferita ma di averla appresa de relato e tale asserzione era stata più volte ribadita. Infine, la Corte tentava di giungervi per via di “inferenza logica”, senza i necessari presupposti, giungendo ad un processo kafkiano alle intenzioni del C. laddove lo stesso non avrebbe mai manifestato la sua contrarietà ad un trasferimento ad (OMISSIS) la cui proposta da parte della Banca non risultava in alcun modo provata. In questo la sentenza impugnata mostrava l’assoluto squilibrio nella valutazione delle risultanze istruttorie, forzatamente e illegittimamente spinte verso le tesi della Banca piuttosto che nella direzione del necessario equilibrio processuale… Pertanto le motivazioni dell’esclusione della dequalificazione del ricorrente erano assolutamente metagiuridiche e contrastavano con quanto prescritto dalla legge – art. 2103 c.c. – e dai principi in ordine alla valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) e dell’interrogatorio libero delle parti (art. 117 c.p.c.), nonchè con l’onere probatorio che imponevano, in tema di mutamento di mansioni, al datore di lavoro la prova relativa all’impossibilità di adibizione del dipendente, cui siano state sottratte le originarie mansioni, in altre compatibili con la professionalità acquisita;

con il terzo motivo è stata denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione degli artt. 1703,1704 e 1708 c.c., per la parte in cui laddove la Corte d’Appello aveva ritenuto che le numerose procure depositate in atti dal C. non costituissero conferimento di poteri rappresentativi, nonostante quanto testualmente precisato nella lettera dell’8 giugno 1995, con la quale in calce parte datoriale (BPEL – sede operativa di (OMISSIS)) conferiva al ricorrente procura “a rappresentarla “… all’adunanza dei creditori, dando per rato e valido il suo operato””. Invece, invece la Corte capitolina aveva escluso il potere rappresentativo, ciò equivalendo ad una vera e propria contraddizione lessicale, nel senso che il mandato a rappresentare sarebbe privo di potere di rappresentare, in totale spregio delle norme di cui ai citati artt. 1703, 1704 e 1708. Analogamente doveva osservarsi in ordine agli altri documenti contraddistinti dai numeri 7, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26 e 27, tutti i documenti ingiustamente sminuiti dalla Corte di Roma, dovendo invece essere correttamente ritenuti mandati con procure oppure procure nelle quali erano racchiusi tutti i poteri di rappresentanza e gestione dei mandati conferiti dalla Banca al C.;

con il quarto motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c.. Infatti, secondo il ricorrente, la Corte capitolina aveva evidentemente omesso di valutare alcune prove decisive di cui al 2 motivo ed aveva tentato in ogni modo di sminuire il contenuto sia delle prove documentali che di quelle testimoniali, in violazione quindi delle anzidette disposizioni, inosservate inoltre le norme attinenti alla valutazione delle prove, ritenendo invece dimostrate eccezioni da parte della Banca però del tutto sfornita di prova. Infine, aveva errato nel valutare attendibili e decisive le affermazioni del legale rappresentante della Banca in sede di libro interrogatorio, nonchè ritenuto sussistere fatti del tutto inesistenti e attribuito valore di prova ad affermazioni di circostanze da parte di un teste in ordine a fatti da quest’ultimo non conosciuti direttamente. La Corte distrettuale aveva quindi violato dell’art. 2697 c.c., comma 2, nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove aveva posto a carico di esso ricorrente, invece che a carico della Banca, l’onere relativo alle eccezioni sollevate dalla stessa parte datoriale riguardo ai documenti prodotti in giudizio (delega datata 10 ottobre 1997 per esprimere il voto a norma della L.

