Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12867 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27403-2014 proposto da:

C.P. & C SRL, in persona del suo legale rappresentante

p.t. P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE STARA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SERVIZI INDUSTRIALI SRL, P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 679/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio in subordine per l’accoglimento del 1^ motivo del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La C.P. & C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro il Fallimento Servizi Industriali s.r.l. in persona del Curatore Z.I. avverso la sentenza del 7 novembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposta, con due atti notificati il primo il 19 novembre 2012 ed il secondo il 20 novembre 2012, avverso la sentenza n. 2387 del 2012 del Tribunale di Cagliari, la quale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione con la quale la ricorrente aveva dedotto che in un luogo costituente sia la residenza del Piludu che la sede della società, erano stati pignorati beni mobili di sua proprietà dal Fallimento in danno del P..

2. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda perchè, per quanto aveva dedotto il Fallimento, il P. aveva provveduto al pagamento del debito e delle spese al fine di evitare una vendita e la procedura esecutiva si era estinta. Le spese giudiziali venivano addebitate all’opponente sulla base del principio della soccombenza virtuale.

3. La Corte cagliaritana, nella costituzione con riferimento ad entrambi gli appelli della Curatela, che aveva dedotto nel primo che la procedura fallimentare si era chiusa il 12 maggio 2011 e nel secondo aveva chiesto che il processo fosse dichiarato interrotto ai sensi dell’ari 300 c.p.c. ha dichiarato inammissibile l’appello, evocando i principi di diritto e le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 26279 del 2009 e: a) dando rilievo alla circostanza che l’atto di appello non avrebbe potuto essere proposto nei confronti della curatela, in quanto il fallimento si era chiuso il 12 maggio 2011 e la sentenza era stata pronunciata il 7 settembre 2012 e depositata il 18 settembre successivo, onde “uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo si era verificato nel giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e non era stato dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c.”; b) e disconoscendo ogni rilevanza delle dichiarazioni rese dal difensore costituito per la curatela in appello alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 14106 del 2012.

4. Al ricorso non v’è stata resistenza degli intimati.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Il Collegio rileva che il ricorso per cassazione è stato notificato, oltre che a P.C., al Fallimento Servizi Industriali s.r.l. in persona del curatore, ancorchè dalla sentenza impugnata emerga che già prima della sentenza di primo grado la società fallita era tornata in bonis per la chiusura del fallimento.

Tale notificazione risulta rivolta ad un soggetto la cui capacità non è più esistente, giacchè, allorquando ha luogo la chiusura del fallimento il soggetto dichiarato fallito ritorna in bonis e riacquista la capacità ed il processo deve proseguire in confronto del soggetto che tale capacità ha riacquistato.

Al riguardo rileva il dato oggettivo che dalla sentenza risulta la dichiarazione della curatela fallimentare evocata nel giudizio di appello in ordine alla chiusura del fallimento, mentre è irrilevante che tale dichiarazione non sia stata ritenuta efficace dalla Corte territoriale per il tramite dell’evocazione del precedente di cui a Cass. n. 14106 del 2012, perchè il principio di diritto di cui a tale decisione deve reputarsi ormai superato dall’intervento dell’arresto di cui a Cass. sez. un. n. 15295 del 2014, la quale, superando la giurisprudenza precedente, ha sancito i segeunti principi di diritto: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4”;

“La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a propone impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.”.

Fermo che tali principi si dovranno considerare ai fini dello scrutinio del ricorso in relazione alla decisione impugnata, là dove, invece, essa ha fatto applicazione del vecchio orientamento da essi superato e dovranno esserlo in funzione della valutazione della legittimità del procedere della Corte d’Appello, si deve rilevare che i suddetti principi comportano che in riferimento a questo giudizio di legittimità è stato evocato in giudizio un soggetto che ormai non ha più capacità, mentre, essendo ormai emersa la situazione di ritorno in bonis della società avrebbe dovuto esservi evocata quest’ultima.

L’esistenza del carattere litisconsortile necessario della controversia, pur in presenza di inesistenza della provocazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso impone di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.

Ne consegue che va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della s.r.l. Servizi Industriali tornata in bonis. Tale notificazione le si farà se ancora essa sia esistente. In mancanza l’integrazione del contraddittorio dovrà farsi nei confronti di coloro che siano ad essa succeduti nella posizione giuridica oggetto del presente giudizio.

PQM

La Corte, visto l’art. 371-bis c.p.c., ordina a parte ricorrente di integrare il contradditorio mediante notificazione del ricorso e della presente ordinanza nei confronti della s.r.l. Servizi Industriali tornata in bonis, se esistente, oppure di coloro che siano succeduti ad essa nella posizione giuridica oggetto del giudizio. Concede all’uopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione del deposito della presente. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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