Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12860 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12860 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 16723-2009 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, già MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
-ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricorrente –

2015

contro

1308

ESPOSITO

PASQUALE

C.F.

SPSPQL57L10G813A,

ATTENA

GIOVANNI C.F. TTNGNN57H24F839G, già elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo

Data pubblicazione: 22/06/2015

studio dell’avvocato BRUNO BONANNI, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti e da ultimo
domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– controricorrenti –

di L’AQUILA, depositata il 12/02/2009 r.g.n.
1402/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 133/2009 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Attenna Giovanni ed Esposito Pasquale, già dipendenti dell’Azienda autonoma delle
poste e delle telecomunicazioni, transitati nei ruoli ministeriali in forza dell’art. 6,
secondo comma, della Legge 29 gennaio 1994 n 71, hanno agito per l’accertamento
del diritto alla conservazione dell’assegno ad personam riconosciuto loro al momento

Amministrazione aveva revocato a decorrere dal momento del definitivo
inquadramento in ruolo, per effetto dell’assorbimento nel trattamento economico della
nuova posizione funzionale della carriera ministeriale attribuita ai ricorrenti, di livello
superiore a quella posseduta presso l’ex Amministrazione P.T., con conseguente
recupero delle somme indebitamente corrisposte per il periodo successivo al passaggio
di carriera. I dipendenti avevano invece ritenuto che l’assegno ad personam non
potesse essere riassorbito nei miglioramenti economici del nuovo inquadramento,
dovendo trovare applicazione l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n.
537.
La domanda è stata accolta in primo grado con sentenza confermata dalla Corte di
appello dell’Aquila.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero
delle Comunicazioni, propone ricorso, affidato ad un solo motivo. Resistono con
controricorso i lavoratori Attenna ed Esposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione della sentenza in forma semplificata.
Con unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge
in relazione alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, deducendo che
erroneamente la sentenza impugnata aveva individuato il “passaggio di carriera” in un
momento anteriore all’effettivo inquadramento nei ruoli ministeriali, così ritenendo
applicabile la previsione di non riassorbibilità all’assegno ad personam; questo, invece,
era stato corrisposto solo a titolo provvisorio, in attesa dell’apposito piano di
equiparazione, al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento
economico acquisito dal lavoratore in attesa della conclusione del procedimento
relativo al passaggio di carriera, completamento avvenuto con il d.m. 10 luglio 1997.
Il motivo è fondato.
Gli odierni intimati, già dipendenti dell’Amministrazione delle Poste, furono assegnati
provvisoriamente al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per essere poi inseriti
R.G. n. 16723/09
Udienza 19. marzo 2015

-1-

dell’assegnazione provvisoria al Ministero delle Comunicazioni, che la medesima

nel ruolo organico di quest’ultimo, in forza del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 6,
comma 2, convertito in L. 29 gennaio 1994, n. 71, in base al quale

“il personale

dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze
dell’ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del personale, che viene
assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa

febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative”.
Ciò premesso, va osservato che la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57,
dispone che “nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al
personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella
nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non
rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in
godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione”.
Come affermato da Cass. n. 23474 del 19 novembre 2010, “in materia di pubblico
impiego, l’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 – che prevede la non
riassorbibilità dell’assegno “ad personam” spettante nei casi di “passaggio di carriera”
di cui all’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico
inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni,
disposte ai sensi dell’art. 6 della legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso
passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione
provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne
consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno “ad personam”, già corrisposto
al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico”.
E’ stato osservato come la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, non sia applicabile,
così come il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, cui rimanda la prima norma,
perché le dette norme presuppongono un ” passaggio di carriera presso la stessa o
diversa amministrazione”, mentre i dipendenti transitati nei ruoli ministeriali in forza
dell’art. 6, secondo comma, della Legge 29 gennaio 1994 n 71, vennero assegnati
provvisoriamente al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in attesa di un

R. G. n. 16723/09
Udienza 19. marzo 2015

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dell’inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del D.Lgs. 3

inquadramento definitivo, sulla base di un successivo quadro di equiparazione, il che è
concretamente avvenuto solo nel 1997.
Tale orientamento interpretativo è stato confermato da Cass. sent. nn. 7282, 15783
e 21434 del 2011, n. 480 e n. 10219 del 2014.
ad personam

Ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno

già

dinamica retributiva del trattamento economico, in linea col principio generale per cui
tali assegni, attribuiti al fine di rispettare il divieto di

reformatio in peius del

trattamento economico già acquisito, sono destinati ad essere riassorbiti negli
incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti
dell’Amministrazione cessionaria (v. Cass. n. 12956 del 2005, n. 5959 del 2012, n.
23366 del 2013, n. 24949 e 24950 del 2014).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata senza rinvio,
potendo la causa – che non richiede ulteriori accertamenti di fatto – essere decisa nel
merito con il rigetto deleriginarit domandt.
Considerato che la giurisprudenza di questa Corte si è formata in epoca successiva
alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese dell’intero giudizio sono
compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, dea n o nel merito,
rigetta Koriginarie,domande compensa le spese dell’intero proc

SO.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015
Il Consigliere est.

Il Pr idente

corrisposto, dal momento del definitivo inquadramento in ruolo, per effetto della

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