Fall., nell’adunanza dei creditori davanti al g.d. del Tribunale di Frosinone; lettera del due marzo 1999, con la quale due clienti della Banca chiedevano di regolarizzare la loro posizione debitoria nei termini già convenuti in via transattiva con l’ufficio rappresentato dal sig. C.; lettera del 10 gennaio 1998, con la quale l’avv. Giuseppe Rossetti rappresentava alla datrice di lavoro la necessità di un incontro con l’avv. C. per una valutazione di assieme; l’anzidetta missiva tre agosto 1999 diretta a Credit Foncier Banque s.a. di (OMISSIS); la procura speciale conferita dall’amministratore delegato dell’EURETRURIA avv. G. a rispondere in nome e per conto della medesima all’interrogatorio formale come ammesso dal g.i., conferendo il compimento di tutti gli atti che delegato poteva compiere ai sensi di legge con ampia promessa di avere il suo operato rato e valido). Era altresì mancato un prudente apprezzamento delle acquisite testimonianze, dovendo il giudicante valutare complessivamente il materiale istruttorio da cui trarre il proprio libero convincimento in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi e alla valenza dei singoli documenti, tanto in particolare con riferimento alle deposizioni rese dal P., da CO.MA., dal suddetto G., dai testi L. e CR.;

tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese alla stregua di quanto, soprattutto in punto di fatto, con sufficienti e logiche argomentazioni accertato ed apprezzato nella specie dalla Corte di merito con la sentenza qui impugnata, dovendosi per altro verso anche rilevare difetti di autosufficienza e di specificità, nei sensi di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, laddove le anzidette doglianze non confutano compiutamente tutte le precise argomentazioni poste a sostegno della sentenza d’appello, avendo inoltre omesso di riprodurre in modo esauriente i documenti e le testimonianze, cui le medesime censure si riferiscono (cfr. anche la narrativa del ricorso per cassazione alle pagine 10 e ss., laddove soprattutto i documenti sono stati alquanto sintetizzati, per di più limitatamente ad alcuni brani ed in relazione soprattutto a quanto con riferimento agli stessi osservato dalla stessa Corte d’Appello. La stessa carente allegazione vale per quanto concerne la procura datata 14 febbraio 2005, quindi prodotta dal ricorrente soltanto alla prima udienza fissata a seguito del ricorso introduttivo, risalente al settembre 2004, che invece a norma dell’art. 414 c.p.c., n. 5, deve contenere, tra l’altro, l’indicazione in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione, con ciò presupponendo di regola la contestualità del deposito del ricorso e della relativa produzione. Con estrema sintesi risulta, altresì, menzionato il doc. n. 17 bis, ossia la visura camerale per la quale vi si assume pure menzionato il ricorrente come procuratore con riferimento a poteri di rappresentanza attribuiti dal consiglio di amministrazione come da verbale del 27-09-2000, a sua volta nemmeno in qualche modo riassunto. Ed analoghi difetti di autosufficienza si ravvisano per quanto concerne le deposizioni testimoniali – v. in part. pgg. 19/23 del ricorso ex art. 360 c.p.c. – delle quali il ricorrente contesta, per giunta inammissibilmente in questa sede di legittimità, la valutazione operata dalla Corte di merito);

va ancora puntualizzato come nel presente giudizio di legittimità valga esclusivamente, sotto il profilo processuale, soltanto la decisione pronunciata dal giudice di grado superiore, nella specie la Corte d’Appello che riformava la sentenza impugnata, essendo unicamente perciò quella di secondo grado soggetta al ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., sicchè non rilevano in questa sede le diverse valutazioni delle emergenze istruttorie operate dal primo giudicante, quindi tamquam non essent, una volta appunto riformata per questioni di merito la pronuncia di primo grado;

