Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12866 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.C. (OMISSIS) in proprio e, quali eredi

universali di A.R., A.P., A.

M.G., AV.PA., elettivamente domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati DE FALCO LIBERATO FRANCESCO, MORANTE ROBERTO;

– ricorrenti –

contro

G.G. (OMISSIS), F.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 6,

presso lo studio dell’avvocato ALTAMURA GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato IASEVOLI DOMENICO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1705/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione del primo motivo, rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1989, G.G. comproprietaria con il marito di un fabbricato sito in (OMISSIS), che confinava a sud con un terreno di proprietà di A.R. e D.F. C., lamentava che costoro avevano costruito in sopraelevazione del loro piano terra in violazione delle norme del REC del paese. In ragione di tanto, conveniva i predetti di fronte al tribunale di Napoli onde ottenerne la condanna ad abbattere ad arretrare il primo piano ed al risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda attorea e deducendo che non v’era stata violazione urbanistica.

Svolgevano domanda riconvenzionale volta all’abbattimento di opere eseguite dalle controparti in modo illegittimo e chiedevano l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F. F., il quale, marito della G., aveva rinunciato con apposito atto a far valere qualsiasi violazione di distanze da parte di essi convenuti, Il F. si costituiva e, aderendo alle ragioni della propria moglie, negava che l’atto in questione avesse il senso che le controparti vi attribuivano.

Deceduto nelle more A.R., il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi, P., M.G. e Av.Pa..

Con sentenza del 2002, il tribunale di Nola accoglieva la comanda attorea, respingeva la riconvenzionale, e regolava le spese;

proponevano impugnazione gli A. cui resistevano gli originari attori.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6.5/1.6.2005 rigettava il gravame e compensava tra le parti le spese del grado.

Osservava, per quanto qui ancora interessa, la Corte partenopea che la convenzione tra proprietari confinanti in ordine alle distanze tra edifici, stante la illiceità di essa per contrasto con norme inderogabile, non produce effetto alcuno. Quanto alla possibilità di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi sul distacco da osservare si evidenziava che trattasi di cosa ben diversa dal mancato rispetto delle distanze.

L’opera realizzata poi era illegittima anche in relazione ai nuovi strumenti urbanistici, atteso che la detta normativa non era applicabile alle costruzioni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Del pari irrilevante era anche il richiamo al D. M. 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto tale norma statale non inficia la validità degli strumenti urbanistici locali che prescrivono distanze maggiori.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, gli A.; resistono con controricorso G. e F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, con approssimazione invero eccessiva, è intestato a “erronea applicazione della normativa vigente”.

In buona sostanza, si sostiene che in epoca successiva alla realizzazione dell’opera de qua il P. R. era stato riadattato con le relative norme di attuazione, e le distanze dai confini venivano fissate in cinque metri e quelle dai fabbricati in dieci metri.

Se ne deduce la legittimità della sopraelevazione quale posta in essere dai ricorrenti. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’opera realizzata risulti illegittima anche in base ai nuovi strumenti urbanistici.

L’art. 16 delle norme di attuazione del PRG adottato dal comune di Pomigliano d’Arco infatti, nella formulazione invocata, tende ad evitare l’esistenza tra fabbricati di intercapedini dannose, ma non prevede in alcun modo che si possa sopraelevare una costruzione sul confine o, comunque a distanza inferiore a mt. 2,5 dal confine stesso.

Pertanto, laddove non sia rispettata la distanza minima dal confine prescritta dalla norma citata, risulta irrilevante la circostanza che la sopraelevazione sia posta in essere a distanza maggiore di mt. 10 dal fabbricato frontista o che la stessa sia priva di aperture.

La norma de qua si applica anche nell’ipotesi di sovrapposizione solo parziale del fronti; la giurisprudenza di questa Corte infatti (Cass. 22.1.2004, n. 1012),cui la sentenza impugnata si riferisce, è infatti orientata nel senso che sia irrilevante l’indice relativo alla sovrapposizione dei fronti.

A fronte di questa ampia, articolata e compiuta argomentazione, suffragata con spunti giurisprudenziali di rilievo, in ricorso ci si limita ad esporre il contenuto della norma, senza preoccuparsi di controbattere in alcun modo le argomentazioni che sorreggono la decisione adottata sul punto in contrasto con la tesi sostenuta dai ricorrenti; il motivo pertanto non affronta la ratio decidendi adottata, ma si limita ad enunciare il contenuto di una norma, senza preoccuparsi di vagliare le ragioni, articolatamente esposte, che hanno sostenuto la decisione impugnata.

In ragione di tanto, il motivo non può trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo, anch’esso intestato con genericità a insufficiente motivazione, ci si duole del fatto che la Corte partenopea abbia ritenuto che la scrittura privata intercorsa tra il F. (in rappresentanza anche della G.) e le controparti, pur se si ritenesse che la stessa avesse contenuto una convenzione diretta a derogare alle norme regolamentari vigenti in materia di distanza tra fabbricati, non attribuisse alcun diritto ai suoi stipulanti, e tanto in aderenza a Cass. 25.6.2001, n. 8661 e 4.2.2004, n. 2117.

Questa Corte presta convinta adesione a tale principio, atteso che le prescrizioni edilizie contenute negli strumenti urbanistici locali, dettate a tutela di un interesse generale a un prefigurato assetto urbanistico, non sono pertanto derogabili da accordi tra privati.

E’ stata poi adeguatamente evidenziata la differenza sostanziale rilevabile tra gli accordi interprivati relativi alla ripartizione del distacco da osservare rispetto alle costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta.

Le ulteriori considerazioni svolte in ricorso relativamente a quello che sarebbe lo stato dei luoghi, definito come tale da non arrecare nessun danno agli interessi tutelati, a parte la inconferenza dello stesso, investe con ogni evidenza una questione di merito, come tale non proponibile nella presente sede di legittimità.

Anche tale motivo deve essere pertanto respinto e, con esso il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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