Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12863 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12863 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16428-2013 proposto da:
TOSCANA TRASPORTI SRL 01170300444, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato BONOLI
FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato PROIETTO
MARCO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Data pubblicazione: 06/06/2014

avverso la sentenza n. 11/2/82013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA dell’8/02/2013,
depositata il 15/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Bonoli Federico (delega avvocato Proietto) difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto
La Toscana Trasporti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Molise n.11/2/13 depositata il
15.2.2013 che ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla Matricardi
Tosco Adriatica contro la sentenza resa dalla CTP di Ascoli Piceno che aveva
rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento
relativa a IVA per l’anno 1999, ritenendo che la mancata presenza
dell’appellante sia all’udienza pubblica poi rinviata con rituale comunicazione
che alla successiva udienza determinava l’improcedibilità dell’appello.
La parte ricorrente prospetta la violazione dell’art.348 c.p.c..
L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente, non spiegando difese.
La censura è manifestamente fondata, in relazione all’indirizzo di questa Corte
a cui tenore in sede di procedimento di appello nel contenzioso tributario non si
applica il secondo comma dell’art. 348 cod. proc. civ., secondo cui la mancata
comparizione dell’appellante, sia alla prima che alla seconda udienza, comporta
l’improcedibilità dell’impugnazione, in quanto, da un lato, l’art. 49 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 dichiara applicabili alle impugnazioni delle sentenze
delle commissioni tributarie, salvo quanto disposto dalle norme dell’indicato
decreto, le disposizioni del capo I del titolo II del codice di rito ordinario e, in
tale capo, non rientra l’art. 348 cit. e, dall’altro, neanche può operare il generale
rinvio alle norme dello stesso codice, previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 546 cit. per
quanto non disposto dalle norme del decreto stesso e nei limiti della
compatibilità con esse, poiché dall’art. 34 di quest’ultimo decreto – cui rinvia
l’art. 61 per il giudizio di appello – nella parte in cui, nel disciplinare la
discussione in pubblica udienza, prevede che “il presidente ammette le parti
presenti alla discussione”, si evince che la mancata comparizione del ricorrente
(in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e
della decisione della causa nel merito.-Cass.n.13001/2011-.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR del Molise per nuovo esame
PQM
La Corte
Ric. 2013 n. 16428 sez. MT – ud. 17-04-2014
-2-

CONTI;

Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del

Molise per nuovo esame anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Così decisio in Roma il 17 aprile 2014 nella camera di consiglio

della VI sezione.

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