invero, la Corte capitolina ha, correttamente, in primo luogo riportato le declaratorie della contrattazione collettiva di riferimento, riguardo all’inquadramento del C. prima di novembre 1995 (terza area professionale – quarto livello, per i lavoratori stabilmente incaricati di coadiuvare in via autonoma con compiti qualificati di particolare responsabilità funzionari o dirigenti, rispondendo direttamente a costoro del proprio lavoro, nonchè di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati), nonchè alla data del primo novembre 1995 (epoca nella quale il dipendente era addetto al contenzioso presso la sede operativa di (OMISSIS)), allorchè il predetto fu collocato nella categoria dei quadri – quarta area professionale – al primo livello retributivo (lavoratori che in posizione superiore agli appartenenti alla terza area professionale sono stabilmente incaricati di svolgere attività comportanti particolari responsabilità di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori, ovvero elevate responsabilità funzionali e preparazione professionale, con facoltà decisionale nell’ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali e facoltà di firma sociale compatibili con il relativo grado di autonomia e di discrezionalità, rientrando quindi nel primo livello tra l’altro i preposti a dipendenza comunque denominata qualora nella stessa siano stabilmente addetti quattro elementi compresi titolare, i preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa qualora siano stabilmente addetti sei elementi compreso il titolare). In seguito, con decorrenza primo gennaio 2001 il C. veniva reinquadrato nella categoria dei quadri direttivi (con il primo livello retributivo), sorta dalla fusione delle categorie dei funzionari e dei quadri, secondo il c.c.n.l. ed il protocollo d’intesa tecnica del 10 novembre 2000. Detta categoria, come altresì ricordato dalla Corte d’Appello, risultava articolata in quattro livelli retributivi, comportando, tra l’altro, giusta la declaratoria generale, la possibilità di prevedere l’esercizio effettivo di poteri negoziali nei confronti dei terzi, in rappresentanza dell’azienda, da espletarsi con carattere di autonomia discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque esclusa la facoltà di firma a carattere meramente certificativo, dichiarativo o similare. Nell’ambito di detta declaratoria venivano inquadrati quindi nella categoria gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente possesso di metodologie professionali complesse, di procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti in contesti sia stabili che innovativi, ad esempio nell’ambito dei rami di attività legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria. La Corte territoriale rilevava, altresì, ai sensi del contratto collettivo del 1990 per il personale direttivo delle aziende di credito e del successivo contratto collettivo del 1995, per le medesime, che ai fini dello stesso contratto erano da considerare come funzionari coloro che fossero incaricati dall’azienda di svolgere in via continuativa funzioni e compiti comportanti l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell’azienda stessa, da espletarsi con carattere di autonomia discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe aziendali di poteri conferiti al riguardo. In applicazione di ciò erano da intendersi come funzionari coloro ai quali era conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa, anche congiuntamente, in rappresentanza dell’azienda, esclusa, Quindi, la facoltà di firma non a carattere negoziale. Erano altresì funzionari coloro ai quali tale inquadramento veniva conferito dall’azienda con dichiarazione esplicita anche senza specificazione di grado. Pertanto, dalla disamina delle anzidette declaratoria, ad avviso della Corte distrettuale, l’elemento distintivo centrale della figura del funzionario, rispetto all’impiegato (ma, per quanto di ragione, anche al quadro nell’accezione antecedente alla unificazione delle due figure, v. il suddetto protocollo d’intesa tecnica 10.11.2000), era costituito dall’attribuzione della facoltà di firma, con valore negoziale (ossia di esternazione della volontà dell’istituto di credito a fini, appunto, negoziali) non in via occasionale, ma stabile e continuativa, con il conferimento del relativo potere da esercitarsi, sia pure nell’ambito delle deleghe conferite, con autonomia discrezionalità, mentre non era in alcun modo decisiva la qualità del lavoro svolto, che poteva essere, anche per le categorie inferiori, elevata, specialistica, complessa e non standard e concorrente, anche con elevato grado di impossibilità, al perfezionamento di processi decisionali di livello superiore. Tanto premesso, la Corte di merito – esaminando nello stesso ordine metodologico, già seguito dal primo giudicante, l’ampia documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali assunte – non condivideva le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale -relativamente all’inquadramento, ma senza adeguato approfondimento – che aveva recepito le considerazioni ampiamente enfatizzanti svolte da parte attrice, la quale, pur avendo indubbiamente eseguito molteplici compiti anche estremamente delicati e richiedenti non indifferenti capacità intellettuali, non aveva mai assunto impegni negoziali autonomamente e discrezionalmente decisi in via stabile e continuativa, come invece richiesto dalla declaratoria inerente alla figura del funzionario. In proposito, la Corte d’Appello ha esaminato, dettagliatamente e distintamente, con adeguante rispettive motivazioni, i documenti contraddistinti dai numeri 6, 7, 8, 9, 9 ter, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ter e quater, 15, 16 e 17, 23, 27, giungendo alla conclusione della mancanza di elementi da cui poter desumere l’anzidetto potere negoziale in via stabile e continuativa, fatta eccezione per il documento 6, concernente una missiva a firma del C. indirizzato ad un legale esterno invitandolo a provvedere all’immediata rinuncia agli atti esecutivi promossi nei confronti di alcuni debitori. Quanto, poi, ai documenti 15, 16 e 17 (concernenti procure con le quali EUROETRURIA aveva nominato proprio procuratore il C. con ampi poteri di rappresentanza), secondo la Corte distrettuale il Tribunale aveva enfatizzato tali atti, assumendo impropriamente trattarsi di pieni poteri decisionali, peraltro subito dopo richiamando i limiti degli importi previsti a seconda della materia, dimenticando inoltre la decisiva circostanza che l’appellato nel frattempo era stato inquadrato nella categoria dei quadri direttivi, per cui, alla stregua della richiamata declaratoria, le succitate procure risultavano pienamente compatibili coerenti con