Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12864 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5440/2016 proposto da:

EQUITALLA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.M., ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 19130/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Equitalia Sud s.p.a. propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma, n. 19130/2015, nei confronti di L.M. e di Roma Capitale.

Con la predetta sentenza il tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla L. avverso una cartella esattoriale di pagamento emessa per violazioni del C.d.S., nell’assunto che i verbali non fossero stati mai in precedenza notificati, ed ha condannato al pagamento delle spese di lite l’agente di riscossione in solido con l’ente impositore.

Resiste L.M. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, nonchè artt. 91 e 97 c.p.c., ed in particolare che la condanna solidale alle spese anche nei suoi confronti, pur essendo stata l’opposizione accolta per vizi procedimentali afferenti al comportamento dell’ente impositore, presupponga un insussistente, in capo ad Equitalia, dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo non avendo, al contrario, la società nè il dovere di indagare sulla legittimità o meno della pretesa impositiva, nè la facoltà di sospendere le azioni intraprese.

Ritiene il collegio che entrambi i motivi siano infondati in quanto, come già affermato da questa Corte, a fronte dell’unicità dell’atto oggetto di impugnazione nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, entrambe le condotte, dell’Ente impositore e dell’agente di riscossione, hanno provocato la necessità del processo; che pertanto, per il principio di causalità, si giustifica la condanna in solido al pagamento delle spese di lite, nè può rilevare, ai fini di un diverso riparto delle spese processuali, la diversità delle condotte e la riconducibilità all’uno o all’altro soggetto del vizio procedimentale accertato (Cass. n. 9174 del 2011). L’accoglimento dell’opposizione determina la soccombenza di entrambi i soggetti evocati in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell’attività che ha condotto all’emanazione dell’atto impositivo (da ultimo, Cass. n. 21391 del 2016).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese di questo giudizio in favore della controricorrente in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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