Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12862 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12862 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

Data pubblicazione: 06/06/2014

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sul ricorso 12031-2013 proposto da:
CAVALLO COSTRUZIONI SOC. COOP. A RL 06564420633, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA IZZO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI 1 UFFICIO
CONTROLLI;

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avverso la sentenza n. 324/46/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/810/2012,
depositata il 25/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 12031 sez. MT – ud. 17-04-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.447/03/2011 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di “Cavallo
Costruzioni soc. coop. prod. e lav.”- ed ha così confermato l’intimazione di
pagamento per IRES-IVA 2001 adottata sulla premessa dell’omesso pagamento di
cartelle esattoriali notificate in data 31.10.2005.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto ancora qui rileva)
evidenziando che la parte resistente aveva contestato la documentazione prodotta
dall’Ufficio e relativa alla prova dell’avvenuta notifica delle cartelle, perché in
fotocopia, ma il “disconoscimento” delle fotocopie doveva considerarsi inutile ed
inconferente, perché assolutamente generico, atteso che le argomentazioni della
predetta parte erano rivolte “più che alla contestazione delle fotocopie prodotte dalla
controparte, a negare che le fotocopie possano assumere efficacia probatoria”, e ciò
in contrasto con il disposto dell’art.2719 cod civ. Ed invece, per quanto la relata di
notifica fosse stata depositata in fotocopia, il suo esame induceva a ritenere che la
notifica della cartella fosse regolare, per essere avvenuta presso la sede della società,a
mani di Cavallo Nicola, addetto alla ricezione, che aveva sottoscritto per ricevuta.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, oltre
alla reiterazione di motivi di appello rimasti assorbiti.
L’Agenzia ed Equitalia Sud non si sono difese.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.2719
cod civ) la ricorrente—dopo avere evidenziato di avere espressamente eccepito, sia in
primo grado che in appello che la cartella esattoriale non risultava notificata e che, a
fronte di detta eccezione, la parte pubblica si era limitata a depositare (in fotocopia) la
sola matrice della notifica- si duole del fatto che il giudicante abbia applicato

essa parte ricorrente aveva contestato “la fotocopia della matrice depositata, sia in
ordine alla sua intrinseca capacità di essere prova, sia in ordine alla completezza del
suo valore probatorio, relativamente al fatto che non fosse accompagnata anche dalla
copia della cartella esattoriale asseritamente notificata”, per quanto la Concessionaria
avesse obbligo di fame esibizione su richiesta del contribuente, a mente dell’art.26
comma 4 del DPR n.602/1973.
Il motivo appare infondato e se ne propone il rigetto.
La parte ricorrente fa valere —infatti- la sola falsa applicazione della disciplina
richiamata dal giudice del merito, il quale però ha fatto corretta applicazione del
principio secondo il quale:”L’art. 2712 cod. civ., parlando di qualsiasi
rappresentazione meccanica, e non di riproduzione, si riferisce a riproduzione di fatti
e cose e non a copie di scritture, per le quali invece dispone l’art.2719, e poiché
questa norma limita l’efficacia probatoria della copia , che non sia disconosciuta, alla
copia fotografica” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1269 del 29/04/1959).
E d’altronde, avendo il thema decidendum del giudizio (così come riassunto
nell’ultimo capoverso della ricostruzione in fatto della sentenza impugnata) ad
oggetto il raggiungimento della prova dell’avvenuta notifica e l’efficacia probatoria
della fotocopia della relata, in difetto della produzione dell’atto oggetto della notifica,
e non la pura e semplice omissione del dovere di parte Concessionaria di depositare
in giudizio la cartella esattoriale, su richiesta del contribuente, a questo thema il
giudicante si è debitamente attenuto, evidenziando l’irrilevanza del disconoscimento
della copia fotografica.

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erroneamente l’art.2719 cod civ e non invece l’art.2712 cod civ, a mente del quale

Sul punto, il giudicante ha fatto corretto governo dei poteri che ad esso la legge
conferisce, essendosi adeguato all’insegnamento di legittimità secondo cui:”Il
disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura
non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo
cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e

impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso
altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione
in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la
quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia
all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della
riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa”. (Sez. 3,
Sentenza n. 4395 del 04/03/2004; in termini anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6090
del 12/05/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 940 del 05/02/1996)
D’altronde, è stato anche insegnato che:”Le norme del codice civile sul
disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di
una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico
per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e anche non quando il
documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare
nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice
libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a
rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa
appaia grave, precisa e concordante” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 659 del 25/01/1999;
si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 13/05/1992). E, nella specie di
causa, la produzione della fotocopia oggetto di contestazione era manifestamente
rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l’avvenuta notifica.
E perciò, non risulta affatto che il giudicante, abbia fatto applicazione di norme non
confacenti alla fattispecie dedotta in giudizio.

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di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) la parte
ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia omesso di provvedere in
ordine alla espressa eccezione del difetto di valore probatorio della produzione
documentale consistente nella relata di notifica, siccome non accompagnata dalla
relativa cartella di pagamento.

L’assunto di parte oggi ricorrente non ha invero ad oggetto un fatto storico
(controverso e decisivo) ma semmai un principio di diritto afferente alla efficacia
probatoria delle produzioni documentali con specifico riferimento alla notificazione
di atti provvedimentali. Vuoi che la parte ricorrente intendesse lamentare la
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, vuoi che la
parte ricorrente intendesse lamentare la violazione o falsa interpretazione di
specifiche disposizioni di legge, deve comunque considerarsi inidoneamente
identificato l’archetipo del vizio fatto valere.
Non resta —insomma- che concludere nel senso che la sentenza impugnata non merita
cassazione e che ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta
infondatezza e per inammissibilità.
Roma, 15 dicembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

6

La censura ha da considerarsi inammissibilmente formulata.

e

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR n.115 del 2002, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2014
ente

Il P

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