il livello di inquadramento raggiunto. Parimenti, veniva osservato in relazione ai documenti da 23 a 27, in cui i poteri deliberativi allora si affidati al C. rientravano nel nuovo assetto contrattuale riferito all’inquadramento come quattro direttivo, da gennaio 2001, ancorchè di primo livello, laddove peraltro il doc. 23, a ben vedere, non conteneva neppure alcun trasferimento di poteri, ma soltanto la legittimazione a comparire davanti al giudice istruttore per rendere interrogatorio formale, il quale secondo la corte territoriale non sottende alcuna manifestazione di capacità negoziale, ma semplicemente l’obbligo di rispondere alle domande ammesse, riferendo meri fatti di cui si è a conoscenza. Quanto ai documenti 14 ter e quater, la Corte di merito ha rilevato trattarsi semplicemente dell’affidamento di un incarico, ancorchè delicato e impegnativo ma nulla più, insieme ad altro collega, per l’esame di pratiche di mutuo già in essere o in corso di perfezionamento da parte del Credit Fonder de France, nell’ambito di una parziale cessione delle attività della succursale italiana con sede in (OMISSIS) della società francese. Vero è che con una certa enfasi i due dipendenti venivano definiti dalla Banca come “funzionari”, ma risultava del tutto evidente l’utilizzo in modo atecnico di tale sostantivo, essendo comunque completamente mancante la prova, anche solo nella specifica attività nel caso affidate predetti, delle caratteristiche legali e contrattuali proprie della figura. Ed analoga valutazione negativa risulta operata dalla Corte capitolina per quanto concerne le acquisite deposizioni testimoniali, analiticamente considerate, osservando quindi che il Tribunale ne aveva dato una lettura piuttosto sommaria e astratta, ponendo in evidenza alcune risposte teoricamente (ma neppure sempre) favorevoli alle tesi attore, senza però un’adeguata visione d’insieme e soprattutto senza la necessaria correlazione con l’ampia produzione documentale, nella quale tali dichiarazioni avrebbero dovuto trovare riscontro (ma così non era stato) ed inoltre inspiegabilmente omettendo altri riferimenti negativi. Così era stata, in particolare, evidenziata un’affermazione del teste P. (tutta l’attività anche decisionale del C., emergente dagli atti, era pienamente riconducibile alle sue mansioni di addetto contenzioso), resa dopo aver preso visione di numerosi documenti prodotti da parte ricorrente, precisando a tal riguardo che si trattava “o di comunicazioni al legale prive di scelte decisionali o di partecipazione a riunioni o udienze in cui esternare il punto di vista o la decisione della Banca assunta dai competenti organi decisionali”. Inoltre, il teste aveva dichiarato che nell’ambito dei suoi compiti di coordinamento e controllo non gli era mai pervenuta notizia, nè aveva mai riscontrato atti del C. eccedenti le sue mansioni. Nondimeno la deposizione del teste V. (prima vicedirettore e poi direttore della sede operativa in (OMISSIS), presso cui il C. aveva lavorato da aprile 1994 al luglio 1999) era stata riportata nella sentenza appellata in maniera solo parziale, estrapolandone una parte, ma omettendone alcuni riferimenti ben precisi in senso contrario alle tesi dell’attore, laddove era stato precisato che con riferimento al documento 18 effettivamente era il direttore della sede operativa a deliberare il trasferimento di una posizione creditizia da impieghi vivi a sofferenze aggiungendo altresì in relazione ai rapporti con gli organi superiori della Banca, che comunque le relazioni e gli altri atti venivano firmati dal direttore di sede. Ancora, del tutto irrilevante risultava la deposizione del teste CA. circa l’asserita gestione autonoma da parte del C. delle pratiche di contenzioso rispetto alla filiale. Ciò infatti non disvelava alcunchè sul grado di autonomia dell’appellato, del quale anzi teste aveva anzi dichiarato espressamente di non sapere nulla (in pratica le filiali non curavano direttamente contenzioso… “non saprei dire quali fossero i precisi poteri decisionali concessi al Dott. C. dai suoi superiori. Io, non essendo titolare della filiale di (OMISSIS), non so precisare in concreto se e quali acquisti lasse personalmente il ricorrente” e se definisse alcune pratiche concordando direttamente con il cliente l’accordo, senza cioè l’intervento di superiori). La gravata sentenza, inoltre, aveva omesso di dar conto di quanto dichiarato dal teste G. (prima dipendente della Banca e da novembre 2000 consigliere delegato della società), perchè non aveva riferito nulla in ordine alle mansioni relative al periodo 1990 – 2000, dimenticando peraltro che le rivendicazioni dell’attore si estendevano anche oltre tale periodo. Invece, il suddetto teste aveva ben riferito che anche durante il periodo in cui il ricorrente aveva lavorato per il servizio contenzioso speciale, egli aveva funzioni propositive e non poteva operare – se non nei limiti delle procure rilasciategli- scelte discrezionali, di competenza invece dello stesso teste in qualità di capo del servizio ovvero del comitato esecutivo della banca. Ulteriori specifiche argomentazioni sono state svolte dalla Corte di merito per quanto concerne le deposizioni rese dai testi L. (già cliente della banca, filiale di (OMISSIS)) e CR. (dal 1994 al 1999 titolare della stessa filiale), pur dando atto che le menzionate deposizioni apparivano prima facie favorevoli agli assunti attorè, osservando quindi sintesi con riferimento all’episodio L. che si trattava comunque di un unicum nel quadro di un periodo di rivendicazioni ultradecennale, che perciò certamente non poteva mutare il giudizio complessivo circa la congruità dell’inquadramento conferito alla ricorrente. Il teste CR. aveva, inoltre, parzialmente ridimensionato le sue dichiarazioni, laddove dopo aver riferito dell’ampiezza delle mansioni svolte dall’appellato, inopinatamente peraltro aveva concluso dichiarando che nulla sapeva di più preciso in merito, il che era privo di coerenza rispetto a tutto quanto fino a quel momento dallo stesso teste dichiarato. La deposizione di quest’ultimo, inoltre, si poneva in netto contrasto con le altre risultanze istruttorie, sia testimoniale che documentali, sicchè considerati altresì talune ambiguità di cui si era dato conto, non consentiva di ritenerlo pienamente attendibile e quantomeno adeguatamente preciso nonchè tale da rappresentare un elemento di per sè solo sufficiente a supportare le tesi dell’attore. In conclusione, in accoglimento di specifici motivi dell’appello principale, andava integralmente respinta la domanda di reinquadramento dell’originario ricorrente, restando così assorbite le subordinate questioni attinenti alla correttezza del quantum siccome calcolato in prime cure;

