Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12864 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12864 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 1237-2012 proposto da:
MOLFESE DANIELA MLFDLG72D58F205Y, MOLFESE EUGENIO
MLFGGV70P24F2051, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MOLFESE, che li rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

2015

contro

853

PASTORI LUISA, SANTAMBROGIO RICCARDO, SANTAMBROGIO
ANNAMARIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 22/06/2015

avverso la sentenza n. 1988/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 21/07/2011 R.G.N. 3035/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

09/04/2015

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del 1 0 motivo del ricorso, accoglimento p.q.r.
del 2 0 motivo, restando assorbiti gli altri motivi.

udito l’Avvocato FRANCESCO MOLFESE;

Svolgimento del processo

e

l.- Luisa Pastori ved. Santambrogio, Riccardo Santambrogio
e Anna Maria Santambrogio proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 7-10 ottobre 2008, con la
quale -per quanto qui rileva- gli stessi, in qualità di e-

pagamento, in favore di Eugenio Molfese e Daniela Molfese,
della somma di C 3.958,09, a titolo di risarcimento danni
provocati all’immobile concesso in locazione al Santambrogio; somma, quest’ultima, corrispondente al deposito cauzionale già versato, con gli interessi legali dal 30 settembre 1996 alla data della sentenza. Gli appellanti eccepirono:
– che la domanda di risarcimento dei danni sarebbe stata
proposta e decisa già nel procedimento conclusosi con altra
sentenza del Tribunale di Milano (n. 6636/04), divenuta definitiva, con la conseguenza che tale domanda sarebbe oramai coperta dal giudicato;
– che in ogni caso i danni lamentati non sarebbero stati
provati.
Censurarono la compensazione delle spese in primo grado e
A

formularono la domanda di condanna degli eredi Santambrogio
al pagamento della somma di E 2.840,51, a titolo di restituzione del deposito cauzionale con gli interessi legali
dal 27/9/1996 e di

e 6.695,78 con gli interessi legali

redi di Ottorino Santambrogio, erano stati condannati al

dall’8/7/2002 a titolo di restituzione della somma versata
in base al decreto ingiuntivo n. 11852/02, revocato con
sentenza passata in giudicato.
1.1.-

I Molfese si costituirono, chiedendo il rigetto

dell’impugnazione e proposero, a loro volta, appello inci-

passiva delle controparti relativamente alla pretesa di restituzione del deposito cauzionale, nonché per la condanna
al risarcimento dei danni <>.
2.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata
il 21 luglio 2011, ha rigettato l’appello incidentale ed ha
invece accolto parzialmente l’appello principale, condannando gli appellati alla restituzione del deposito cauzionale e relativi interessi legali e alle spese dei due gradi
di giudizio.
3.- Avverso la sentenza, Daniela Molfese ed Eugenio Molfese
propongono ricorso, affidato a quattro motivi, articolati
in diverse censure ed illustrati da memoria.
Gli intimati non si difendono.

dentale per l’accertamento della carenza di legittimazione

Motivi della decisione
1.- Col primo motivo si deduce <>.
I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello, nel rigettare il loro appello incidentale articolato in tre specifiche domande, avrebbe omesso <> con riferimento alla domanda di risarcimento danni
per il mancato distacco del riscaldamento dalla caldaia
condominiale.
1.1.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha adeguatamente esposto la ragione per la quale ha ritenuto <>.
La censura dei ricorrenti, che non tiene conto in alcun modo di siffatta ragione della decisione, è priva di pregio.
Né può rilevare che la parte motiva della sentenza non contenga dichiarazione espressa di rigetto del corrispondente
motivo di appello incidentale, e che apparentemente si riferisca all’<>.

