Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12863 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. un., 26/06/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 26/06/2020), n.12863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3516/2020 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

PUGLIA, con ordinanza n. 11/2020 depositata il 27/01/2020 (r.g. n.

35347/PC) nella causa tra:

M.R., M.S., M.A.M.,

M.B., nella qualità di eredi di S.I.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO,

LIDIA CARCAVALLO ed ANTONELLA PATTERI;

– resistente –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO CIMMINO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a

Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.I., dopo il decesso coniuge, ha proposto domanda, innanzi al Tribunale di Lecce, per il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione indiretta, negato dall’INPS;

2. il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice contabile;

3. con ordinanza n. 11 del 2020 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Puglia – innanzi alla quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo insussistente la giurisdizione contabile sul presupposto che non si controvertesse del diritto ad una pensione pubblica sibbene della ricongiunzione o cumulo di periodi contributivi in riferimento a soggetto non iscritto, al momento del decesso, ad un forma pensionistica pubblica, a nulla rilevando, per attrarre la controversia nell’ambito della cognizione del giudice contabile, che uno dei periodi contributivi oggetto della richiesta ricongiunzione attenesse ad attività lavorativa prestata quale pubblico dipendente;

4. l’INPS ha depositato memoria di costituzione;

5. l’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. va affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

7. la controversia per la quale S.I. ha agito per il trattamento pensionistico indiretto, e per lei gli eredi in epigrafe indicati, attiene alla ricongiunzione o cumulo di periodi contributivi inerenti a rapporti lavorativi del coniuge, inizialmente dipendente pubblico e, in seguito e fino al decesso, dipendente privato, al fine di determinare l’intero ammontare contributivo della pensione indiretta pretesa alla stregua delle norme regolatrici applicabili ratione temporis;

8. il tema controverso, in altri termini attinente al perfezionamento dei requisiti contributivi costitutivi per il diritto al trattamento ai superstiti da liquidare in regime di cumulo ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 239 e segg., non rientra nella giurisdizione del giudice contabile, come correttamente argomentato dalla Corte dei Conti con la richiesta regolazione della giurisdizione;

9. la Corte dei Conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre 1998 n. 10149);

10. inoltre, il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi solo rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21 marzo 1997 n. 2519; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1996 n. 10618);

11. più in particolare, la giurisdizione del giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell’unica pensione costituente espressione di un coacervo di contributi, derivanti da trasferimento da una gestione all’altra, è stata già affermata da Cass., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10455;

12. ciò vale anche per la vicenda all’esame in cui si controverte del diritto alla pensione ai superstiti per cumulo di periodi assicurativi, alla stregua della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 242, il cui regime è mutuato da quanto disposto, in tema di totalizzazione, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 2, comma 2, che recita: “Il diritto alla pensione ai superstiti…è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1”;

13. il coniuge della S. non era iscritto, al momento del decesso, ad una forma pensionistica pubblica ma era semplicemente portatore di un coacervo contributivo costituente la sommatoria della contribuzione inerente al lavoro pubblico prestato nel periodo 28 luglio 1975 – 31 dicembre 1982, e alla previdenza obbligatoria per attività lavorativa presso aziende private;

14. al momento del decesso il M. non era titolare di un trattamento pensionistico ma vantava la titolarità di un eterogeneo monte contributivo comprensivo di 368 settimane di contributi previdenziali accreditate presso l’Assicurazione generale obbligatoria (dal 1968 al 1975), di 338 settimane accreditate presso la Cassa pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL, poi confluita nell’INPDAP) (dal 1976 al 1982), di altre 313 settimane accreditate presso l’AGO dal 1982 al 2004;

15. il diniego dell’INPS, che ha ingenerato l’azione proposta dalla S., alla prestazione indiretta per non avere il M. maturato nè 780 settimane di contributi nell’assicurazione generale obbligatoria nè l’accreditamento, in detta gestione, di almeno 156 settimane di contributi negli ultimi cinque anni anteriori al decesso, non involge il rapporto di pubblico impiego, gli obblighi del datore di lavoro a contenuto previdenziale, la congruità della misura della provvista contributiva giacente presso la gestione pubblica, nè la decisione invocata sarà in grado di incidere sul rapporto d’impiego, e sugli obblighi consequenziali del datore di lavoro, giacchè investe esclusivamente la computabilità o meno della contribuzione relativa al rapporto d’impiego nella sommatoria di tutti i periodi contributivi al fine di integrare gli elementi costitutivi, assicurativi e contributivi, del diritto alla pensione indiretta, a carico dell’INPS;

16. ancora, la porzione contributiva pubblica rileva ai soli fini della verifica della sussistenza del requisito contributivo proprio del regime dell’assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS e si tratta di verificare se, e come, quella provvista contributiva possa contribuire alla liquidazione della pensione secondo le regole proprie dell’AGO, come del resto prospettato, con la domanda, richiedendo, per effetto della soppressione dell’INPDAP, di operare una ricongiunzione ex lege di quella provvista contributiva giacente presso la cosiddetta gestione pubblica nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

17. all’evidenza, dunque, nessuna attinenza presenta il giudizio con questioni in ordine al mancato accredito o all’inesatta contabilizzazione di contributi previdenziali dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego;

18. tale il contenuto del petitum sostanziale, vi è un nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell’unica pensione, secondo le regole vigenti nel Fondo lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, per cui al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest’unica pensione, il giudice ordinario, compete anche la giurisdizione, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, sull’eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi;

19. trattandosi di regolamento di giurisdizione d’ufficio nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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