la Corte di merito ha giudicato, altresì, fondati i motivi di impugnazione relativi alla pretesa dequalificazione professionale a partire dal 22 settembre 2003, con danno alla professionalità, all’immagine, alla salute, biologico dalla vita di relazione, così come invece accettato dal Tribunale, il quale peraltro aveva limitato tali pretese al solo danno alla professionalità, che invece non risultava provato. Infatti, l’accoglimento ancorchè parziale della domanda sul punto derivava da una non condivisibile lettura del materiale probatorio disposizione, laddove l’opinamento del primo giudicante risultava viziato in radice, da un lato per effetto della mancata considerazione delle intervenute modificazioni strutturali del servizio contenzioso all’epoca dei fatti, e dall’altro, dall’aver considerato almeno implicitamente anche eventi successivi al deposito del ricorso introduttivo del giudizio risalente al settembre 2004, ed in particolare l’assegnazione in via definitiva, partire dal 21 febbraio 2005, presso la sede dell’area territoriale di (OMISSIS), come addetto alla segreteria fidi e così fino al suo licenziamento disciplinare, combinato con lettera del 12 maggio 2005, poi ritenuto illegittimo dal tribunale. In definitiva, il periodo da valutare doveva essere limitato, stante il petitum di causa, all’intervallo temporale tra settembre 2003 e settembre 2004. Quanto alle ragioni che avevano determinato il mutamento di mansioni, esse dipendevano principalmente dall’accennata ennesima ristrutturazione del servizio contenzioso le cui funzioni, dopo la cessazione del mandato alla EUROETURIA S.p.a., risultavano essere state centrate presso la sede centrale di (OMISSIS), così come precisato dalla Banca e confermato dal teste V. e mai seriamente contestato ex adverso. Ciò che era stato espressamente negato – in sede di libero interrogatorio – dal C. era di aver rifiutato il suo trasferimento ad (OMISSIS), negazione però smentita sia dalle risultanze dell’interrogatorio libero del legale rappresentante della banca (con valenza quantomeno pari a quelle del ricorrente) sia ancora dalla precisa di posizione sul punto del teste V., sia in via di inferenza logica, dal non aver mai lo stesso C. (il quale aveva pure formalmente interloquito per iscritto ed anche assai dettagliatamente numerose volte con la banca dopo il suo presunto dimensionamento) in alcuno dei predetti passaggi formali richiesto o manifestato disponibilità al trasferimento. Andava, pertanto, affermato che la riconversione del C. era necessaria, visto che il suo specifico posto di lavoro era stato, almeno presso l’area laziale, soppresso, considerato altresì che non assumeva soverchia importanza l’elevata qualità delle mansioni svolte come addetto a contenzioso, “il quale ha certamente ampie conoscenze nel settore legale, ma, se non ha fatto (come nel caso risulta) specifiche esperienze in altri settori, la banca la conosce sotto il particolare angolo visuale, appunto, dell’addetto al contenzioso. Un tanto, però, non significa automaticamente essere immediatamente operativo (anzi tutt’altro) per ricoprire altri incarichi, quale quello di un direttore di filiale (che, sempre stando a quanto riferito dal teste v., era un possibile sviluppo di carriera che nell’affidare alle sue cure la riconversione del C., era stato prospettato)”. Era quindi assolutamente esagerato e comunque indimostrato affermare da parte del C., addirittura di aver formato i vari direttori di filiale, quali CR. e CA.. Quanto, poi, al mancato sviluppo di carriera, tratta vasi di circostanza di per sè irrilevante, in quanto avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo e ipoteticamente legato a fatti anch’essi successivi, di cui nulla era dato sapere. Ciò posto, la Corte di merito osservava che – sebbene ricorrente avesse avuto formale comunicazione scritta di strutture finalità e sul nuovo percorso professionale con nota del 23 febbraio 2004 – non era stato assolutamente provato che egli fosse rimasto totalmente inattivo, ma anzi, come confermato dallo stesso teste CA., che era stato assegnato in affiancamento presso vari settori (come ad esempio area incassi e pagamenti, area servizi di intermediazione e consulenza…), tanto che lo stesso teste aveva riconosciuto di aver redatto moduli valutativi sull’operato dei C. in tale periodo. Pertanto, quanto emerso in ordine all’attività di quest’ultimo, per il periodo rilevante in causa, non consentiva di ritenere provato alcun significativo dimensionamento, venendo con ciò meno le ulteriori questioni, anche quelle poste in via incidentale dall’interessato, in relazione alla qualificazione di quantificazione del presunto danno. Residuava, da ultimo, la questione relativa alla mancata conferma, per il periodo successivo alla cessazione del distacco presso EUROETRURIA, ossia dall’agosto 2004 in poi, dell’indennità denominata in busta paga “incentivo EUROETRURIA”. Al riguardo la Corte capitolina osservava che la sentenza impugnata non meritava censura, in quanto correttamente ne aveva stabilito la natura di “erogazione modale”, strettamente connessa a fatti transitori e non a stabili elementi intrinseci alla professionalità del dipendente, e per tale ragione suscettibile di “riducibilità” in coerenza con il disposto dell’art. 2103 c.c.;

come si evince, pertanto, dalle anzidette lineari argomentazioni, incensurabili in questa sede di legittimità in ordine alle valutazioni nel merito di quanto appurato dalla Corte distrettuale circa i fatti di causa all’uopo accertati, non sono stati riscontrati utili elementi probatori da cui poter desumere che il ricorrente, durante il periodo considerato, come quadro di primo livello da novembre 1995 (poi quadro direttivo da gennaio 2001), abbia svolto in misura significativa (ex art. 2103 c.c.) ed in via continuativa funzioni e compiti inerenti all’effettivo esercizio di poteri negoziali nei sensi richiesti dai contratti collettivi del 1990 e 1995 per il personale direttivo delle aziende di credito, laddove peraltro la Corte di merito neppure ha ravvisato gli estremi dell’inquadramento come funzionario altrimenti conferito da parte datoriale però con dichiarazione esplicita, sicchè la locuzione all’uopo impiegata dal testo del c.c.n.l. sta chiaramente ad indicare l’esigenza di un’apposita, espressa ed univoca, manifestazione di volontà aziendale nell’attribuire al dipendente l’anzidetta particolare qualifica, con i conseguenti poteri corrispondenti alla relativa declaratoria. Ne deriva che non appaiono inappropriate le considerazioni svolte con l’impugnata sentenza relativamente ai documenti 14 ter e quater, circa l’enfasi con la quale nella particolare occasione veniva adoperata in modo del tutto atecnico la parola “funzionari”, “essendo comunque completamente assente la prova, anche solo nella specifica attività nel caso affidata…, delle caratteristiche legali e contrattuali proprie della figura”;

