Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12867 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27987/2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E GLORIA 30,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA SPADARO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIANFRANCO DINOIA, SAVINO CIBELLI;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LOFFREDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANA TERESA

COLELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1113/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA Giovanni Battista, ha presentato conlusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. avverso la sentenza n. 1113/2017 della Corte d’Appello di Bari. Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la Regione Puglia. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso.

2. Il ricorrente conveniva la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Foggia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati alle colture dall’inondazione sul terreno di sua proprietà di acque piovane tracimate dal confinante canale di scolo denominato “(OMISSIS)”; in particolare deduceva che la mancata pulizia del canale aveva impedito il normale deflusso delle precipitazioni atmosferiche. L’ente regionale restava contumace. Nel corso dell’istruttoria veniva escusso il teste R.P., nonchè acquisito il fascicolo dell’ATP che aveva quantificato i danni lamentati nella somma di Euro 7.324,00, per la quale l’attore instava per il risarcimento. Il Tribunale, con sentenza n. 169/2011, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, rilevando che l’azione risarcitoria avrebbe dovuto essere esperita nei confronti del Comune territorialmente compente; per l’effetto, rigettava la domanda attorea. Avverso la sentenza di primo grado, il ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, dove la Regione nel costituirsi ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza della Corte d’Appello in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, nel merito, la mancata prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e, comunque, la sussistenza del caso fortuito. La Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione preliminare di incompetenza della convenuta; parimenti, ha confermato la decisione del Tribunale ove aveva ritenuto che l’azione risarcitoria avrebbe dovuto essere spiegata nei confronti del Comune affermando, dunque, il difetto di legittimazione passiva della Regione. Ciò, in specie, alla luce delle norme sul cd. “decentramento amministrativo”, così come integrate dalla Legge Regionale n. 17/2000 che ha attribuito ai Comuni le funzioni e i compiti inerenti la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo e unico motivo si denuncia la “”Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto risultanti dal combinato disposto degli artt. 2043,2051 e 2055 c.c., con la L.R. n. 17 del 2000, artt. 24, 25 e 26″ (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” là dove il giudice di merito ha escluso la legittimazione passiva della Regione in forza del disposto della L.R. n. 17 del 2000, art. 26, che attribuisce ai Comuni alcune funzioni e compiti amministrativi concernenti, in particolare, l’adozione dei provvedimenti di pulizia idraulica e l’esecuzione di piccole opere di manutenzione. Assume che sia errato affermare che l’attribuzione di tali compiti istituzionali esoneri l’ente proprietario del bene demaniale (nella specie, la Regione Puglia) dalla sua custodia. Peraltro, l’art. 24 della Legge Regionale citata riserva alla Regione penetranti ed estesi poteri di gestione e di intervento, talchè essa avrebbe dovuto essere considerata responsabile, quantomeno in solido con gli altri enti territoriali (Comune), ai quali la legge regionale riserva solo specifici compiti manutentivi, comunque soggetti al controllo della Regione.

1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’Appello ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ente regionale in forza della L.R. 30 novembre 2000, n. 17, art. 26, sulla cui scorta ha dedotto che ” la summenzionata norma, emanata in attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati al cd. “decentramento amministrativo”, ha attribuito ai Comuni tutte le funzioni ed i compiti inerenti “la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua”, lasciando alle Regioni, come si evince dal successivo art. 27 “i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della L. n. 183 del 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, della L. n. 36 del 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, della L.R. n. 28 del 1999 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della L. n. 34 del 1996”, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Recepimento di direttive comunitarie in materia di tutela delle acque”. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), – pure – richiamato dall’appellante, dell’art. 62, comma 1 (Competenze degli enti locali e di altri soggetti) così dispone: “I comuni, le province, i loro consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d’intesa tra loro, nell’ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali”. Neppure sono pertinenti al caso in esame i richiami giurisprudenziali alla sentenza n. 25928 del 05.12.2001; “Nella specie, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della Regione Puglia, in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi allo straripamento del fiume (OMISSIS), nell’anno 1996”, ed alla sentenza n. 7074 del 20.03.2017, cui fatti di causa si riferiscono a danni verificatisi a seguito di uno straripamento, in data 11 luglio 1992. Le fattispecie esaminate dalle SS.UU. attengono – quindi – ad eventi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 59 del 1997 (decentramento amministrativo), del D.Lgs. n. 112 del 1998 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a regioni ed enti locali in attuazione della L. n. 59 del 1997) e della L.R. n. 17 del 2000. L’azione, quindi, “andava esperita nei confronti del Comune territorialmente competente” e non nei confronti della Regione. La conferma della declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia rende superfluo l’esame di ogni altra questione” (sentenza impugnata: da p. 3, 4 cpv. a p. 4, ult. cpv.).

1.2. Per vero, la sentenza impugnata fonda il proprio convincimento unicamente sul disposto della L.R. n. 17 del 2000, art. 26, omettendo di scrutinare in concreto il portato delle ulteriori disposizioni della medesima legge, nonchè il complesso della normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa. La giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite, Sentenza n. 32730 del 18/12/2018, in un caso analogo, ha affermato la concorrente legittimazione passiva della regione Puglia sull’assunto che: “Le funzioni di “progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura” ed i conseguenti poteri di custodia, che del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma 1, lett. a), ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, la cui posizione, quindi, deve essere valutata verificando, sulla base dei singoli interventi regionali, se ed in quale misura tali soggetti siano stati investiti di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, con conseguente insorgenza della loro responsabilità ex art. 2051 c.c.”.

1.3. Occorre precisare che, in quell’occasione, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso per cassazione spiegato da un Consorzio di bonifica e, per l’effetto, confermato la sentenza del TSAP che aveva ritenuto sussistente la responsabilità solidale sia del Consorzio che della Regione Puglia. La pronuncia, invero, si pone in linea di continuità con Cass., Sez. U., Sentenza n. 25928 del 5/12/2011 per cui “Alla luce della disciplina recata dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, comma 2, lett. e) e dalla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, comma 1, lett. f), (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie) – in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonchè la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni – la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (nella specie, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della Regione Puglia, in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume (OMISSIS), nell’anno 1996, a seguito di lavori di sistemazione della foce e della mancata manutenzione dei canali di bonifica, escludendo altresì di poter ravvisare il caso fortuito nel fatto che gli allagamenti erano dovuti ad una piovosità superiore alla media negli anni 1995 e 1996)”.

1.4. Tanto premesso, la L. n. 183 del 1989, nel quadro di una direttiva Europea, ha attribuito alle Regioni le funzioni inerenti la pulizia delle acque, l’organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento, nonchè la gestione e manutenzione delle opere degli impianti e la conservazione dei beni che, di certo, ha contenuto più ampio rispetto alla delega, a sua volta trasferita dalla Regione Puglia ai Comuni, di cui alla L.R. Puglia n. 17 del 2000, art. 17, ove vengono attribuite le funzioni di adozione di provvedimenti di pulizia idraulica, di esecuzione di piccole manutenzioni e di pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua.

1.5. A maggior ragione, l’art. 24 della medesima legge regionale, riservando alla Regione ampi poteri di gestione (pianificazione, programmazione, indirizzo, introito e destinazione dei proventi, etc.), di intervento (realizzazione di opere) e di controllo (monitoraggio), non può essere inteso nel senso, indicato dalla Corte d’appello, di trasferimento in blocco del potere di custodia, non potendo negarsi che permanga, in capo all’ente regionale, quel potere di controllo sulla res che fonda la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, dunque, la legittimazione passiva della Regione Puglia nella controversia de qua, essendo la valutazione della sua responsabilità in termini di custode materiale del bene una questione di merito da decidersi sulla base delle allegazioni delle parti (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016)0

1.6. Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione collegiale, affinchè decida nel merito sulla base dei suddetti principi, nonchè in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso; per l’effetto cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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