Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12867 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.N.G. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCO

AURELIO 20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PAOLO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G TUCCIMEI 1, presso lo studio dell’avvocato TRIMARCHI

CARMEN, rappresentata e difesa dall’avvocato TERRANOVA VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. MATERA Lina;

udito l’Avvocato PAOLO FEDERICO difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10-8-1973 C.O., assumendo di essere proprietario di una casa con annesso terreno sita nell’isola di (OMISSIS), confinante con terreno e casa di P.M.G., lamentava che quest’ultima pretendeva di essere proprietaria di una porzione di terreno a scarpata da ritenersi invece appartenente ad esso attore; che la stessa P., alcuni mesi prima, aveva iniziato la costruzione di una nuova casa senza osservare la distanza legale dal confine, realizzando altresì un muretto in appoggio a un muro di proprietà dell’istante e provocando, per effetto dei lavori di spianamento dell’area di sedime, lesioni al fabbricato dell’attore. Tanto premesso, il C. conveniva in giudizio la P. dinanzi al Tribunale di Messina, chiedendone la condanna a non utilizzare la scarpata in questione, ad arretrare alla distanza legale dal confine la nuova costruzione ed a risarcimento dei danni cagionati al suo fabbricato.

Nel costituirsi, la P. contestava la fondatezza della domanda, chiedendo, “ad ogni buon fine”, in via riconvenzionale, riconoscersi che il terreno a scarpata apparteneva ad essa convenuta “anche per maturata usucapione”.

Con sentenza in data 8-7-2000 il GOA del Tribunale di Messina condannava la P. a pagare al C., a titolo risarcitorio, la somma di L. 900.000, oltre rivalutazione ed interessi, rigettando le ulteriore domande attrici e la domanda riconvenzionale della convenuta.

Tale sentenza veniva impugnata da C.A. e R. N.G., quali successori mortis causa dell’attore.

G.G., costituitasi quale erede della convenuta, chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale.

Con sentenza depositata il 3-8-2004 la Corte di Appello di Messina rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono C.A. e R.N.G., sulla base di tre motivi.

G.G. resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., dell’art. 1158 c.c. e segg., dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Nel premettere di non invocare alcuna attenuazione dell’onere probatorio gravante sull’attore in rivendicazione, nonostante il fallimento della prova dell’usucapione addotta dalla convenuta con domanda riconvenzionale, i ricorrenti assumono di aver pienamente dimostrato la proprietà della scarpata rivendicata, mediante la produzione della scrittura privata di vendita del 28-10-1923 (che invece, secondo la Corte di Appello, sarebbe stata prodotta dalla convenuta) e, comunque, attraverso le deposizioni dei testi La., Fa. e Be., da cui risulta che sin da epoca remota la dante causa del C. usava pacificamente il fosso sottostante, da cui trae origine la scarpata in questione, per gettarvi acqua. Sostengono, pertanto, che cumulando il risalente possesso, uti domini, del dante causa dell’attore con quello successivo di quest’ultimo -che acquistava nel 1959-, risulta ampiamente provato il compimento dell’usucapione, in applicazione del principio di presunzione del possesso intermedio, previsto dall’art. 1143 c.c.. Rilevano che, al contrario, la convenuta non ha provato e nemmeno invocato eventuali atti di interruzione del risalente godimento del bene per cui è causa. Fanno presente che la Corte di Appello è incorsa in una pluralità di errori su punti decisivi, indicando l’immobile come sito in (OMISSIS) invece che in (OMISSIS), affermando che la scrittura privata del 1923 è stata prodotta dalla convenuta invece che dall’attore e ritenendo genericamente “insufficienti ed incerte” tutte le deposizioni testimoniali, senza valutarne la complessiva attitudine e la intrinseca rilevanza probatoria, di modo che la sentenza risulta inficiata in punto di logicità.

Il motivo deve essere disatteso.

Come è noto, chi agisce in rivendicazione è tenuto a provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione.

Secondo un principio affermato da questa Corte, il rigore della c.d.

probatio diabolica incombente sull’attore in rivendicazione si attenua in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza dei bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. 17-4-2009 n. 9303; Cass. 11-3-2004 n. 4975).

Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello ha dato atto che l’originaria convenuta P., fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, ha espressamente contestato il diritto di proprietà del C. sulla scarpata in questione, e solo “ad ogni buon fine” ha chiesto, in via riconvenzionale, che venisse riconosciuto il proprio acquisto di tale scarpata “anche per maturata usucapione”.

