Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12867 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10343/2016 proposto da:

D.P.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO

BUOZZI, 107, presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO STUDIO LEGALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO VALLONE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), COMUNE DI TEGGIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 368/2015 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.P.D.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 368 del 2015 del Tribunale di Lagonegro, con la quale il tribunale accoglieva il suo appello condannando la sua controparte, Equitalia Sud s.p.a. e il Comune di Teggiano, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, ma compensava le spese del giudizio di appello facendo riferimento alla mancata costituzione della controparte.

Nè Equitalia nè il Comune di Teggiano hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Il ricorrente contesta la legittimità della decisione di appello laddove, pur accogliendo la sua impugnazione, il tribunale ha ritenuto di compensare le spese del grado in considerazione esclusivamente dell’atteggiamento processuale non oppositivo tenuto dalla controparte, consistente nel non essersi costituita dinanzi al giudice dell’impugnazione.

La causa che viene in decisione è iniziata, in primo grado, con ricorso notificato il 7.10.2009, ed è quindi soggetta alle regole processuali introdotte con la L. n. 69 del 2009.

Pertanto, in conformità di un principio di diritto già affetinato da questa Corte, deve ribadirsi che “In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla ” contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese”.

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

Mancando ecessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando in favore del ricorrente le spese legali del giudizio di appello e del presente giudizio come al dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Pierfrancesco Vallone dichiaratosi antistatario.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente Euro 530,00 di spese per il giudizio di appello, di cui Euro 200,00 per esborsi, e per il giudizio di cassazione Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali, da distrarsi in favore dell’avv. Pierfrancesco Vallone.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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