Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12868 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017), n. 12868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11469/2016 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,
presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2878/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11105/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
T.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2787 del 2015 della Corte d’Appello di Roma con la quale la corte rigettava sia l’appello principale della T. che l’appello incidentale della Allianz s.p.a., compensando integralmente le spese del grado.
L’Allianz non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, esaminata anche la memoria depositata dalla ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
L’appello della T. contestava la decisione di primo grado laddove, pur accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta dall’appellante (fondata sul fatto che la sentenza messa in esecuzione nei suoi confronti non fosse suscettibile di esecuzione, neanche quanto al capo delle spese, perchè meramente dichiarativa), compensava integralmente le spese di primo grado assumendo di aver dovuto risolvere una questione dibattuta. Deduceva l’intervenuta caducazione del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti.
L’appello incidentale (tardivo) di Allianz invece era volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la declaratoria di legittimità dell’esecuzione intrapresa dalla società nei confronti della T. con condanna della esecutata al pagamento delle spese di entrambi i gradi. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e di una serie di norme sul giudizio di appello, ed in particolare che la corte d’appello non abbia ritenuto tout court inammissibile l’appello di Allianz in quanto tardivo, e l’abbia invece esaminato nel merito, rigettandolo.
Il motivo è infondato, perchè la corte d’appello, essendo ammissibile l’impugnazione principale, ha fatto corretta applicazione del principio di cui all’art. 334 c.p.c., non avendo l’appellante principale dato luogo ad una causa di inammissibilità.
Inoltre, la ricorrente lamenta la illegittimità della sentenza che decideva sulla compensazione delle spese in primo grado: ma la decisione sulla compensazione appare corretta, atteso che il fatto stesso posto a base delle diverse ragioni della decisione di appello (il venir meno dei titoli esecutivi) era stato dedotto tardivamente in primo grado, solo con comparsa conclusionale e non era stato preso in considerazione.
Quanto alla decisione di compensare le spese di secondo grado, essa si fonda su due autonome rationes decidendi, una delle quali, l’essere i fatti estintivi dei titoli sopravvenuti all’inizio dell’esecuzione, non è stata censurata.
Al ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017