Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12861 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11214/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1912/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 07/05/2014, depositata il 05/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente ed in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’impugnato avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (c.d. accertamento sintetico) ai fini IRPEF 2008; la CTR, in particolare, ha ritenuto illegittimo il predetto avviso per violazione del diritto del contribuente ad un contradditorio precedente l’emissione dell’avviso.
Il contribuente non resiste.
H motivo, con il quale si denunzia la violazione del cit. art. 38, per non avere la CTR considerato che la predetta disposizione (nella formulazione vigente per l’anno d’imposta 2008) non prevedeva alcun obbligo per l’Amministrazione di attivare un preventivo contraddittorio con il contribuente, è fondato.
Come ribadito da questa Corte con ordinanza 3885/2016, nella materia controversia sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24823/2015), le quali, nell’affermare che – allo stato attuale della legislazione – non sussiste nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, hanno individuato, tra gli altri, un argomento (asseverante a contrario) proprio nel dato normativo del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In ordine poi all’applicabilità retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio che identifica la norma applicabile; nel caso in esame, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (cfr. Cass. 21041/2014; ribadita da Cass. 22746/2015).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016