Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12861 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12861 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

C.u.

sul ricorso 2249-2012 proposto da:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO
ENERGY VALDAGNO 94009560247, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DRUDA DAVIDE
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/06/2014

avverso la sentenza n. 128/24/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 10/12/2010,
depositata il 23/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Druda Davide difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti.

Ric. 2012 n. 02249 sez. MT – ud. 17-04-2014
-2-

CARACCIOLO;

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello della “Associazione
Sportiva Dilettantistica Centro Energy Valdagno” -appello proposto contro la
sentenza n.51/09/2009 della CTP di Vicenza che aveva respinto il ricorso della
predetta Associazione -ed ha così confermato gli avvisi di accertamento per IRESIVA-IRAP anni 2005-2006 adottati a seguito di processo verbale di accertamento con
il quale era stato contestato alla medesima Associazione l’esercizio di attività
commerciale improntata ad una logica di lucro e perciò un’operatività difforme dai
criteri normativi previsti per il riconoscimento dell’attività dilettantistica, con il
conseguente recupero a tassazione dei ricavi ricostruiti negli accertamenti.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che la appellante aveva
provveduto al deposito presso la segreteria della CPT che aveva adottato la sentenza
impugnata dell’atto di appello in termine (30.11.2010) di bel lungi superiore a quello
di trenta giorni previsto dalla legge a decorrere dalla notifica dello stesso atto di
appello (13.11.2009), nonostante la notifica fosse avvenuta per posta ed evidenziando
che detto ritardo comporta la sanzione di inammissibilità del ricorso in appello a
mente dell’art.53 co.2 del D.Lgs.546/1992.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.53
comma 2 del D.Lgs.54611992) la ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia
dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per quanto la ridetta norma non preveda
alcun termine perentorio ai fini del deposito dell’impugnazione presso la segreteria
del giudice “a quo”.

la pronuncia impugnata fatto applicazione della norma di legge menzionata in modo
conforme alla giurisprudenza di codesta Corte, senza che l’esame del motivo offra
elementi per rimeditare detto orientamento.
In termini Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8388 del 08/04/2010:”In terna di contenzioso
tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso
la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall’art. 53, comma secondo, seconda
parte, del d.lgs. n. 546 del 1992 a pena d’inammissibilità dell’appello, deve aver luogo
entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un’attività
finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, dev’essere individuato
in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione,
attraverso il richiamo all’art. 22, comma primo, per il deposito del ricorso presso la
segreteria della commissione “ad quem” (nello stesso modo anche Sez. 5, Sentenza n.
1025 del 18/01/2008 Sez. 5, Ordinanza n. 21047 del 12/10/2010 Sez. 5, Ordinanza n.
8209 del 2010).
Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione (il primo centrato sulla violazione
dell’art.136 Cost ed il secondo centrato su omessa motivazione) essi si appalesano
pure inammissibili poiché tendono a riproporre (sotto l’aspetto della censura alla
valutazione di irrilevanza formulata dal giudice di appello in relazione ad argomenti
di conforto al nucleo logico della tesi difensiva di parte allora appellante) la
medesima conclusione in ordine alla questione oggetto del thema decidendum, e cioè
la perentorietà del termine di trenta giorni, questione sulla quale si è già detto
nell’esame del motivo che precede.

4

Il motivo appare inammissibile, alla luce della previsione dell’art.360 bis cpc, avendo

Non resta —insomma- che concludere nel senso che il ricorso può essere deciso in
camera di consiglio per inammissibilità.
Roma, 15 ottobre 2013.

ritenuto inoltre:

delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (dato atto che
erroneamente nella relazione si dice che la parte intimata ha svolto difese, mentre
quest’ultima non risulta costituita), condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella
relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2014
Il Presi se, e

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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