Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12864 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9935/2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 757/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 6 agosto 2013 l’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, conveniva davanti al Giudice di pace di L’Aquila il Ministero della Giustizia per ottenerne la condanna a risarcirgli un danno – nella misura di Euro 283,16 – per tardiva trasmissione di documentazione al fine di istruire la domande di riscatto di periodi utili alla determinazione dell’indennità di buonuscita di un due dipendente del Ministero entro i sei mesi stabiliti dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 24.

Il Ministero si costituiva, resistendo e tra l’altro eccependo difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

Il giudice di pace, con sentenza del 4 luglio 2014, accoglieva la domanda, condannando il Ministero a risarcire parte attrice nella misura appunto di Euro 692,23, oltre a interessi legali e spese di lite.

Il Ministero proponeva appello, cui controparte resisteva.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 21 settembre 2018, rigettava il gravame, riqualificando il mancato rispetto del termine semestrale – che il Giudice di pace aveva ricondotto all’art. 2043 c.c. – nella c.d. terza specie di obbligazioni di cui all’art. 1173 c.c., ovvero come rientrante nelle obbligazioni “che derivano da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, e confermando così la condanna relativamente al danno rappresentato dal mancato percepimento degli interessi che per la “naturale fecondità del denaro” l’ente previdenziale avrebbe potuto ottenere sulle somme versate dai riscattanti come contributi se non tardivamente corrisposti, il ritardo dei riscattanti derivando in effetti dal ritardo nell’adempiere il proprio obbligo del Ministero della Giustizia.

Il Ministero ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. L’INPS si è difeso con controricorso.

Il primo motivo, concernente l’asserito difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, è stato vagliato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che, con sentenza 27 ottobre 2020 n. 23598, hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa per gli altri tre motivi a sezione semplice.

La causa, pertanto, è stata trattata da questa Terza Sezione Civile in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il secondo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1173,1218 c.c., D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 24, comma 6.

Osserva il ricorrente che nel caso di specie sussisterebbe “una complessa e articolata procedura nella quale l’Amministrazione di appartenenza del dipendente e l’Ente pubblico previdenziale perseguono le medesime finalità ed operano in un rapporto di reciproca collaborazione”, onde sarebbe “assolutamente impossibile”, come invece ritenuto nella impugnata sentenza, “ricostruire nei termini civilistici della obbligazione” – dal cui tardivo adempimento deriverebbe appunto una responsabilità civile di uno verso l’altro – “l’attività endo-procedimentale cui un’amministrazione può essere chiamata, all’interno di un procedimento destinato a concludersi con provvedimento di altra amministrazione”; e parimenti non sarebbe possibile “qualificare l’azione amministrativa (per quanto eventualmente compiuta in ritardo) come fatto autonomamente rilevante all’interno di una fattispecie (asseritamente) generatrice di danno”. Non sussisterebbe poi alcuna “norma che tuteli espressamente un ente pubblico rispetto ad un altro, allorchè entrambi siano impegnati in fasi diverse del medesimo procedimento”, la normativa attinente ai “tempi del procedimento” ponendosi esclusivamente “a favore del cittadino”.

Questa impostazione, oltre che da giurisprudenza di merito e amministrativa, sarebbe già stata adottata anche da questa Suprema Corte, che avrebbe negato l’esistenza di un rapporto di servizio dell’amministrazione statale con l’ente pubblico strumentale dello Stato (Cass. 7577/2006) rimarcando che “solo in una visione atomistica può assegnarsi un’autonomia al rapporto tra l’Ente datore di lavoro e l’Ente erogatore della pensione senza considerarlo come una fase eventuale del più ampio procedimento di accertamento e liquidazione della pensione” (S.U. 23731/2007). Quindi, secondo il ricorrente, “i rapporti fra i due enti non possono ricostruirsi in termini civilistici di alterità e di posizione giuridica soggettiva autonomamente tutelata”.

A ciò dovrebbe aggiungersi che il termine semestrale dettato dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 24, comma 6, avrebbe “natura puramente acceleratoria, non essendo idoneo ad individuare una precisa responsabilità a carico dell’Amministrazione, in assenza di specifica previsione sanzionatoria”.