nel richiamare, altresì, quanto pur motivatamente apprezzato al riguardo dalla Corte di merito circa le acquisite risultanze testimoniali, analoghe considerazioni vanno fatte per quanto concerne l’asserito demansionamento, la cui valutazione è stata inoltre precisamente circoscritta sotto il profilo cronologico, riguardo al petitum di causa, limitatamente all’arco temporale settembre 2003 – settembre 2004, esclusi quindi gli accadimenti successivi (tra cui perciò evidentemente anche l’assegnazione con decorrenza 21 febbraio 2005 ed il licenziamento intimato il 12 maggio 2005);

pertanto, tutte le censure di parte ricorrente risultano inconferenti, oltre che inammissibili ex art. 366 c.p.c., comma 1, per le anzidette rilevate carenze di autosufficienza, alla stregua dei motivati accertamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito (con riferimento altresì ai ben precisati corrispondenti limiti temporali) ed alle conseguenti valutazioni giuridiche, corrette ex art. 2103 c.c., pure alla luce dell’applicata contrattazione collettiva, la cui interpretazione non è stata peraltro neanche specificamente confutata con il ricorso de quo, nemmeno per quanto concerne la sequenza di succitati contratti collettivi nazionali di lavoro, per cui, in definitiva la sentenza qui impugnata ha in effetti distinto, non soltanto l’arco temporale relativo alla pretesa dequalificazione professionale, ma anche, quanto al rivendicato superiore inquadramento, soprattutto il periodo novembre 1995 – dicembre 2000 (durante il quale il C. operò come quadro secondo la contrattazione all’epoca vigente) da quello successivo a far luogo dal gennaio 2001 (fino al deposito, in data 9 settembre 2004, del ricorso introduttivo del giudizio), a decorrere dal quale il predetto venne reinquadrato, per effetto della unificazione delle precedenti diverse categorie dei funzionari e dei quadri, come quadro direttivo, di primo livello in quanto proveniente dai quadri e non già dai funzionari (nel qual caso in base ad apposito regime transitorio sarebbe stato possibile il riconoscimento di superiori livelli retributivi), sulla scorta del nuovo contratto collettivo di cui al protocollo d’intesa tecnica 10-11-2000, menzionato nella pronuncia d’appello. Di conseguenza, correttamente quest’ultima, mediante pure interpretazione sistematica, ha operato la comparazione, occorrente a norma dell’art. 2103 c.c., per verificare la fondatezza del diritto invocato, in relazione alle previsioni dei cc.c.c.n.l. (1990 e 1995) per il personale direttivo (in seguito recepite sostanzialmente dalla successiva contrattazione, unica per gli ex quadri e gli ex funzionari), specialmente riguardo all’attività espletata in precedenza fino al dicembre 2000;

