Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12862 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12862 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 5919-2010 proposto da:
COSTANZO ETTORE CSTTTR45TO8F830G, VARGETTO MARIO
VRGMRA47L28G273Y, MANNINA SERGIO MNNSRG46H30G2730,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO
27, presso lo studio degli avvocati ROSARINA
PAPASODARO,
2015

TOCCI PAOLA rappresentati e difesi

dall’avvocato EMANUELE MICELI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1321
contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO – E.S.A. C.F. 80020830826,
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 22/06/2015

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

2002/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto.

di PALERMO, depositata il 04/03/2009 R.G.N. 298/2008;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Con sentenza del 4 marzo 2009 la Corte di Appello di Palermo ha
confermato la decisione del primo giudice che aveva respinto le domande
proposte da Ettore Costanzo, Sergio Mannina e Mario Vargetto nei confronti

qualifica di dirigente di terza fascia, di cui alla L.R. Sicilia n. 10 del 15 maggio
2000, con condanna al pagamento delle relative differenze stipendiali.
La Corte territoriale – in sintesi – ha ritenuto che negli enti pubblici sottoposti
a vigilanza e controllo della Regione l’operatività della disposizione istitutiva della
terza fascia dirigenziale non potesse prescindere dalla previa emanazione del
regolamento di organizzazione indicato dal comma 3 dell’art. 1 di detta legge,
nella specie non emanato.
Con ricorso del 2 marzo 2010 i soccombenti hanno domandato la cassazione
della sentenza per quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’ente intimato.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

2.— I motivi di impugnazione possono essere come di seguito sintetizzati:
con il primo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.)otr
1 e 6, della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, interrogando la Corte se la omessa o
ritardata emissione di un regolamento relativo all’applicazione di una norma di
legge possa di fatto rendere inoperante detta norma a fronte dell’inerzia dell’ente
obbligato;
con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L.R.
Sicilia n. 21 del 1965 chiedendo alla Corte se possa ritenersi efficace ed operante
il parere emesso ai sensi di detta legge oltre il termine dalla medesima imposto;
con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 31
della L.R. Sicilia n. 6 del 1997 e ancora dell’art. 6 della L.R. Sicilia n. 10 del 2000,
interrogando la Corte sul “se sia lecito limitare in sede interpretativa eto sulla
base di considerazioni esterne al contesto normativo l’efficacia operativa e la
portata giuridica di una disposizione regolamentare attuativa alla produzione solo
di determinati effetti laddove la legge che prevede la emanazione di tale
regolamento imponga la sua efficacia senza ulteriori specificazioni”;

R.G. n. 5919/2010
Udienza 19 marzo 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

dell’ESA – Ente di Sviluppo Agricolo, volte ad ottenere l’inquadramento nella

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1, 4 e 12 delle preleggi
chiedendo alla Corte “se debba ritenersi ammissibile una integrazione
interpretativa di una norma di legge il cui senso letterale non appare equivoco
avvalendosi di elementi di interpretazione sistematica, e se tali elementi possono
essere desunti anche da fonti non strettamente normative”.

3.— Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per
reciproca connessione in quanto tutti nella sostanza censurano la Corte
territoriale per avere ritenuto non applicabile l’inquadramento nella terza fascia
dirigenziale, stante la mancanza di un regolamento attuativo da parte dell’ente,
non può essere accolto per le ragioni già espresse da questa Corte in numerosi
precedenti dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (cfr. Cass. n.
11129, 11245 e 11246/2010, nn. 6164, 6165 e 6302/2011, nn. 22308 e
22309/2012, n. 9089/2014).
La L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, nell’art. 1, comma 1, stabilisce che le
disposizioni da essa introdotte “disciplinano l’organizzazione degli uffici
dell’amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o
controllo della Regione”. Il comma 3 dell’articolo in esame dispone a sua volta,
per quanto interessa, che “gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga
alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al
presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione”.
L’oggetto della materia regolamentare coincide con l’intero ambito di quella
regolata dal titolo primo della legge, espressamente richiamato. In tale titolo
rientra l’art. 6, concernente l’ordinamento della dirigenza. Ai regolamenti di
organizzazione previsti nel comma 3 è consentito in tale materia di derogare alle
disposizioni di legge che specificamente disciplinano gli enti di cui al comma 1.
L’art. 6, per ciò che rileva, dispone nel comma 1 che: “Nell’amministrazione
regionale e negli enti di cui all’art. 1 la dirigenza è ordinata in unico ruolo
articolato in due fasce. In relazione al livello di professionalità e di responsabilità
la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini
del conferimento di incarichi dirigenziali. Nella prima, applicazione della presente
legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la
qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della

R.G. n. 5919/2010
Udienza 19 marzo 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
Il testo del menzionato art. 1, comma 3, della legge in esame, prevedendo
l’adeguamento degli enti regionali alla nuova disciplina, implica, quale regola
generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessità che essa

intenderebbe l’attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a
norme ad esso sovraordinate. D’altra parte, l’art. 6 prevede, in termini generali,
l’istituzione della terza fascia dirigenziale sia nell’amministrazione regionale che
negli enti di cui all’art. 1, ma non contiene alcun elemento testuale che induca a
ritenere derogata, con riguardo a detta materia, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 3. Nè può ritenersi che l’applicazione dell’art. 6, comma 1, debba essere
considerata indipendente dalla emanazione delle norme regolamentari di cui
all’art. 1, comma 3, per l’espressa previsione della natura organizzativa di queste
ultime. Al contrario, è proprio tale natura a renderle necessarie, visto che senza
di esse potrebbero aversi inquadramenti del tutto scollegati rispetto al disegno
organizzativo dell’ ente e in particolare alle determinazioni in materia di organico,
con violazione palese del principio del buon andamento dell’amministrazione,
fissato dall’art. 97 Cost.. La necessità della regolamentazione, cosi esplicitata
dalla norma, esclude la utilizzabilità delle tabelle di equiparazione di cui al L.R. n.
6 del 1997, art. 31, il cui ambito di efficacia è limitato ai meri profili economici.

4.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese liquidate in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2015.

venga adattata alle peculiarità dei singoli enti. Diversamente, del resto, non si

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