2. Il terzo motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione degli artt. 1173,1218,1223,1224 e 1225 c.c..

Avrebbe errato il giudice d’appello ritenendo che l’INPS abbia patito un danno, in quanto il decreto di determinazione del riscatto non basterebbe a dimostrarne l’esistenza, occorrendo, affinchè il credito insorga, “l’adesione del richiedente, ossia la manifestazione di volontà di avvalersi del riscatto previdenziale, così come determinato dal decreto”.

Inoltre gli interessi sulla somma di riscatto non sarebbero sanzionatori/risarcitori, bensì corrispettivi: “il denaro, permanendo nella disponibilità del debitore più a lungo del dovuto, genera comunque ulteriore “utilità” (c.d. “fecondità del denaro”)”, per cui la funzione degli interessi sarebbe solo evitare che il ritardato pagamento del dovuto produca un profitto per lo stesso debitore, che quindi “è tenuto soltanto a restituire quanto la somma ha presuntivamente maturato al titolo di interessi”, a prescindere “dalla prova dell’utile effettivamente conseguito”, ovvero che fossero stati o no generati i frutti civili dal denaro. Non sussistendo sanzioni per il ritardato pagamento della prestazione previdenziale, l’ente previdenziale non potrebbe “lamentare alcun danno poichè ha pagato soltanto l’incremento che la somma dovuta avrebbe maturato medio tempore”: e il versamento degli interessi “è un onere che può gravare soltanto su chi ha detenuto la somma”, cioè l’ente previdenziale e nessun altro.

Al riguardo viene richiamata giurisprudenza di merito per cui gli accessori pagati dall’ente previdenziale per ritardata erogazione del dovuto agli assicurati non costituiscono sanzione di inadempimento bensì il corrispettivo della naturale fecondità del denaro rimasto nella disponibilità dell’ente debitore nel tempo tra il riconoscimento del dovuto e il suo effettivo versamento, dal che deriverebbe che la condanna del datore di lavoro determinerebbe un ingiustificato arricchimento dell’ente previdenziale che non avrebbe patito danno; non sussisterebbe, pertanto, in tali accessori una sanzione.

3. Il quarto motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 3, come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 2, comma 5.

A fronte del rilievo del giudice d’appello che detta norma “si limita a sancire un apporto trimestrale dello Stato alla gestione previdenziale essenzialmente per garantire il pagamento delle pensioni” mentre nel caso in esame “si dibatte di somme – i contributi che i riscattanti devono versare a seguito della domanda – che l’Ente previdenziale è chiamato ad incassare”, si adduce (riconoscendo che ciò era stato già sostenuto nel relativo motivo d’appello) che tra l’ente previdenziale e il bilancio dello Stato “esiste un rapporto diretto”, in forza di tale norma sussistendo obbligo dello Stato di risanamento con fondi propri dei disavanzi di bilancio dell’ente stesso, “a prescindere dalle ragioni del dissesto, tenuto conto del principio di unicità del bilancio”. Da ciò deriverebbe che “l’incremento di spesa cagionato dall’asserito ritardo nell’azione della P.A. datrice di lavoro viene comunque ristorato per legge dallo Stato medesimo” non valendo neppure l’ulteriore rilievo del Tribunale per cui il risanamento dello Stato non investirebbe i disavanzi di bilancio non concernenti il pagamento delle pensioni, perchè, ad avviso del ricorrente, la retribuzione da riscatto attiene in ogni caso alla determinazione in concreto del trattamento pensionistico lato sensu inteso”, rivestendo – come emergerebbe poi da giurisprudenza di questa Suprema Corte richiamata pure nella memoria illustrativa – funzione propriamente previdenziale.

5.1 Prendendo allora le mosse dal secondo motivo, deve subito rilevarsi che, come sopra si è visto, la presente causa è stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite – sentenza 27 ottobre 2020 n. 23598 – in riferimento al difetto di giurisdizione del giudice ordinario eccepito dal ricorrente, che è stato negato, confermando, come già dichiarata dai giudici di merito, la giurisdizione del giudice ordinario.

