Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12861 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Anna Piera – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16860/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

B.C. (C.F.);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 3241/10/17, depositata il 29 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio

2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A seguito di una verifica fiscale nei confronti terze società, operanti – come risulta dalla sentenza impugnata – nel settore della vendita di prodotti alimentari – veniva accertato un reddito quali proventi di attività illecite a termini della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, in danno della società Trademilia SRL conseguente al disconoscimento di costi fittizi, con conseguente recupero, in relazione al periodo di imposta dell’esercizio 2003, di IRES, IRAP e IVA.

A seguito di ricorso proposto dal contribuente B.C., la CTP di Bologna ha accolto il ricorso, stante l’intervenuta notificazione dell’atto impositivo successivamente alla cancellazione della società contribuente in data 16 agosto 2005. L’ufficio ha impugnato la sentenza, evidenziando che il ricorso fosse stato notificato ai soci quali successori della società contribuente cancellata. La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 29 novembre 2017, ha rigettato l’appello, ritenendo che l’atto impositivo è stato notificato al B. sia quale legale rappresentante della società Trademilia, sia quale legale rappresentante di Business Solution SRL, socia della società contribuente. Rilevando che anche la società socia di Trademilia fosse estinta al momento della notificazione dell’atto impositivo, in quanto cessata in data 23 gennaio 2006. Ha, pertanto, ritenuto nullo l’avviso sia in quanto lo stesso non era intestato al socio, sia in quanto – stante l’avvenuta cancellazione della società Business Solution SRL, il B., nella qualità di legale rappresentante di quest’ultima, doveva ritenersi decaduto a sua volta da tale carica. Ha, inoltre, ritenuto la CTR che la sentenza non fosse viziata da ultrapetizione.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; l’intimato non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per travisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto impugnato sia stato notificato al legale rappresentante della società contribuente estinta e non al socio della stessa. Deduce il ricorrente come oggetto del ricorso sia l’avvenuta notificazione dell’atto impositivo ai soci della società cancellata. Deduce il patrono erariale che l’atto impositivo sia stato notificato al socio Business Solution SRL, società che deteneva una partecipazione del 10% nella società Trademilia SRL, cancellata dal registro delle imprese, società rappresentata dal contribuente B.C. che in tale veste avrebbe ricevuto la notifica dell’atto. Riproduce, il frontespizio dell’atto impositivo, atto, in ogni caso, debitamente allegato al ricorso. Evidenzia il ricorrente, inoltre, come lo stesso contribuente abbia speso, in sede di costituzione in giudizio, la duplice qualità di legale rappresentante della società Trademilia SRL accertata, sia quella di legale rappresentante della società Business Solution SRL, socia di Trademilia SRL. Deduce, pertanto, il ricorrente travisamento della prova documentale relativa ai destinatari delle notifiche dell’avviso impugnato.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e per ultrapetizione. Deduce l’Ufficio ricorrente che il contribuente aveva chiesto, in sede di ricorso introduttivo (che viene trascritto in parte qua nel motivo di ricorso), di dichiarare la nullità della notifica dell’accertamento nei suoi confronti quale legale rappresentante della società accertata (estinta), non contestando che la notificazione fosse avvenuta anche nei suoi confronti quale legale rappresentante della società Business Solution SRL, di cui predicava l’estraneità ai fatti di causa. Deduce, pertanto, l’Ufficio ricorrente che parte contribuente non avrebbe contestato la legittimità dell’atto impositivo, bensì la sua inefficacia. Deduce il ricorrente che la CTP avrebbe erroneamente accolto in primo grado il ricorso sul presupposto della notificazione al B. quale legale rappresentante della società accertata e deduce di avere proposto in appello (anch’esso riprodotto nel motivo di ricorso) la questione della violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di primo grado accolto una domanda diversa da quella proposta dal contribuente.

2 – Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rigettato l’appello sul presupposto che la società Business Solution SRL, socia della società accertata (già cancellata dal Registro delle Imprese), fosse anch’essa stata cancellata, di cui il B. aveva ricevuto la notificazione nella veste di legale rappresentante della stessa (“l’avviso è stato emesso ed ha raggiunto una società estinta. Nell’indirizzarlo alla società estinta l’Ufficio ha anche coinvolto il socio della società estinta, pur non avendo indirizzato l’accertamento al socio. Anche se il socio era esso stesso società ormai estinta, l’ex rappresentante legale, non identificando quale fosse la propria posizione se di soggetto accertato come società o come socio, ha proposto ricorso sia come società estinta Trademilia SRL, sia come socio Business Solution SRL (4 società (..) cessata fin dal 23/1/2006”).

2.1 – Il motivo è, in ogni caso, infondato, posto che non vi è stato errore di percezione da parte del giudice di appello, avendo questi verificato in fatto che il B. era effettivamente amministratore di una società (estinta), quale la Business Solution SRL e che la notificazione sia avvenuta nei confronti del socio della società accertata, così rappresentato.

3 – Il secondo motivo è infondato, posto che la cancellazione dal registro delle imprese, ove l’estinzione della società avvenga prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex legali; ppresentante (Cass., Sez. V, 23 marzo 2016, n. 5736), il cui rilievo può essere fatto valere anche di ufficio, indipendentemente dalle deduzioni della parte (Cass., Sez. V, 9 ottobre 2015, n. 20252; Cass., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21188; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 28187).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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