A ragione, pertanto, il giudice territoriale ha ritenuto che, avendo la convenuta contestato in modo assoluto il diritto di proprietà del bene rivendicato dall’attore, quest’ultimo era tenuto a provare rigorosamente il proprio diritto.

Non rileva, in contrario, il fatto che la convenuta avesse altresì invocato, in via riconvenzionale, l’acquisto per usucapione del bene rivendicato dall’attore.

E invero, a parte il fatto che, in via principale, la resistente aveva espressamente contestato l’appartenenza della scarpata in questione al C., si osserva che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, l’onere probatorio gravante su chi agisce in rivendicazione non è attenuato dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dalla eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poichè tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. 2, 3-3-2009 n. 5131; Cass. 17-5-2007 n. 11555; Cass. 12-4-2001 n. 5472). Anche a prescindere dall’onere probatorio e dalla sua pretesa attenuazione, inoltre, chi agisce in rivendica, in presenza dell’eccezione o domanda riconvezionale di usucapione ex adverso proposta, deve fornire, comunque, la prova di un valido titolo di acquisto del bene rivendicato e dell’appartenenza dello stesso ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a esercitare il dominio sul bene (Cass. 17-5-2007 n. 11555; n. 1318 6/2002 e n. 12327/2001).

Nel caso di specie, pertanto, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’attore, avendo evidenziato che le parti non hanno prodotto alcun titolo di acquisto inerente alla scarpata in contestazione, e che dalla prova testimoniale raccolta in primo grado non è emersa la prova, nè in capo al C. nè in capo al P., di un possesso esclusivo continuo corrispondente al diritto di proprietà su tale porzione di terreno.

L’apprezzamento espresso al riguardo dalla Corte territoriale si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretto da una motivazione adeguata e logica, con la quale è stato rilevato, in particolare, che la scrittura privata di vendita del 28-12-1923, unico titolo presente in atti, non è riferibile nè soggettivamente nè oggettivamente all’appezzamento di terreno oggetto della presente controversia, e sono state richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi, per rimarcarne l’insufficienza e incertezza ai fini della prova di un possesso utile ad usucapionem.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dai ricorrenti.

E’ evidente, al contrario, che questi ultimi, nel sostenere che la scrittura privata del 1923 (di cui rivendicano la produzione in giudizio, attribuita dalla Corte di Appello alla convenuta) si riferisce alla scarpata in contestazione e che dalle deposizioni dei testi escussi si evince la prova del loro acquisto per usucapione di tale bene, richiedono in buona sostanza una valutazione alternativa delle risultanze processuali, esulante dai poteri di cognizione riservati al giudice di legittimità.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 872 c.c. e segg.

e L. n. 1684 del 1962, art. 8, art. 2697 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostengono che la Corte di Appello ha errato nel far ridiscendere dalla mancanza di prova della proprietà della scarpata rivendicata il rigetto della domanda di violazione delle distanze dal confine, essendo tale domanda distinta rispetto a quella di rivendicazione e imponendo un diverso e meno gravoso onere probatorio. Evidenziano, infatti, che l’azione proposta per ottenere l’osservanza delle distanze legali non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell’attore, essendo sufficiente che quest’ultimo dimostri con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in base a un valido titolo di acquisto. Deducono che l’attore ha assolto il proprio onere probatorio mediante produzione di copia della licenza edilizia, unitamente al progetto a suo tempo assentito dal Comune, da cui risulta che la costruzione era rispettosa delle distanze legali dal confine. Rilevano che, al contrario, dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio risulta che la convenuta ha realizzato il suo fabbricato in posizione diversa da quella prevista nella licenza edilizia alla stessa rilasciata e nei relativi elaborati progettuali, sì da violare le distanze dal confine catastale, indicato nei predetti atti come il rispettivo limite dei fondi. Affermano che la Corte di Appello, nonostante l’esplicita doglianza dell’attore sul mancato rispetto delle distanze, non ha fornito alcuna risposta sulla questione ed ha omesso di esaminare i documenti regolarmente prodotti dall’istante e non contestati dalla parte resistente. Precisano che nella specie vi è stata violazione della normativa antisismica all’epoca vigente (L. n. 1684 del 1982, art. 8), che imponeva la distanza di metri tre dal confine.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

E’ vero che, secondo la giurisprudenza, l’azione proposta per ottenere l’osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema dell’actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all’accertamento dei diritto di proprietà dello attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù; sicchè detta azione non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell’immobile a cui favore l’azione viene esperita, essendo sufficiente che l’attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. 27-5-1987 n. 4737; Cass. 7-7-1979 n. 3902).

