Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12866 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26763/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO BONOMI,
PAOLO GIUDICI, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1749/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 13/03/2014, depositata il 04/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato Alessio Petretti difensore del resistente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di cartella di pagamento avente ad oggetto IRPEF 2008; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’Ufficio non aveva dimostrato di avere regolarmente notificato l’appello, in quanto, pur risultando il difensore trasferito, non risultava che l’Ufficio avesse ricercato e ripetuto la notifica nel nuovo indirizzo.
Il contribuente resiste con controricorso, nel quale solleva eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di mandato.
Siffatta eccezione è infondata, alla luce del principio in base al quale “in tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 T.U., approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente interno” (Cass. 13156/2014).
L’unico motivo, con il quale si sostiene l’ammissibilità dell’appello in quanto la parte privata non aveva comunicato (come invece richiesto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, la variazione del domicilio eletto nè all’Ufficio nè alla segreteria della Commissione, è fondato, alla luce dei principi di cui a Cass. 13698/2005, secondo cui “nel corso del processo tributario le notificazioni devono effettuarsi nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata in ricorso e, in mancanza o assoluta incertezza delle relative indicazioni, a norma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 3, presso la segreteria della commissione. Il ricorso a tale, residuale, modalità di notificazione è legittima non solo nei casi, espressamente menzionati dalla disposizione, di originario difetto delle indicazioni relative al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nell’atto introduttivo, ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l’onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti, in base alle relative indicazioni, impossibile l’effettuazione della notificazione per inesistenza, all’attualità, della relazione spaziale fra il soggetto ed i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata o al domicilio eletto” (conf. Cass. 6936/2006).
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, che si è discostata dai predetti principi, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte acco he il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio a CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016