Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12860 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25945-2005 proposto da:

M.F. titolare della DITTA L.C.M. di MOZZI FRANCESCO (P.

Iva (OMISSIS)), MA.PR. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 68, presso l’avvocato GAGLIARDINI LIVIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PINZANI RITA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO SCRL in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA

22, presso l’avvocato SIGGIA ELIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VARISCHI PIERLUIGI, DANISI IGNAZIO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2185/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato PINZANI, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente, l’Avvocato DANISI che deposita in

udienza procura, in aggiunta, per Notaio Riccardo Bandi di Milano,

rep. n. 13567, del 23.2.2010, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della Banca di credito cooperativo di Inzago, il presidente del Tribunale di Milano ingiungeva a M.F., debitore principale, e a Ma.Pr., fideiussore, di pagare la somma di L. 162.185.706, saldo passivo del conto corrente bancario intestato al primo.

Avverso il provvedimento proponevano opposizione gli ingiunti con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1998, eccependo che il debito era stato determinato da negligenza del funzionario incaricato dalla banca di verificare il buon esito di un assegno di 65.000 Usa accreditato sul conto corrente contestualmente aperto da M. C., figlia degli opponenti, risultato poi emesso dalla South American International Bank & Trust: istituto, del quale era stata tardivamente accertata l’inesistenza, dopo che un suo secondo assegno di 96.800 dollari Usa era stato pure versato e i relativi importi, accreditati dalla banca di Indago, erano stati prelevati dalla titolare del conto per sopperire a necessità dell’impresa paterna, facendo affidamento sul benestare contabile ottenuto.

Esponevano che la banca di Inzago aveva poi abusivamente compiuto operazioni di bonifico di L. 116.789.500 dal conto di M. F., a copertura dello scoperto di M.C., in virtù di un modulo fatto sottoscrivere in bianco dal primo; e chiedevano, quindi, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno all’immagine commerciale derivato dalla revoca del conto corrente e in subordine la compensazione col credito residuo della banca.

Dopo la costituzione della Banca di credito cooperativo di Inzago che contestava la domanda, veniva ammessa ed espletata prova per interrogatorio formale e testi.

Con sentenza 26 aprile 2001 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo e condannava la banca di Inzago alla rifusione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Milano con sentenza 20 luglio 2004 rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

La corte territoriale motivava:

– che l’inclusione nel conto corrente di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso” e le “Norme bancarie uniformi” riservano all’istituto di credito il diritto di riaddebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, anche nel caso in cui si sia consentito al correntista di disporre della somma;

– che, nella specie, l’assegno apparentemente emesso da una banca estera, la South American International Bank & Trust Itd. rivelatasi poi inesistente, non era ictu oculi assimilabile all’assegno circolare di una banca italiana; e non tale, quindi, da suscitare nel prenditore un legittimo affidamento sull’esistenza alla provvista;

– che dalle prove raccolte non era emersa alcuna particolare obbligazione assunta dalla Banca di Inzago in ordine alla verifica del rapporto di provvista; se non quella di fatto espletata tramite l’Istituto centrale casse di risparmio-I.C.C.R.E.A. all’esito di indagini necessariamente lunghe e complesse.

Avverso la sentenza, non notificata proponevano ricorso per cassazione i signori M. e Ma. con atto notificato il 18 ottobre 2005, articolato in due motivi ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Deducevano:

1) La carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto dell’imputazione del debito di M.C. al padre M. F. e al fideiussore in base al preteso conferimento di un mandato orale e di un biancosegno abusivamente riempito per il trasferimento della somma di L. 116.789.500 per coprire lo scoperto nel conto corrente della prima, dopo la verifica della inesistenza della banca emittente dell’assegno circolare il cui importo, immediatamente accreditato, era stato da lei prelevato; nonchè la violazione della legge bancaria e della disciplina dei contratti dei consumatori con riguardo alla nullità delle pattuizioni orali.

2) La carenza di motivazione sulla condotta negligente della banca nell’accertare l’esistenza, o no, dell’istituto di credito straniero che aveva emesso l’assegno circolare, nonchè l’omessa pronuncia sulla domanda di danni.

Resisteva con controricorso la Banca di credito cooperativo di Inzago.

All’udienza del 2 marzo 2010 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la carenza di motivazione in ordine all’imputazione del debito, gravante in realtà su M. C., anche al padre M.F. e al fideiussore.

Il motivo è infondato.

La sentenza della Corte d’appello di Milano ha motivato in modo congruo il rigetto dell’azione risarcitoria, prospettata sotto il profilo dell’affidamento riposto dal venditore nella copertura dell’assegno, in seguito risultato, invece, falso per inesistenza della stessa banca emittente; come pure il giusto titolo per la ripetizione di indebito della relativa somma, accreditata immediatamente, salvo buon fine, dalla banca di Inzago in occasione del versamento dell’assegno e prelevata dalla correntista M. C..

In ordine al trasferimento della somma di denaro di L. 116.798.500 dal conto intestato a M.F. a quello di M.C. in sofferenza, la corte territoriale ha dato atto, nella narratio, del mandato orale conferito da M.F. alla banca per girare l’importo di L. 116.798.500 dal suo conto a quello della figlia, eseguito previa sottoscrizione di un modulo in bianco, dopo che era stata accertata la falsità dell’assegno circolare da lei versato, immediatamente accreditato e poi utilizzato per pagare debiti dell’impresa paterna.

Nel dedurre l’invalidità per difetto di forma del preteso mandato e l’abuso di foglio in bianco ad esso connesso, i ricorrenti, oltre a non dare conto della rituale e tempestiva proposizione della relativa eccezione nel giudizio di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non hanno tenuto conto che la consacrazione per iscritto dell’ordine di trasferimento dei fondi da parte del M. (circostanza non contestata) superava il problema dell’eventuale vizio di forma del mandato. Nè il carattere abusivo del riempimento del biancosegno può essere dedotta in via argomentativa in questa sede.

Tanto più preclusa appare l’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, in carenza di allegazione, in questa sede, della tempestiva proposizione dell’eccezione in primo grado e della sua reiterazione in sede di gravame (art. 346 cod. proc. civ.).

Oltre a ciò, la doglianza si risolve in una difforme valutazione degli elementi di merito apprezzati dalla corte territoriale – ed in particolare, del grado di attendibilità delle contrapposte versioni emerse dall’istruttoria testimoniale – avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione sulla condotta negligente della banca nell’accertare l’esistenza, o no, dell’istituto di credito straniero che aveva emesso l’assegno circolare, nonchè l’omessa pronuncia sulla domanda di danni.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi ancora una volta nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, volta ad un sindacato di merito.

La corte territoriale, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale di Milano, ha ritenuto indimostrata la negligenza della banca nell’eseguire la verifica della validità del titolo di credito depositato dalla M. e nel comunicarne al più presto l’esito negativo. Al riguardo, ha riassunto stralci delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali, mettendone in evidenza il contenuto discorde circa il tenore della richiesta di informazioni rivolta alla banca in occasione del versamento dell’assegno. Oltre a ciò, ha dato rilievo alla complessità delle indagini – che dovevano necessariamente svolgersi tramite l’Istituto Centrale Casse di Risparmio – che esigeva quindi un certo lasso di tempo.

Si tratta di un apprezzamento di merito, sorretto da motivazione immune da vizi logici, che si sottrae al riesame in sede di legittimità. La domanda risarcitoria, ancorata ai predetti presupposti, appare dunque coerentemente disattesa.

Il ricorso deve essere dunque respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 Marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA