Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12866 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9859/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIORGIO PASQUALI;

– controricorrente –

e contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20948/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Equitalia Sud s.p.a. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma, n. 20948/2015, nei confronti di R.M. e di Roma Capitale.

Con la predetta sentenza il tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla R. avverso una cartella esattoriale di pagamento emessa per violazioni del codice della strada, nell’assunto che i verbali non fossero stati mai in precedenza notificati, ed ha condannato al pagamento delle spese di lite l’agente di riscossione in solido con l’ente impositore.

Resiste Roma Capitale con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 12, 24, 25 e 26, ed in particolare, che la condanna solidale alle spese anche nei suoi confronti, pur essendo stata l’opposizione accolta per vizi procedimentali afferenti al comportamento dell’ente impositore, presupponga un insussistente, in capo ad Equitalia, dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo non avendo, al contrario, la società nè il dovere di indagare sulla legittimità o meno della pretesa impositiva, nè la facoltà di sospendere le azioni intraprese.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere stata condannata in difetto di una propria soccombenza.

Ritiene il collegio che entrambi i motivi siano infondati in quanto, come già affermato da questa Corte, a fronte dell’unicità dell’atto oggetto di impugnazione nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, entrambe le condotte, dell’Ente impositore e dell’agente di riscossione, hanno provocato la necessità del processo; che pertanto non può rilevare, ai fini di un diverso riparto delle spese processuali, la diversità delle condotte e la riconducibilità all’uno o all’altro soggetto del vizio procedimentale accertato (Cass. n. 9174 del 2011). L’accoglimento dell’opposizione determina la soccombenza di entrambi i soggetti evocati in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell’attività che ha condotto all’emanazione dell’atto impositivo (da ultimo, Cass. n. 21391 del 2016).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Atteso che costituito in giudizio è soltanto il Comune, che è l’ente impositore in relazione al quale l’agente per la riscossione è stato chiamato a rispondere delle spese, le spese del presente giudizio possono essere compensate.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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