Tra i precedenti arresti evocati nella motivazione della suddetta sentenza significativo anche per la concreta decisione sottoposta con il ricorso è S.U. 31 marzo 2006 n. 7577, pronuncia che, come si è visto, per un suo passo motivazionale è stata invocata nel motivo in esame (a fianco della citazione di un passo – “Solo in una visione atomistica può assegnarsi un’autonomia al rapporto tra l’Ente datore di lavoro e l’Ente erogatore della pensione (“per la diffusione delle somme indebitamente erogate”), senza considerarlo come una fase eventuale del più ampio procedimento di accertamento e liquidazione della pensione” – rinvenibile invece nella motivazione di S.U. 16 novembre 2007 n. 23731, relativa a fattispecie ben diversa, come attesta la massima: “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti (nella specie di Enti locali, prevista dal R.D.L. n. 680 del 1938, art. 60) si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell’ente datore di lavoro, proposte, ai sensi del D.P.R. n. 538 del 1986, art. 8, comma 2, dall’ente erogatore nei confronti dell’ente datore di lavoro dell’ex dipendente (oltre che dal datore di lavoro nei confronti del pensionato in sede di rivalsa), atteso che venendo in discussione il “quantum” del trattamento pensionistico e, quindi, la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare, rileva il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio”).

Tale sentenza del 2006 vagliò la questione della giurisdizione in un caso diverso da quello in esame ma non privo di affinità, in cui l’ente previdenziale all’epoca, l’INPDAP – aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia a pagargli la “somma corrispondente agli importi versati a dipendenti della stessa amministrazione a titolo di interessi legali per il ritardo nel pagamento delle indennità di buonuscita”; in particolare, l’INPDAP aveva sostenuto che “il ritardo nel pagamento, che aveva determinato l’insorgenza dell’obbligo di pagamento degli interessi agli aventi diritto all’indennità, doveva imputarsi all’amministrazione, la quale non aveva adempiuto all’obbligo di tempestiva trasmissione all’Istituto della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione”.

Essendo stata accolta la domanda, il Ministero aveva proposto ricorso per cassazione, nel cui primo motivo – esaminato appunto dalle Sezioni Unite lamentava che non fosse stata rilevata “la mancanza in astratto di qualsiasi tutela della posizione dedotta in giudizio dall’ente previdenziale, situazione comportante declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione”, ciò sostenendo con l’affermazione che “l’attività demandata al Ministero si inserisce nel procedimento unitario preordinato alla liquidazione dell’indennità, di cui costituisce una fase, procedimento affidato all’esclusiva responsabilità dell’Inpdap, obbligato a concluderlo nei termini previsti dalle norme e unico responsabile delle conseguenze derivanti dal ritardo nell’adempimento”.

Le Sezioni Unite ritennero il motivo manifestamente infondato, osservando che l’oggetto della controversia, nell’ottica del petitum sostanziale, doveva individuarsi nella “pretesa dell’Inpdap al risarcimento del danno che assume derivato dalla violazione, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, dell’obbligo di rispettare i termini stabiliti dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 26, per la trasmissione all’Istituto dei progetti di liquidazione dell’indennità, corredato da copia autentica dello stato di servizio (commi secondo, terzo e quarto)”. Dopo aver rimarcato che “il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio”, e riconosciuto che “la controversia è estranea alla materia dell’indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto d’impiego”, le Sezioni Unite esclusero che si trattasse di “una fattispecie di responsabilità per danno erariale, di competenza della giurisdizione contabile”, in quanto nel caso in esame “l’amministrazione statale non è in rapporto di servizio con l’ente pubblico strumentale dello Stato medesimo, essendo chiamata semplicemente, nella qualità di datrice di lavoro, ad adempiere obbligazioni ex lege nei confronti del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale”. Riconobbero pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.

5.2 Due sono i dati evincibili dalla motivazione di questo arresto che rilevano, a ben guardare, al di là del perimetro della questione della giurisdizione: la qualificazione del Ministero, nella fattispecie, come datore di lavoro, e il fatto che specificamente per tale qualità il Ministero è chiamato ad adempiere “obbligazioni ex lege nei confronti del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale”. E non si può non tenere in conto che, nel motivo che in tal modo non fu accolto, il ricorrente aveva proprio addotto che “l’attività demandata al Ministero si inserisce nel procedimento unitario preordinato alla liquidazione dell’indennità, di cui costituisce una fase”: prospettazione, questa, del tutto analoga a quella effettuata in questa causa, diretta a elidere la sussistenza di un rapporto riconducibile alla responsabilità civile tra i due enti coinvolti, riducendo, per così dire, tale attività ad una loro collaborazione endoprocedimentale.

