Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12863 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5231/2016 proposto da:

IMPRESA BROGIOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE,

10, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BELLOMO, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CARLO DE MARTINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso

lo studio dell’Avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

CIS COMPAGNIA ITALIANA STRADE SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il

12/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Impresa Brogioli s.r.l. propone un motivo di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 30 luglio 2015 del Tribunale di Civitavecchia che ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dalla stessa ricorrente avverso l’ordinanza del g.e. di chiusura della procedura esecutiva, nei confronti di Comune di Fiumicino e di CIS, Compagnia Italiana Strade s.r.l..

Resiste il Comune di Fiumicino con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, esaminato anche il contenuto delle memorie depositate da entrambe le parti, ritiene di non poter condividere la soluzione proposta dal relatore.

La vicenda prende le mosse da un pignoramento presso terzi eseguito dall’odierna ricorrente a carico di CIS, che vedeva come terzo pignorato il Comune di Fiumicino. Il Comune rendeva una dichiarazione nella quale da un lato ammetteva il rapporto con CIS e l’esistenza di una transazione con la stessa, nella quale il Comune si era obbligato a corrispondere 700.000,00 Euro a saldo e stralcio, della quale residuavano 100.000,00 Euro da pagare, ma dall’altro comunicava che successivamente al pignoramento il Comune aveva deliberato di annullare con effetto retroattivo tale transazione. Il GE, ritenendo la dichiarazione negativa, rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava estinta la procedura. Avverso questo provvedimento proponeva opposizione la ricorrente, che veniva dichiarata inammissibile dal g.e., con motivazione secondo la quale avverso l’ordinanza di estinzione il mezzo di impugnazione previsto è il reclamo e non l’opposizione agli atti esecutivi.

A prescindere dalla correttezza o meno di quanto affermato nella ordinanza del g.e., il ricorso per cassazione proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, i ricorrenti hanno impugnato direttamente il provvedimento del giudice dell’esecuzione che chiude la fase sommaria dichiarando l’inammissibilità della opposizione proposta, senza fissare alle parti il termine per iniziare la fase di cognizione. Si tratta di una ordinanza priva di contenuto decisorio, non autonomamente impugnabile direttamente con ricorso per cassazione.

Qualora infatti il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l’esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 5060 del 2014).

Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 c.p.c., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ma omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, giacchè priva del carattere della definitività, anche quando contenga la statuizione sulle spese di lite (da ultimo, Cass. n. 25902 del 2016).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente e le liquida in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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