Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12865 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. Bursese Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., NELLA QUALITA’ DI EREDE DI C.G.,

B.M.L. QUALE EREDE DI C.E., M.

U. IN QUALITA’ DI PROCURATORE SPECIALE DI C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARSIGLI PAOLO;

– ricorrenti –

contro

A.S., A.C., C.F., C.

C.;

– intimati –

sul ricorso 28586-2005 proposto da:

A.S., A.C., C.C., C.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANICIO GALLO 51,

presso lo studio dell’avvocato LUCCHESE GIUSEPPE, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato COPPELLI SANDRO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

B.M.L. NELLA QUALITA’ DI EREDE DI C.E.,

C.S. NELLA QUALITA’ DI EREDE DI C.G.,

M.U. NELLA QUALITA’ DI PROCURATORE SPECIALE DI

CE.GE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 277/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/03/2005;

preliminarmente il Cons. Relatore fa presente che sussiste una

questione di integrazione del contraddittorio;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per la non necessaria

integrazione del contraddittorio nel merito: rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato in punto di fatto che:

con sentenza pubblicata nel 2002, il tribunale di Massa dichiarava non luogo a provvedere sulle domande di scioglimento della comunione ereditaria, apertasi in seguito al decesso di C.A., in quanto sull’accordo delle parti si era provveduto all’estrazione a sorte dei lotti ed accoglieva la domanda di alcuni consorti nei confronti di Ce.Al. per il risarcimento danni relativi al taglio di alcuni quintali di legna da ardere nonchè quella proposta nei confronti delle sorelle A. intesa al risarcimento dei danni per il godimento esclusivo dei beni dal 1963 allo scioglimento della comunione, con condanna delle predette al pagamento della somma di L. 1.125.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, respinta la compensazione di tale debito con il credito della convenute medesime per le migliorie da esse apportate al fabbricato in questione e regolava le spese. Le A. e C. e C.F., questi ultimi quali eredi di Al., proponevano appello avverso la detta sentenza, cui resistevano M.U., quale procuratore speciale di E., Ge., A. e C.S., in qualità di erede di G. C. ed F.A.M., quale erede di Au.

C.. Con sentenza in data 1/19.3.2005, la Corte di appello di Genova in parziale accoglimento dell’impugnazione condannava gli appellati al pagamento, in base alle loro rispettive quote, della somma capitale di Euro 2.670,01, con gli interessi legali dalla data della domanda applicati sulle somme via via risultanti dalla progressiva rivalutazione della somma base suindicata, a far data dall’8.6.1982 alla fine di ciascun anno solare, previa compensazione con l’obbligazione risarcitoria a carico delle predette A., di cui al capo 3) della sentenza impugnata, e compensava le spese.

La Corte ligure, ritenuta fondata la doglianza delle A. circa il ristoro delle migliorie da loro apportate all’immobile poi assegnato ai coeredi cui era toccato il relativo lotto, provvedeva al riguardo come specificato, mentre respingeva la doglianza relativa al taglio della legna da ardere in ragione della documentazione prodotta al riguardo.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di nove motivi, illustrati anche con memoria, C.S., quale erede di G., B.M., quale erede di E. e U. M., quale procuratore speciale di Ge.; resistono con controricorso, proponendo al contempo ricorso incidentale basato su due motivi, C. e A.S., e C. e F. C..

Ritenuto in diritto:

che la pronuncia adottata dal tribunale prima e dalla Corte di appello poi, considerato che le quote sono soltanto due e che pertanto le determinazioni adottate a proposito dei profili tuttora oggetto di contestazione tra le parti vanno ad incidere nella consistenza delle stesse, così coinvolgendo le posizioni di tutti i condividenti, cosa questa che rende di interesse comune a tutti le determinazioni che saranno adottate al riguardo e impone quindi la partecipazione degli stessi al presente procedimento per cassazione;

che appare pertanto opportuno provvedere a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condividenti, con ovvio riferimento sia al ricorso principale che a quello incidentale;

che tanto comporta il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento.

PQM

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronta di tutti i condividenti e assegna a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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