Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12868 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12868 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 22/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 13206-2012 proposto da:
MULTISERVICE ASSISTANCE SRL, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore GRECO ROSOLINO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI
15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO LA

2015

BLASCA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

903
contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

1YK

in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALBERTO MARINO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
con troricorrente –

TEKSAL DI MESI ANTONIO CIRO , MESI ANTONINO o ANTONIO
CIRO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 587/2011 del TRIBUNALE di
TERMINI IMERESE, depositata il 07/12/2011, R.G.N.
858/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

2

nonché contro

Svolgimento del processo

Domenica Ciccarelli e la Multiservice Assistance s.r.l.
convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Termini
Imerese, l’Axa Assicurazione e la Teksal di Mesi Antonio Ciro e
Antonio Ciro Mesi al fine di sentirli condannare al risarcimento

agosto 2007, causato dalla esclusiva responsabilità di Antonio
Ciro Mesi.
Esponevano le attrici che in tale data Filippo Andolina, alla
guida dell’autovettura di proprietà di Domenica Ciccarelli, era
stato improvvisamente tamponato dall’autocarro di proprietà della
Teksal, condotto da Antonio Ciro Mesi.
Con scrittura privata Domenica Ciccarelli cedeva il credito
del sinistro per cui è causa alla Multiservice Assistance; di tale
cessione era informata anche la compagnia assicuratrice a mezzo
raccomandata.
Il Giudice di Pace dichiarò l’improponibilità della domanda,
perché la macchina sarebbe dovuta restare a disposizione del
perito dell’assicurazione, dal 12 al 20 settembre, mentre era
stata riparata il 17 settembre 2007.
Proposero appello Domenica Ciccarelli e Multiservice
Assistance chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
Il Tribunale rigettò l’appello.
Propone ricorso per cassazione Multiservice Assistante s.r.l.
Resiste con controricorso Axa Assicurazioni s.p.a..

3

dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 25

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia
«violazione, errata applicazione dell’art. 145 e 148 d.lgs.
209/2005. Il tutto in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c..»

considerarsi proponibile ai sensi dell’art. 148 d.lgs. 209/2005
avendo essa fornito, con raccomandata inviata all’assicuratore, il
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e dato chiara
indicazione del luogo, del giorno e delle ore in cui le cose
danneggiate erano disponibili per l’ispezione diretta ad accertare
l’entità del danno.
Ritiene pertanto Multiservice che l’asserita improponibilità
della domanda di risarcimento per l’avvenuta riparazione del mezzo
danneggiato al momento del sopralluogo del perito è priva di
fondamento ed irrilevante. Per la ricorrente non risulta inoltre
provato che l’auto fosse già riparata al momento della perizia; né
tale circostanza può ritenersi determinante ai fini del giudizio
di proponibilità dell’azione.
Il motivo è inammissibile per mancato rispetto dell’art. 366
n. 6 c.p.c., non risultando se, dove e quando sia stata
depositata la suddetta raccomandata e dove essa si trovi
attualmente.
In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma,
n. 6, c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a

4

Sostiene la ricorrente che la sua azione risarcitoria doveva

richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti
o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia
specificato in quale sede processuale il documento risulti
prodotto; tale prescrizione va poi correlata all’ulteriore
requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n.

qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo
stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la
produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il
fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è
rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle
fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il
documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di
controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la
produzione del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4,
c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in
sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o
lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non
prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della
sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure
di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo
la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità
di produrlo, mediante la produzione del documento, previa
individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito

5

4 c.p.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a)

del ricorso (Cass. S.U., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass., S.U., 2
dicembre 2008, n. 28547).
L’inammissibilità del primo motivo e quindi la confermata
statuizione di improponibilità della domanda comporta il rigetto
dei restanti motivi, con condanna di parte ricorrente alle spese

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione che liquida in 1.200,00 di cui
g 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 14 aprile 2015

del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

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