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lare in riferimento all’impegno del conduttore di provvede-

Poiché, infatti, questa eccezione era riferita a tutti i
danni lamentati dai locatori, compresi quelli fatti valere
con il motivo d’appello incidentale di cui si discute, la
stessa motivazione rende palese che, accogliendo per questa
parte l’eccezione di giudicato, la Corte ha contestualmente

(concluso con la domanda n. 4).
Non sussiste perciò il vizio dedotto in riferimento a
quest’ultimo, dato che la statuizione di rigetto
dell’appello incidentale contenuta nel dispositivo è adeguatamente supportata dalla motivazione di cui sopra.
Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.
2.- Va altresì rigettata la censura dedotta sotto la lettera C) del secondo motivo, con la quale si lamenta la mancanza in sentenza delle conclusioni del ricorrente Molfese
e contestuale doppia indicazione delle conclusioni
dell’appellante Santambrogio.
Va fatta applicazione del principio per il quale l’omessa
od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella
intestazione della sentenza importa nullità della sentenza
stessa soltanto quando le conclusioni formulate non siano
state prese in esame, per modo che sia mancata in concreto
una decisione su domande od eccezioni ritualmente proposte.
Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che
le conclusioni delle parti,nonostante l’omessa o erronea

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rigettato il corrispondente motivo di appello incidentale

trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si
risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante
ai fini della validità della sentenza (così già Cass. n.
1512/72, nonché Cass. n. 4240/99, n. 5024/02 e numerose altre, fino a Cass. n. 3979/12).

la lettera A), nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione tra le pagine 14 e 15 della sentenza, in
violazione dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
e dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.
I ricorrenti evidenziano come vi sia una “letterale” mancanza di motivazione a cavallo delle pagine 14-15, che impedirebbe di comprendere l’iter argomentativo che ha indotto la Corte a riformare la sentenza del Tribunale in punto
di accoglimento dell’appello del conduttore (e speculare
rigetto dell’appello incidentale di cui alla domanda rassegnata al n. 5 delle conclusioni della comparsa di costituzione del 14 giugno 2011).
4.- Il motivo è fondato.
Giova premettere che la questione posta dal ricorso non è
quella della mancanza di una o più pagine nella copia autentica della sentenza impugnata depositata unitamente al
ricorso, della quale questa Corte si è occupata in diverse
occasioni.

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3.- Col secondo motivo, si deduce, in via principale, sotto

Ed invero, in detta situazione, imputabile al ricorrente,
si è ritenuta l’improcedibilità del ricorso per mancato assolvimento dell’onere imposto a quest’ultimo dall’art. 369,
comma secondo, n. 2 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 17065/07
e n. 21367/08), a meno che il difetto sia ininfluente in

zione (cfr. Cass. n. 2434/98 e n. 11005/03).
4.1.- Nel caso di specie, la copia autentica della sentenza

impugnata depositata insieme col ricorso contiene tutte le
pagine numerate -compresa l’intestazione- da l a 16.
A pagina 14 si trova la motivazione relativa alla questione
posta dagli appellanti principali di mancanza di prova dei
danni all’immobile, ritenuti invece sussistenti da parte
del Tribunale.
In primo luogo, la Corte esamina il verbale di riconsegna
dell’immobile locato, redatto in data 2 ottobre 2002 alla
presenza dell’appellante Luisa Pastori per la parte conduttrice e di un incaricato dei locatori.
Dopodiché, la motivazione reca la menzione delle circostanze della nuova locazione dell’immobile e dei contrasti insorti col nuovo conduttore che comportarono la necessità di
un nuovo sopralluogo; quindi, prosegue testualmente nei
termini di cui appresso:

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concreto sulla comprensibilità e completezza della motiva-

<< [...] ed infine soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal conduttore Santambrogio per la restituzione della (...]>> alla fine della pagina 14;
probatoria delle dichiarazioni dei testi, anche tenuto conto della genericità delle circostanze riferite sia

nuovo

conduttore, che di quest’ultimo, il teste Silvano

Fornasari>>, nei primi tre righi della pagina 15.
Seguono le conclusioni sull’accoglimento del motivo di appello principale e sulla riforma della sentenza

di

primo

grado con la revoca della condanna dei conduttori al risarcimento dei danni e con la condanna dei locatori alla restituzione della cauzione. Conseguentemente, è poi regolato
il regime delle spese, con la condanna degli appellati al
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4.2.-

