Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12863 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12863 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 15842-2010 proposto da:
LICARI

ANNA

MARIA

C.F.

LCRNMR59S48E974E,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CARLO
PONZANO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO
GIUSEPPE PELLEGRINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1326

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO – E.S.A. C.F. 80020830826,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
é

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 22/06/2015

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1785/2009 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito

l’Avvocato

PULEJO

FRANCESCA per delega

PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1805/2006;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Con sentenza del 27 novembre 2009 la Corte di Appello di Palermo, in
riforma della decisione del primo giudice, ha respinto la domanda proposta da
Anna Maria Licari nei confronti dell’ESA – Ente di Sviluppo Agricolo, volta ad

Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000, con condanna al pagamento delle relative
differenze stipendiali.
La Corte territoriale – in sintesi – ha ritenuto che negli enti pubblici sottoposti
a vigilanza e controllo della Regione l’operatività della disposizione istitutiva della
terza fascia dirigenziale non potesse prescindere dalla previa emanazione del
regolamento di organizzazione indicato dal comma 3 dell’art. 1 di detta legge,
nella specie non emanato.
Con ricorso del 27 maggio 2010 parte soccombente ha domandato la
cassazione della sentenza per un unico motivo. Ha resistito con controricorso
l’ente intimato.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

2.— Con l’unico mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 6, co. 1, della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, per avere ritenuto
la Corte territoriale non applicabile l’inquadramento nella terza fascia dirigenziale,
stante la mancanza di un regolamento attuativo da parte dell’ente.

3.— Il ricorso non può essere accolto per le ragioni già espresse da questa
Corte in numerosi precedenti dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per
discostarsi (cfr. Cass. n. 11129, 11245 e 11246/2010, nn. 6164, 6165 e
6302/2011, nn. 22308 e 22309/2012, n. 9089/2014).
La L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, nell’art. 1, comma 1, stabilisce che le
disposizioni da essa introdotte “disciplinano l’organizzazione degli uffici
dell’amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o
controllo della Regione”. Il comma 3 dell’articolo in esame dispone a sua volta,
per quanto interessa, che “gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga

R.G. n. 15842/2010
Udienza 19 marzo 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

ottenere l’inquadramento nella qualifica di dirigente di terza fascia, di cui alla L.R.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al
presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione”.
L’oggetto della materia regolamentare coincide con l’intero ambito di quella
regolata dal titolo primo della legge, espressamente richiamato. In tale titolo
rientra l’art. 6, concernente l’ordinamento della dirigenza. Ai regolamenti di

disposizioni di legge che specificamente disciplinano gli enti di cui al comma 1.
L’art. 6, per ciò che rileva, dispone nel comma 1 che: “Nell’amministrazione
regionale e negli enti di cui all’art. 1 la dirigenza è ordinata in unico ruolo
articolato in due fasce. In relazione al livello di professionalità e di responsabilità
la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini
del conferimento di incarichi dirigenziali. Nella prima, applicazione della presente
legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la
qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della
normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
Il testo del menzionato art. 1, comma 3, della legge in esame, prevedendo
l’adeguamento degli enti regionali alla nuova disciplina, implica, quale regola
generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessità che essa
venga adattata alle peculiarità dei singoli enti. Diversamente, del resto, non si
intenderebbe l’attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a
norme ad esso sovraordinate. D’altra parte, l’art. 6 prevede, in termini generali,
l’istituzione della terza fascia dirigenziale sia nell’amministrazione regionale che
negli enti di cui all’art. 1, ma non contiene alcun elemento testuale che induca a
ritenere derogata, con riguardo a detta materia, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 3. Nè può ritenersi che l’applicazione dell’art. 6, comma 1, debba essere
considerata indipendente dalla emanazione delle norme regolamentari di cui
all’art. 1, comma 3, per l’espressa previsione della natura organizzativa di queste
ultime. Al contrario, è proprio tale natura a renderle necessarie, visto che senza
di esse potrebbero aversi inquadramenti del tutto scollegati rispetto al disegno
organizzativo dell’ ente e in particolare alle determinazioni in materia di organico,
con violazione palese del principio del buon andamento dell’amministrazione,
fissato dall’art. 97 Cost.. La necessità della regolamentazione, cosi esplicitata
dalla norma, esclude la utilizzabilità delle tabelle di equiparazione di cui al L.R. n.
6 del 1997, art. 31, il cui ambito di efficacia è limitato ai meri profili economici.

R.G. n. 15842/2010
Udienza 19 marzo 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

organizzazione previsti nel comma 3 è consentito in tale materia di derogare alle

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

4.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

spese liquidate in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2015.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle

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