Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12866 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6661-2005 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DIREZIONE GENERALE PER LA

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (D.G.C.S.), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. – TECHINT (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9,

presso l’avvocato LEONE ARTURO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MINOLI PAOLO, giusta procura speciale per

Notalo FILIPPO ZABBAN di MILANO – Rep. n. 48944 del 17.03.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 967/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. TORTORA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo con assorbimento degli altri motivi; in subordine

trasmissione atti alla Corte Costituzionale in relazione al terzo

motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2 ottobre 2000 il Ministero degli Affari Esteri (in prosieguo indicato come Ministero) citò in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma la Compagnia Tecnica Internazionale – Technit s.p.a. (in prosieguo Technit) chiedendo che fossero dichiarati nulli due lodi arbitrali – il primo non definitivo ed il secondo definitivo – con i quali era stata risolta una controversia insorta tra le parti nell’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto opere da eseguirsi in (OMISSIS).

La pronuncia della corte d’appello, che aveva rigettato l’impugnazione di detti lodi arbitrali, considerati rituali, fu cassata da questa corte, con sentenza n. 12862 del 1999, perchè fu ritenuto che quello convenuto dalle parti fosse un arbitrato irrituale. La causa fu però rinviata alla medesima corte d’appello perchè provvedesse sulle questioni in precedenza non esaminate, ivi compresa l’eventuale natura internazionale dell’arbitrato e l’ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione ad arbitrato irrituale.

Con sentenza depositata il 24 febbraio 2004 la Corte d’appello di Roma, in veste di giudice di rinvio, accertò il carattere internazionale dei lodi arbitrali impugnati, essendo da eseguire all’estero una parte rilevante delle prestazioni contemplate nel contratto d’appalto in cui era contenuta la clausola compromissoria;

ne dedusse l’irrilevanza, nella specie, della distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, non essendo tale distinzione invocabile in ambito internazionale e dovendosi applicare le disposizioni introdotte con la L. n. 25 del 1994 agli arbitrati attivati dopo l’entrata in vigore di detta legge, pur se sulla base di clausole arbitrali preesistenti; dichiarò quindi inammissibili, siccome non consentite dalla disciplina dell’impugnazione dell’arbitrato internazionale, le doglianze prospettate dal Ministero nei riguardi dei lodi arbitrali impugnati.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero ha nuovamente proposto ricorso, articolato in quattro motivi.

La Technit ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è teso a dimostrare che il giudice di rinvio ha violato l’art. 384 c.p.c., perchè, essendo stato l’arbitrato espressamente qualificato come irrituale nella precedente sentenza di questa corte, quella qualifica non avrebbe potuto essere posta in non cale affermandosene l’irrilevanza nell’arbitrato internazionale.

Col secondo motivo di ricorso il Ministero, denunciando la violazione dell’art. 832 c.p.c., artt. 1349 e 1473 c.c. contesta la correttezza dell’affermazione del giudice di rinvio secondo cui le disposizioni introdotte nel codice di rito dalla L. n. 25 del 1994 in tema di arbitrato internazionale (vigenti al tempo della controversia in esame) sarebbero applicabili anche all’arbitrato irrituale, che è istituto di diritto sostanziale ed ha caratteristiche tipologiche ben distinte dal quello rituale.

In via subordinata, col terzo motivo, il medesimo Ministero nega, in primo luogo, che l’arbitrato in esame sia davvero qualificabile come internazionale (donde la denunciata violazione dell’art. 832 e segg.

c.p.c.) ed, in secondo luogo, che la disciplina introdotta con riguardo a tale figura dalla citata L. n. 25 del 1994 possa essere applicata anche ad arbitrati stipulati prima dell’entrata in vigore di detta legge, a norma dell’art. 27 della stessa, senza così vulnerare i principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 Cost..

Da ultimo, lamentando la violazione dell’art. 823 c.p.c., n. 3, ed art. 829 c.p.c., n. 3, nonchè vizi di motivazione della sentenza impugnata, l’amministrazione ricorrente richiama l’affermazione del giudice di rinvio secondo cui la motivazione del lodo impugnato avrebbe potuto essere sindacata soltanto se del tutto omessa, o contraddittoria al punto da farla ritenere inesistente, e rileva che proprio di questa totale mancanza di motivazione essa si era doluta.

2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.1. L’esame del primo motivo non può prescindere dalla corretta interpretazione della precedente sentenza di questa corte, a seguito della quale il giudice di rinvio ha pronunciato la sentenza ora impugnata.

In quella precedente sentenza si è affermato che, nei termini in cui le parti lo avevano pattuito, l’arbitrato destinato a risolvere le loro controversie era da considerare irrituale. A tale conclusione questa corte è arrivata procedendo all’analisi del testo della clausola compromissoria e correggendo gli errori compiuti dal giudice di merito nell’applicare i canoni legali d’interpretazione del contratto. Si tratta, dunque, di una conclusione riferita a quel che era dato ricavare dagli accordi contrattuali intervenuti tra le parti in anni compresi tra il 1986 ed il 1989.

Siffatto rilievo, però, nella logica della sentenza di cui si sta parlando, non ha assunto significato risolutivo: non ha infatti condotto alla cassazione senza rinvio della sentenza emessa dalla corte d’appello direttamente investita dell’impugnazione del lodo a norma dell’art. 827 e segg. c.p.c., come ci si sarebbe potuto attendere una volta stabilito che non si trattava di un arbitrato rituale e che, pertanto, non sussistevano le condizioni per far ricorso allo speciale regime d’impugnazione per nullità contemplato dagli articoli citati.

Si è proceduto, invece, ad una cassazione con rinvio, e si è espressamente demandato al giudice di rinvio di esaminare (tra l’altro) se ricorressero o meno le condizioni per poter qualificare l’arbitrato in questione come internazionale.