Nel caso di specie, tuttavia, la pronuncia impugnata non si pone in contrasto con tale principio.

La Corte di Appello, infatti, ha disatteso la domanda dell’attore diretta al rispetto della distanza legale dal confine del manufatto realizzato dalla convenuta, rilevando che, mancando la prova della proprietà C. sulla scarpata in questione, ed essendo rimasta sostanzialmente indimostrata la proprietà su tale tratto di terreno, interposto tra i fondi detenuti dalle parti, non è dato ritenere l’inosservanza da parte della nuova costruzione P. della distanza di tre metri dal confine, dedotta dall’attore.

Il giudice territoriale, pertanto, non ha fatto ridiscendere automaticamente il rigetto della domanda in esame dal fallimento della c.d. probatio diabolica, ma, con motivazione immune da vizi logici, ha basato la sua decisione sulla mancanza produzione, da parte di entrambi i contendenti, di qualsiasi titolo di proprietà della scarpata in contestazione, e sul conseguente stato di incertezza del confine al quale fare riferimento per accertare se la nuova costruzione della parte convenuta sia stata o meno realizzata alla prescritta distanza da tale confine.

Quanto ai documenti richiamati nel ricorso, di cui si lamenta l’omesso esame da parte della Corte di Appello, si osserva che la censura difetta del requisito di autosufficienza.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 16-10-2007 n. 21621; Cass. 25-8-2005 n. 18506; Cass. 23-9-2004 n. 19138).

Nella specie, il ricorrente non solo non ha riportato il testo completo dei documenti non esaminati dalla Corte di merito, ma non ha nemmeno spiegato se e quali argomenti abbia sviluppato in primo e secondo grado per segnalare l’importanza probatoria di tali atti.

3) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 c.c. e delle norme ivi richiamate, nonchè dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Assumono che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto generiche le contestazioni mosse dagli appellanti in ordine al quantum liquidato dal primo giudice a titolo risarcitorio in favore dell’attore. Sostengono, infatti, che con l’atto di appello la difesa attorea aveva contestato sia l’ammontare del danno (riconosciuto dal Tribunale in L. 900.000 a fronte di una richiesta originaria di oltre L. 1.500.000), sia il criterio di aggiornamento del quantum (chiedendo che invece degli indici ISTAT venisse utilizzato il criterio dei contributi di costruzione o altro economicamente più favorevole), sia la decorrenza (chiedendo che la stessa venisse fatta risalire all’epoca del fatto, della domanda giudiziale o, al più, dall’epoca della stima, invece che dalla data di deposito della consulenza tecnica d’ufficio).

Anche tale motivo è privo di fondamento.

La Corte di Appello ha disatteso le censure mosse dagli appellanti in ordine al quantum liquidato a titolo risarcitorio dal Tribunale, rilevando da un lato che la riferibilità delle lesioni verificatesi al primo piano della casa C. per le vibrazioni provocate dai lavori di spianamento preordinati alla nuova costruzione P. risulta confermata dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio e dalla deposizione del teste M.G., e dall’altro che il C.T.U. ha analiticamente contabilizzato in L. 900.000, con riferimento ai valori correnti alla data di deposito della sua relazione, il costo dell’intervento della eliminazione delle lesioni subite dalla proprietà dell’attore.

Così statuendo, il giudice del gravame ha dato atto della congruità dell’importo capitale liquidato dal giudice di primo grado a titolo risarcitorio, e della corretta decorrenza dei relativi accessori dalla data alla quale era stata riferita la stima del danno da parte del consulente tecnico. In relazione a tali punti, di conseguenza, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata.

Quanto alle contestazioni mosse in ordine ai criteri di adeguamento del credito, si osserva che la relativa questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, nella quale non si da atto della proposizione di specifiche doglianze al riguardo da parte degli appellanti. Per il principio di autosufficienza del ricorso, pertanto, i ricorrenti non potevano limitarsi a richiamare genericamente le deduzioni svolte con l’atto di appello, ma avrebbero dovuto indicare più specificamente le precise censure mosse con tale atto, trascrivendone il testo integrale.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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