In effetti, dalla pronuncia del 2006 emerge invece che i due enti, in una vicenda come già rilevato analoga, non si trovano in una posizione di generica – collaborazione amministrativa: il Ministero si inserisce per legge nell’attività dell’ente previdenziale non in quanto suo generico collaboratore, bensì in quanto datore di lavoro. E in quanto datore di lavoro riceve direttamente dalla legge, appunto – degli specifici obblighi, i quali sono indubbiamente preordinati a presidiare gli interessi del lavoratore sul piano previdenziale, ma sul piano direttamente applicativo sono previsti come obblighi del datore di lavoro verso l’ente previdenziale.

Se allora sussiste un obbligo ex lege nei confronti di un determinato soggetto, non si vede come a priori debba escludersi che il suo mancato o tardivo adempimento non possa arrecare un danno al soggetto nei cui confronti l’adempimento avrebbe dovuto compiersi. Al contrario, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in vari settori, ha riconosciuto la eventuale configurabilità di un danno come derivante da violazione di un obbligo ex lege (cfr., p. es., Cass. sez. 3, ord. 13 maggio 2020 n. 8889, Cass. sez. 3, 11 novembre 2011 n. 23577, Cass. sez. 3, 28 giugno 2005 n. 13892 e Cass. sez. 3, 25 settembre 1998 n. 9590).

5.3 Tutto ciò considerato, risulta infondato il secondo motivo laddove esclude che il Ministero abbia in quanto datore di lavoro, nella fattispecie in esame, assunto un obbligo ex lege con conseguenze civilistiche risarcitorie, dal momento che il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 24, comma 6, offre ictu oculi una portata del tutto analoga rispetto a quella dell’art. 26 del medesimo testo normativo che S.U. 31 marzo 2006 n. 7577 ha qualificato fonte di obbligazione ex lege gravante sull’ente datore di lavoro – e persino lo stesso ricorrente ha riconosciuto, in seguito, di essere in questo quadro datore di lavoro (ricorso, pagina 17, dove, argomentando a proposito del quarto motivo, definisce “P.A. datrice di lavoro”) – nei confronti dell’ente che deve corrispondere le prestazioni previdenziali al suo dipendente (o ex dipendente).

Nè tantomeno è pertinente l’asserto del ricorrente nel senso che “non vi è alcuna norma che tuteli espressamente un ente pubblico rispetto ad un altro, allorchè entrambi siano impegnati in fasi diverse del medesimo procedimento”, in quanto, per quel che si è sopra evidenziato, in questa fattispecie non si è dinanzi a una generale collaborazione di più enti in un unico procedimento, bensì a una conseguenza ex lege della specifica qualità di datore di lavoro tradotta in un vero e proprio obbligo da adempiere nell’ambito del procedimento.

Nè, infine, è condivisibile l’asserto che il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 24, comma 6, non sarebbe “idoneo ad individuare una precisa responsabilità a carico dell’Amministrazione, in assenza di specifica previsione sanzionatoria”: al riguardo, è sufficiente ancora richiamare quanto ritenuto da S.U. 31 marzo 2006 n. 7577 a proposito di una norma del tutto affine, aggiungendo inoltre che, allo stato dell’ordinamento giuridico, non è sostenibile che ogni danno rientri nel paradigma del c.d. danno punitivo, ben potendo attestarsi nella funzione puramente recuperatoria, ovvero ricostruttiva della lesa sfera giuridica del danneggiato.

Il secondo motivo, in conclusione, deve essere rigettato.

6.1 Il terzo motivo lamenta, in primo luogo, che il danno non potrebbe essere dimostrato sufficientemente dalla emissione dei decreti di determinazione del riscatto, occorrendo l’adesione del richiedente successiva al decreto. Invero, questo argomento, a tacer d’altro, appare un novum, in quanto dal ricorso non emergendo ove sarebbe stato proposto in sede di merito.