Per intendere il senso di un tale indicazione occorre tener presente che la L. n. 25 del 1994, intervenuta dopo la stipulazione della clausola per arbitrato irrituale della quale si discute, ma prima che le parti si rivolgessero agli arbitri per la risoluzione della loro controversia, ha appunto introdotto nel codice di rito, all’art. 832 e segg. c.p.c., la figura – prima non contemplata (ed in seguito nuovamente eliminata) – dell’arbitrato internazionale. La necessità d’indagare in sede di rinvio sull’eventuale sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale nuova figura, in una fattispecie che, alla stregua della normativa vigente al tempo della stipulazione della clausola compromissoria, era stata qualificata come arbitrato irrituale, si giustifica, evidentemente, soltanto muovendo dal presupposto che la Cassazione ha ritenuto le disposizioni sopravenute non solo idonee ad interessare anche gli arbitrati instaurati sulla base di convenzioni pregresse, ma pure tali da produrre effetti riguardo ad arbitrati originariamente concepiti dalle parti come irrituali, incidendo sul regime dell’impugnazione dei relativi lodi.

Non vi sarebbe stata altrimenti ragione per demandare una siffatta indagine al giudice di rinvio.

In altre parole, è chiaro che nella precedente sentenza di cassazione con rinvio questa corte ha inteso affermare che, all’epoca della stipulazione (anteriore all’entrata in vigore della L. n. 25 del 1994), la clausola arbitrale di cui si tratta era da considerare irrituale; e che però, alla luce della sopravvenuta introduzione della figura dell’arbitrato internazionale nel codice di rito, occorreva ancora verificare se quello in esame potesse essere appunto ritenuto un arbitrato internazionale; valutazione necessaria – e fino a quel momento non compiuta dal giudice di merito – in quanto ne sarebbe potuta scaturire l’applicazione della nuova normativa, riferibile anche ad arbitrati irrituali non ancora iniziati quando l’anzidetta L. del 1994 era entrata in vigore.

Tanto chiarito, non par dubbio che il giudice di rinvio, procedendo appunto ad accertare che l’arbitrato di cui si sta discutendo presentava i caratteri dell’arbitrato internazionale di cui agli (allora vigenti) art. 832 e segg. c.p.c., e traendo da ciò la conclusione che tale qualifica ha comportato l’applicazione della disciplina dell’impugnazione del lodo contemplata da detti articoli, indipendentemente dall’originaria qualifica irritale dell’arbitrato medesimo, non ha in alcun modo tradito il mandato affidatogli dalla Cassazione.

2.2. Il secondo motivo di ricorso ripropone la già accennata questione della configurabilità di un arbitrato irrituale internazionale, cui sarebbero peraltro applicabili le medesime disposizioni dettate dal codice di procedura per l’arbitrato rituale internazionale.

La risposta da dare a tale questione è però insita in quanto già osservato e si lega, indissolubilmente, al principio sotteso alla precedente sentenza di questa corte cui si è già fatto menzione:

come tale non più suscettibile di esser rimesso in discussione nel giudizio di rinvio.

Quel principio (seguito in altra occasione anche da Cass. n. 554 del 2004) muove dalla constatazione che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, ben conosciuta dal nostro diritto vivente, è invece ben poco praticata in ambito internazionale; e ne trae la conclusione che le disposizioni introdotte nel codice di rito in tema di arbitrato internazionale, proprio in quanto destinate a regolamentare un istituto che trascende i confini domestici, sono concepite per essere applicate ad ogni forma di arbitrato che sia definibile come tale nella prassi internazionale, superando perciò l’indicata distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale.

2.3. Anche il terzo motivo di ricorso trova già implicita risposta in quanto sopra osservato.

Si aggiunga che è ben consolidato – e non scalfito dalle argomentazioni contenute nel ricorso – il principio del quale ha fatto applicazione il giudice di rinvio nel presente caso, secondo cui il citato art. 832 c.p.c., nel far dipendere la qualificazione dell’arbitrato come internazionale dal criterio oggettivo dell’esecuzione all’estero di “una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce”, ha riguardo all’esecuzione di parte significativa delle prestazioni rispetto alle altre parti, pur funzionali al perseguimento degli interessi posti a base del contratto, ma non richiede che, nell’ambito del rapporto nel suo complesso, quelle eseguite all’estero ne rappresentino la parte preponderante o principale (cfr.

Cass. n. 13648 del 2000, n. 18155 del 2002, n. 544 del 2004, n. 8206 del 2004, e n. 1102 del 2010).

E si aggiunga altresì che questa corte ha già avuto in più occasioni modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione del preteso contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. della disciplina transitoria dettata dalla citata L. n. 25 del 1994, art. 27 nella parte in cui prevede il divieto di impugnazione per motivi di diritto anche per i lodi emessi in procedimenti arbitrali iniziati dopo l’entrata in vigore di detta legge, ma attivati sulla base di clausola compromissoria stipulata anteriormente. Infatti, il potere discrezionale del legislatore di introdurre nuove regole processuali, valevoli per il futuro per entrambe le parti, non incontra ostacoli nell’esistenza di antecedenti situazioni convenzionalmente create dalle medesime (si vedano Cass. n. 3696 del 2007 e n. 1102 del 2010).

2.4. L’ultimo motivo di ricorso è del pari infondato, e per taluni aspetti inammissibile, perchè si limita a contestare genericamente il giudizio espresso dalla corte di merito in ordine all’esistenza della motivazione nei lodi impugnati, ma non ricostruisce in quali precisi termini era stata in precedenza formulata la doglianza per omessa motivazione dei predetti lodi.

3. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

Tenuto però contro della non agevole decifrabilità di alcune tra le questioni controverse, appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA