Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12864 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12864 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
De Magistris Antonio Potito, elett.te dom.to in Roma, alla via Maresciallo Pilsudki 118,
presso lo studio dell’avv. Antonio Stanizzi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in
atti

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del le gale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di L’A quila n.
227/11

depositata il 2/8/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consi glio del giorno 7/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Del Sette

per il ricorrente;
Svolgimento del processo

La controversia promossa dal de Ma gistris

contro l’Agenzia delle Entrate definita con

la decisione in epi grafe, ha ad o ggetto la tassazione del premio fedeltà corrisposto al contribuente dal Credito Italiano al compimento del 25 ° anno di servizio quale dipendente.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.8770/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 06/06/2014

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il contribuente ha prodotto memoria.
Motivi della decisione
Assume il ricorrente la violazione dell’art. 48 TUIR in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

laddove la CTR non ha ritenuto che il premio concorresse a formare il reddito da lavoro
dipendente.
Il ricorso è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
7932 del 12/06/2001) secondo cui , in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 48,
comma secondo, lett. f) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 l’erogazione liberale (nella specie “Premio di fedeltà”) per non concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente doveva: a) essere eccezionale, b) essere non ricorrente, c) essere effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Ad un tal riguardo, tenendo presente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, l’erogazione deve essere ritenuta “eccezionale”
ogniqualvolta è legata ad eventi o situazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che sia stata pattuita tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione. La “non ricorrenza” delle erogazioni deve essere intesa come non frequenza delle stesse,
atteso che la reiterazione costituirebbe un chiaro indice del fatto che sotto la forma di erogazioni liberali vengono corrisposti dei veri e propri corrispettivi. L’espressione “generalità”
sottintende il riferimento a “tutti”, per cui tale espressione postula che la erogazione avvenga
indistintamente a favore di tutti i dipendenti o di tutti quelli appartenenti alla categoria considerata. Tale requisito pertanto non ricorre qualora la effettuazione della erogazione sia
collegata alla permanenza del rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo, perché ne restano esclusi tutti quei dipendenti che decidono d’interrompere il rapporto prima
del periodo previsto.
A tali principi risulta conforme la decisione impugnata laddove ha accolto l’appello
dell’Ufficio sul rilievo che, nel caso di specie, la corresponsione della somma di denaro “è
meramente subordinata a un limite temporale ovvero al raggiungimento del 25 anno di attività”; e che “l’erogazione non riguardava indistintamente tutti i lavoratori dell’azienda ma
soltanto quelli che restano alle dipendenze dell’istituto di credito per un periodo di tempo
determinato “.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.8770/12

Ordinanza pag. 2

(.:31

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il
dott.

ente
ala

Così deciso in Roma, 7/5/2014

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