Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12865 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12865 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

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ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Impresa Costruzioni Niccolai Modesto & C. s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore, Niccolai Modesto, Balia Gampaolo, Mandina Gregorio, elett.te dom.to in Roma, alla via
Ugo De Carolis 181 , presso lo studio dell’avv. Gianni Dell’Aiuto, dal quale è rapp.to e
difeso, unitamente all’avv. Franco Vezzani, giusta procura in atti Controricorrenti
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
333/1/12 depositata il 19/12/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Impresa Costruzioni Niccolai Modesto & C. s.n.c., in per-

sona del legale rapp.te pro tempo-re, Niccolai Modesto, Balia Gampaolo, Mandina Grego-

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Data pubblicazione: 06/06/2014

Ordinanza pag. 1

c.u.

n
rio, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il
rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Pistoia n.

96/3/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.
T8R010301232-6-7-8- per IRPEF IVA ed IRAP 2004. Il ricorso proposto si articola in
unico motivo. Resistono con controricorso l’ Impresa Costruzioni Niccolai Modesto & C.

zione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza
del 7/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, laddove la
CTR ha affermato la nullità dell’avviso di accertamento in quanto notificato prima del termine di gg. 60 di cui all’articolo citato. Il ricorso è infondato alla luce dei principi affermati
dalle SS.UU. ( sent.n. 18184 del 29 luglio 2013) secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27
luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine
dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine
decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo
che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso
“ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di
derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi
di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza,
nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio
I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio
di cassazione.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15921/13

Ordinanza pag. 2

s.n.c., Niccolai Modesto, Balia Gampaolo, Mandina Gregorio. Il relatore ha depositato rela-

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di cassa-

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
Così deciso in Roma, 7/5/2014

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