Dato tutto quanto sopra,

risulta riscontrato

l’assunto dei ricorrenti secondo cui la motivazione non è
idonea a far comprendere le ragioni del convincimento del
giudice, in quanto mancante del tutto dell’esame delle risultanze delle prove testimoniali e contenente perciò
un’insanabile illogicità dovuta al salto argomentativo riguardante la pretesa genericità di queste prove.
In effetti, il tenore della motivazione è tale da portare
ad escludere che la stessa Corte abbia potuto ritenere sufficiente a sorreggere le ragioni degli appellanti il verba-

dal teste Fabio Massimo Tota, incaricato di reperire un

le di riconsegna dell’immobile. Tanto è vero che ha sentito
la necessità di esaminare e valutare la prova testimoniale.
Soltanto a seguito della ritenuta inidoneità di questa prova (che era stata dedotta e richiesta dagli appellati, odierni ricorrenti, e valutata a favore di questi ultimi nel

favorevole agli appellanti.
Punto decisivo della motivazione è quindi la valutazione
della prova testimoniale.
Riguardo a quest’ultima la motivazione è materialmente mancante della sua parte essenziale, cioè della parte idonea a
far comprendere le ragioni per le quali la prova è stata
ritenuta inadeguata a dimostrare la sussistenza di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio: la sussistenza, al
momento della riconsegna per finita locazione, di danni
all’immobile da risarcirsi da parte degli eredi del conduttore.
5.- Si ritiene che si tratti di mancanza della motivazione,
che dà luogo ad un vizio della sentenza per violazione
dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
La norma applicabile è quella precedente la sostituzione
apportata dall’art. 45, coma 17, della legge 18 giugno
2009 n. 69 -poiché, alla data di entrata in vigore di questa legge il processo già pendeva in appello, sicché, ai
sensi dell’art. 58, comma secondo, della stessa legge il

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primo grado di giudizio), ha potuto concludere nel senso

contenuto della sentenza di secondo grado, ai sensi del n.
4, è «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione>>.
Alla sentenza impugnata si applica, inoltre, l’art. 118
disp. att., nel testo vigente prima della modifica apporta-

motivazione della sentenza di cui all’art. 132 n. 4 del codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione>>.
Queste norme sono violate quando la motivazione non consenta di cogliere le ragioni giuridiche della decisione perché
mancante del tutto ovvero apparente (cfr. Cass. S.U. n.
5888/92 e numerose successive conformi).
Essa, peraltro, è da ritenersi violata quando sia radicalmente mancante anche una parte soltanto della motivazione,
a causa della letterale mancanza delle parole che la esprimono, qualora la stessa sia da ritenersi indispensabile per
conoscere l’iter logico giuridico seguito dal giudice per
pervenire alla decisione.
Può pertanto concludersi affermando che è nulla per violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118
disp. att. cod. proc. civ., come vigenti prima delle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, la sentenza impugnata materialmente mancante di una parte della
motivazione, qualora la parte totalmente omessa sia riferi-

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ta dalla detta legge, che, al primo comma, precisa che «la

bile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere i motivi in fatto e in diritto della decisione
Va perciò accolto il secondo motivo di ricorso, in riferimento alla censura dedotta sub A).
La sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo

Restano assorbiti la censura indicata sub B) del secondo
motivo, nonché il terzo motivo (riguardante gli stessi motivi dell’appello principale e dell’appello incidentale
concernenti la sussistenza di danni all’immobile, di cui al
già accolto secondo motivo; nonché la condanna alla restituzione del deposito cauzionale, evidentemente dipendente
dalla decisione sulla sussistenza di danni all’immobile
all’atto della riconsegna) ed il quarto motivo (riguardante
la medesima questione della sussistenza di danni
all’immobile, in riferimento alle norme degli artt. 1575,
1576, 1590, 1609 cod. civ.).
La causa va rimessa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione sulle questioni evidenziate nella superiore parte motiva.
Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle
u•-`

spese del giudizio di cassazione.

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accolto.

Per questi motivi
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e la censura
sub C) del secondo motivo; accoglie il secondo motivo quanto alla censura sub A) e dichiara assorbiti i restanti;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte

spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.

d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le

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