Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12860 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/05/2017),  n. 12860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8558/2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Presidente del Consiglio dei Ministri, MINISTERO ECONOMIA

FINANZE (C.F. (OMISSIS)), MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. (OMISSIS)),

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (C.F. (OMISSIS)) in persona

dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

e contro

B.G., D.R., P.U.,

S.G., B.B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2015, emessa il 18/02/2015 della CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

La Corte d’appello di Genova con sentenza 25.2.2015 n. 291 ha riconosciuto, per quanto interessa il presente giudizio di legittimità, a D.R. e B.G., le quali avevano conseguito il diploma di specializzazione in “patologia generale” – la prima in data anteriore, la seconda in data successiva al 31.12.1982 – il diritto al ristoro del danno subito a causa della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno -realizzata soltanto con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, con le quali si prevedeva la corresponsione di un compenso in favore dei medici ammessi a corsi di specializzazione riconosciuti dagli Stati membri, ed ha liquidato i corrispondenti importi in base alle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, applicata estensivamente – in conformità al principio di eguaglianza che costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento comunitario – anche gli specializzandi non ricompresi tra le categorie soggettive contemplate da detta legge (soggetti che avevano ottenuto un giudicato favorevole dal Giudice amministrativo).

La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti delle predette specializzande, con ricorso ritualmente notificato in data 25.3.2016 per via telematica a mezzo PEC al difensore domiciliatario delle intimate che non hanno svolto difese.

Con il primo motivo la Presidenza del Consiglio dei Ministeri deduce la violazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Trattato UE, dell’art. 117 Cost., dell’art. 16 direttiva 82/76/CEE e degli artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il secondo motivo, deduce la violazione delle medesime norme di diritto, rilevando come il titolo di specializzazione conseguito dalle due specializzande in patologia generale non fosse ricompreso nell’elenco dei titoli considerati dalla direttiva comunitaria n. 75/362/CEE nell’elenco di cui all’art. 5, n. 2, ovvero tra i titoli riconosciuti da due o più Stati membri e rientrante nell’elenco di cui all’art. 7, n. 2.

Considerato che non sussistono i presupposti per la decisione della causa nella adunanza della 6^ Sezione, atteso che la questione sollevata con i motivi di ricorso, concernente la esclusione dell’indennizzo a favore degli specializzandi immatricolati al corso accademico 1982/83 (nella specie con iscrizione in data 1.11.1982), in quanto all’inizio dell’anno accademico lo Stato italiano non era ancora inadempiente, non essendo scaduto il termine stabilito per l’attuazione della direttiva (31.12.1982), presenta aspetti di carattere nomofilattico che impongono la trattazione in pubblica udienza, non risultandosi ancora formato in sede di legittimità un chiaro orientamento in ordine alla spettanza dell’indennizzo agli specializzandi che pur essendosi iscritti a corsi in anni accademici che iniziavano in data anteriore alla scadenza del termine del 31.12.1982 previsto per l’attuazione delle direttive comunitarie, ma che venivano ad ultimazione in anni successivi alla scadenza del predetto termine (vedi Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 10612 del 22/05/2015 – per l’orientamento ampliativo; Corte Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 17067 del 10/07/2013; id. Sez. 6-3, Sentenza n. 14375 del 09/07/2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15198 del 20/07/2015 -per l’orientamento restrittivo).

PQM

 

Rimette il procedimento iscritto al RG n. 8558/2016 al Presidente della Sezione Terza per l’assegnazione dalla causa alla trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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