Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12861 del 22/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6769/2016 proposto da:

D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

BALDUINA 44, presso lo studio dell’avvocato MARIO BENEDETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO DI BELLA;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1353/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.B.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, S.G. e il Ministero della giustizia chiedendo che fossero condannati al risarcimento del danno a lui derivato dal comportamento illecito dello S. il quale, cancelliere del Tribunale di Catania, si era appropriato di somme versate su libretti di deposito da lui custoditi per ragioni ufficio, precisando che lo S. era stato condannato per peculato;

che si costituì in giudizio il Ministero convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, mentre lo S. rimase contumace;

che il Tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento della somma di Euro 46.896,32, con gli interessi ed il carico delle spese di giudizio;

che avverso la sentenza è stato proposto appello dal Ministero della giustizia e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 13 agosto 2015, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del D.B. e l’ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado;

che contro la sentenza d’appello ricorre D.B.G. con atto affidato ad un motivo;

che il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione in giudizio;

che S.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375 376 e 380-bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2049 c.c., lamentando che non sarebbero chiare le ragioni della esclusione di responsabilità del Ministero;

che la Corte d’appello ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, affinchè ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente, responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica, deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l’evento dannoso, anche la riferibilità alla amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l’attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente pubblico e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto;

che tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all’amministrazione o addirittura contrario ai fini che essa persegue ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. (sentenza 12 aprile 2011, n. 8306);

che il ricorso in esame pone, anche in rapporto alla particolare gravità della vicenda, una questione giuridica sulla quale appare opportuno che la Corte si pronunci in pubblica udienza.

PQM

La Corte dispone che la trattazione del ricorso abbia luogo in pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA