Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12861 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17338-2006 proposto da:

NEW LORD EDWARD DI MULFARI STEFANO & C. SNC, in persona del

socio

amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLIBIO 15, presso l’avvocato LEPORE GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CASSOTTA CHIARA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, F.M.L.;

– intimati –

sul ricorso 19714-2006 proposto da:

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA in persona del Vice Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

VECCHIA 691, presso l’avvocato LEPPO GIANCARLO, che la rappresenta e

difendo unitamente all’avvocato ZANFAGNA RENATO giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

NEW LORD EDWARD DI MULFARI & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 693/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Doti. RENATO RERNABAI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato LEPORE, che chiede l’accoglimento

del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

LEPPO, che deposita copia dell’atto di fusione per incorporazione

della BANCA ANTONIANA VENETA nella BANCA MONTE DEI PASCHI, che chiede

il rigetto del ricorso principale, o l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso peri il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9-11 giugno 1998 la NEW LORD EDWARD s.n.c. di MULFARI Stefano & c. conveniva dinanzi al Tribunale di Monza la signora F.M.L. e la BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA s.p.a. per sentirle condannare in solido al pagamento della somma di L. 60 milioni, circa, illegittimamente prelevati dalla F., socia ai 40% della predetta società, sia con assegni con firma contraffatta dell’amministratore, sia in contanti, sulla base di un’apparente procura dell’amministratore, pure apocrifa.

Si costituivano ritualmente le convenute.

La F. eccepiva il difetto di giurisdizione in virtù di una clausola compromissoria che devolveva ad arbitri ogni vertenza tra soci e società e nel merito assumeva di essere un’impiegata della società e di aver ricevuto la delega per operare sul conto di quest’ultima per pagare fornitori e stipendi.

In via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento della ( simulazione della società, l’effettiva titolarità de capitale da parte di M.M., fratello dell’apparente socio M.S. e vero dominus della società, e la condanna al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto non percepiti.

La Banca Antoniana Popolare Veneta eccepiva, a sua volta, il difetto di giurisdizione e, nel merito, la non riconoscibilità della contraffazione della firma dell’amministratore M.S. apposta sugli assegni e sulla delega.

Con sentenza parziale 5 luglio 1999 il Tribunale di Monza rigettava l’eccezione di carenza di giurisdizione e dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda della F. per crediti di lavoro. Nel prosieguo istruttorio, disponeva consulenza tecnica grafica.

Con sentenza definitiva 9 aprile 2004 il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda principale, condannava la F. e la Banca Antoniana Popolare Veneta al pagamento dalla somma di Euro 30.987,40, oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame dalla banca, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza 18 Marzo 2006, ritenuto che il Tribunale di Monza aveva immotivatamente disatteso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio – che, nell’accertare la falsità delle apparenti firme dell’amministratore, aveva però messo in rilievo, nel contempo, la non riconoscibilità della contraffazione – e che il comportamento della società e dell’amministratore che mai avevano contestato gli estratti conto periodicamente inviati, concorreva ad escludere la responsabilità della banca, rigettava la domanda nei suoi confronti.

Avverso la sentenza, notificata il 10 aprile 2006, proponeva (ricorso per cassazione la New Lord Edward di MULFARI Stefano & c., con atto notificato il 26 maggio 2006 e articolato in due motivi.

Deduceva:

– 1) la carenza di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello di Milano aveva esteso il giudizio di non riconoscibilità della contraffazione anche alla cd. delega, sebbene la consulenza tecnica d’ufficio avesse limitato tale valutazione alla sottoscrizione apposta sugli assegni.

2) la violazione di legge nel mancato apprezzamento della responsabilità della banca da inesatto adempimento del mandato, per non aver posto in essere le procedure previste in ordine al conferimento della delega ad operare sul conto corrente e per non aver verificato le firme sugli specimen interni.

Resisteva con controricorso la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 cod. civ., nonchè la carenza di motivazione sulle finalità personali, e non sociali, dei prelievi eseguiti dalla F..

All’udienza del 2 marzo 2010 il Procuratore generale e i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 17.338 R.G. 2006 e del ricorso incidentale n. 19.714 R.G. 2006, entrambi proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Il ricorso principale è inammissibile per difetto di formulazione dei motivi prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civile, inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6. Ai sensi dell’art. 27, comma 2, del predetto Decreto, la disposizione si applica “ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”: e cioè, in concreto, dal 2 marzo 2006.

Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello di Milano il 18 marzo 2006 (data della sua pubblicazione:

art. 133 cod. proc. civ.); e quindi in data successiva all’entrata in vigore della norma impositiva dei quesiti, a pena di inammissibilità.

La dichiarazione di inammissibilità preclude la disamina del ricorso incidentale condizionato della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., peraltro affetto dal medesimo vizio. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 Marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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