A proposito del primo grado, infatti, nella premessa il ricorrente dà atto soltanto (pagina 2) di avere eccepito il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto, nonchè “l’infondatezza” di quest’ultimo, “l’inconfigurabilità del danno lamentato, l’insussistenza di un danno risarcibile e comunque il difetto di prova”. E per quel che riguarda l’atto d’appello, il ricorrente espone (pagina 3) di aver censurato l’impugnata sentenza per “insussistenza di qualsivoglia titolo giuridico a fondamento di istanze risarcitorie… rivolte da un Ente ad un altro coinvolto nel medesimo procedimento amministrativo”, la normativa essendo esclusivamente a tutela del cittadino e non degli enti collaboranti, nonchè per essere richiesta una “mera partita di giro” e, infine, per “la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi del postulato illecito, dolendosi comunque dell’ammontare liquidato” e della pronuncia sulle spese di lite.

Ad abundantiam – non potendo la pronuncia qui impugnata sanare la carenza di autosufficienza del ricorso – si rileva che nella parte della sentenza del Tribunale descrittiva della vicenda processuale (pagina 2) il contenuto delle censure d’appello corrisponde a quanto appena riportato come indicato in ricorso, e nella parte stricto sensu motivazionale non si menziona alcunchè in ordine all’espressione della volontà del riscattante successiva all’emissione del decreto.

Questa parte della censura, dunque, risulta inammissibile per la sua nuova sostanza.

6.2 Il motivo prosegue con una censura ulteriore, adducendo che la funzione degli interessi pretesi da controparte non sarebbe risarcitoria, bensì corrispettiva, e argomentando in tal senso. Anche questa censura, però, non ha lasciato traccia di una precedente proposizione del suo contenuto nei giudizi di merito come descritti nel ricorso, per quel che emerge appunto – ut supra appena riportato – in ordine al tenore della difesa del Ministero in primo grado e al tenore dei motivi che ha proposto poi in appello.

Pure questa doglianza si presenta, quindi, come un novum, patendo conseguente inammissibilità.

Tutto il terzo motivo, in conclusione, risulta inammissibile.

7.1 Il quarto motivo, al contrario, palesemente ripropone un argomento che era stato sottoposto al giudice di merito, ovvero la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 3, come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 2, comma 5.

Tale norma stabilisce per garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici un apporto dello Stato erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della gestione. Ad avviso del ricorrente, “se l’incremento di spesa cagionato dall’asserito ritardo nell’azione della P.A. datrice di lavoro viene comunque ristorato per legge dallo Stato”, non risulterebbe “un reale danno alle casse dell’INPS”; e non reggerebbe la confutazione del giudice d’appello per cui l’intervento di risanamento statale non inciderebbe in quanto relativo al pagamento delle pensioni, dovendosi invece ritenere che “la retribuzione da riscatto attiene in ogni caso alla determinazione in concreto del trattamento pensionistico lato sensu inteso”.

In effetti, il Tribunale ha osservato che “la citata disposizione si limita a sancire un apporto trimestrale dello Stato alla gestione previdenziale essenzialmente per garantire pagamento delle pensioni a carico dello stesso, mentre nel caso di specie si dibatte di somme – che i riscattanti devono versare a seguito della domanda – che l’Ente previdenziale è chiamato ad incassare”.

Quindi, quanto viene identificato come danno, nella sentenza impugnata, è la conseguenza del tardivo versamento del denaro di riscatto e l’impossibilità pertanto di farlo fruttare percependone gli interessi da parte del creditore, cioè l’ente previdenziale, ovvero l’impossibilità di fruire della “naturale fecondità del denaro”.

7.2 La doglianza è più suggestiva che consistente, dato che, a ben guardare, si fonda sul contributo finanziario che lo Stato normativamente è obbligato a fornire trimestralmente per “garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici” rappresentandolo come una fonte di esonero dello Stato stesso da ogni conseguenza risarcitoria derivata dalla sua violazione di altre norme: la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 3, diverrebbe allora una norma omnicomprensiva, la cui presenza nell’ordinamento tutto assorbirebbe. Interpretazione che, chiaramente, non è ragionevole, per cui, anche a prescindere dal considerare la ragione addotta dal giudice d’appello, il motivo non risulta fondato.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali per la peculiarità della fattispecie, in difetto di precedenti di questa Suprema Corte che l’abbiano affrontata ex professo, neanche tra gli arresti non massimati.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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