quanto alle valutazioni di competenza della Corte di merito vanno ribaditi i principi in proposito più volte affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, nella specie qui ratione temporis applicabile, risalendo l’impugnata sentenza all’anno 2015, per cui rileva esclusivamente l’omesso esame di un fatto, in senso storico, e decisivo, e non già le connesse questioni giuridiche, altrimenti sindacabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, mentre eventuali errores in procedendo, tra cui violazioni dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, in tema di motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale, possono essere ritualmente denunciate univocamente in termini di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. n. 22598 del 25/09/2018, n. 23940 del 12/10/2017. V. altresì Cass. Sez. 6-L, ordinanza n. 27000 del 27/12/2016, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Conforme Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 1229 del 17/01/2019. Cfr. anche Cass. Sez. 6-L, ordinanza n. 6606 del 6/4/2016, secondo cui l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice. Conforme pure Cass. III civ., sentenza n. 12748 del 21/06/2016.

Cass. III civ. sent. n. 11892 del 10/06/2016: in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016: in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto.

Parimenti, secondo Cass. III civ. sent. n. 5066 del 5/3/2007, secondo cui con il ricorso per cassazione non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poichè, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito. Cfr. altresì Cass. n. 8023 del 2/4/2009, secondo cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. In senso analogo Cass. sez. 6-5, ordinanza n. 101/2015);

d’altro canto, va pure ribadito (v. tra le più recenti Cass. Sez. 1 -, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) che il vizio di violazione di legge – art. 360 c.p.c., n. 3 – consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; mentre, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (in senso analogo Cass. I civ. n. 24155 del 13/10/2017.

Cfr. inoltre Cass. lav. sent. n. 13054 del 10/06/2014, secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.

Analogamente, secondo Cass. I civ. sent. n. 16056 del 2/8/2016, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Conformi tra le altre Cass. I civ. ordinanza n. 19011 del 31/07/2017.

Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017: con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.

Cfr. altresì Cass. lav. sent. n. 21412 del 05/10/2006, secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In senso analogo Cass. lav. n. 5231 del 9/4/2001);

pertanto, restando nei sensi anzidetti altresì assorbita ogni altra questione, pur impropriamente sollevata nella specie in relazione agli artt. 1703,1704,1708 e 2697 c.c. (3 e 4 motivo), il ricorso deve disattendersi con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle relative spese, per cui, inoltre, stante l’esito negativo dell’impugnazione, va dato anche atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 4000,00, per compensi professionali ed in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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