Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12860 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Falcone Bruno del foro di

Salerno e dall’Avv.to Giuseppe Gualtieri del foro di Roma ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Pieve di Cadore, n. 30;

– ricorrente –

contro

G.U., G.F. ed G.O., rappresentati

e difesi dall’Avv.to D’Antuono Nicoletta del foro di Salerno, in

virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe Piero

Siviglia in Roma, via Federico Confalonieri, n. 1;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 333/2005

depositata il 6 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Giuseppe Gualtieri (con delega dell’Avv.to Bruno

Falcone), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 luglio 1998 U., F. ed G.O. evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, P.A. per sentire accertare che i fondi di proprietà del convenuto, siti in (OMISSIS), riportati in Catasto al foglio 2, p.lle 135, 142, 143 e 141 non godevano di alcuna servitù di passaggio su di un viottolo, assunto di proprietà comune ad essi G. ed alla FIDAPLASTIC SUD S.p.A., che, dipartendosi dalla via (OMISSIS), giungeva fino ai fondi di proprietà del P..

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione degli attori (che non avevano fornito la prova dell’asserita loro comproprietà del viottolo), nel chiedere il rigetto della domanda attorea, spiegava riconvenzionale affinchè venisse dichiarata l’esistenza della servitù di passaggio a piedi e carrabile sul medesimo viottolo a vantaggio dei fondi di sua proprietà, acquisita per intervenuta usucapione, il Tribunale adito accoglieva la domanda principale e dichiarava inesistente la servitù di passaggio sul viottolo in contestazione.

In virtù di rituale appello interposto dal P., con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva accertato il diritto di proprietà degli appellati sul viottolo in questione, nonostante la sua contestazione, nonchè per avere escluso l’intervenuta usucapione della servitù di passaggio in suo favore, la Corte di appello di Salerno, nella resistenza degli appellati, che con appello incidentale chiedevano la riforma della sentenza impugnata sul punto relativo alla compensazione delle spese di lite, respingeva l’appello principale e in accoglimento di quello incidentale, condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale affermava che la proprietà del preteso fondo servente era stata sufficientemente raggiunta attraverso le numerose missive intercorse fra le parti al fine di regolare i rapporti di vicinato, nonchè dall’atto pubblico per notaio Rescigno del 12.12.1956. Da quest’ultimo atto emergeva, inoltre, che il viottolo era in comproprietà di B.M. (dante causa della Fidaplastic Sud S.p.A.) e degli eredi G.T., per cui era da ritenere superata la doglianza dell’appellante.

Aggiungeva, quanto alla riconvenzionale, che sul P. gravava l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del bene preteso servente, stante la natura dell’azione esercitata, diversamente da quella esperita dagli appellati qualificabile quale negatoria servitutis, e comunque, nel merito, difettavano i requisiti di cui all’art. 1158 c.c., per cui non poteva trovare accoglimento l’appello.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il P., che risulta articolato su due motivi, al quale hanno resistito i germani G. con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 949, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; in particolare la censura è nel senso che il giudice del gravame non ha esaminato correttamente gli atti posti a base de diritto di proprietà del viottolo da parte dei resistenti, essendo l’atto pubblico relativo all’acquisto da parte di M. B. (dante causa della Fidapastic Sud) e non già dei G.; nè una tale rilevanza poteva essere attribuita alla corrispondenza intercorsa fra le parti.

Premesso che, in realtà, la questione dibattuta attiene alla legittimazione attiva – costituente una condizione per ottenere dal giudice la trattazione dal merito della causa, indipendentemente dalla titolarità effettiva del rapporto controverso – ai fini dell’accertamento di merito della sussistenza in capo agli attori della titolarità del bene su cui è dedotto il comportamento lesivo della controparte, il motivo in esame non risulta giuridicamente fondato. Nella specie, l’impugnata sentenza non è inficiata dai denunciati vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, in relazione all’interpretazione data al rogito notarile del 12 dicembre 1956.

La lettura del motivo rende manifesto che, in concreto, il ricorrente non addebita alla corte del merito una inaspettata ricostruzione dell’atto pubblico e quindi della titolarità del bene su cui incide la sua condotta, nè enuclea violazioni dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 1363 c.c., ma si duole fondamentalmente che detto atto, unitamente ad altri documenti, non sia stato inteso così come egli pretendeva dovesse intendersi, inframmezzando le proprie censure di merito con spunti attinenti alla legittimità che non si attagliano affatto alla fattispecie. La corte territoriale ha messo bene in evidenza che non avendo l’azione esperita funzione recuperatoria, nè investendo la titolarità del diritto dominicale, ma essendo chiesta la cessazione dell’attività lesiva, la dimostrazione dell’esistenza di un titolo valido di proprietà de bene può essere dato con ogni mezzo ed anche in via presuntiva (in tal senso, v, Cass. 23 gennaio 2007 n. 1409; Cass. 27 dicembre 2004 n. 24028).

In un tale contesto, dunque, non assume rilevanza alcuna la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui si tratterebbe di documento che si riferisce all’acquisto da parte di M. B. (dante causa della Fidapastic Sud) e non già a quello dei G., giacchè si tratta di uno degli elementi indiziari da cui è stata dedotta la legittimazione attiva in capo agli originari attori del giudizio.

In forza di tali argomentazioni, la corte d’appello ha escluso sussistere un difetto di interesse degli appellati ad una pronuncia di merito.

Detto accertamento di fatto – istituzionalmente riservato al giudice del merito – nel quale si è concretato il risultato dell’interpretazione dell’atto notarile, unitamente agli altri documenti, è dunque sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici palesi e/o da errori di diritto.

La critica che il ricorrente muove alla riferita interpretazione mostra di non cogliere nel segno la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Si assume che da oltre 30 anni il violetto in contesa sarebbe stato inglobato nella proprietà Fidaplastic e i G. ne avrebbero tracciato un altro su terreno di loro assoluta proprietà, ma l’assunzione di tale percorso alternativo è affermazione che, priva di qualunque riscontro, pretende di ribaltare, sul piano meramente asseverativo, la conclusione raggiunta dal giudice di merito.

Ne consegue che la decisione del giudice di secondo grado è logica ed è supportata da adeguata motivazione e l’assunto che sia arbitraria non centra l’obiettivo, non attaccandone la ratio.

La corte territoriale, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, ha valutato nel complesso la documentazione allegata agli atti ed ha concluso per l’inammissibilità dell’appello proprio perchè essendo gli attori comproprietari del viottolo, è fatta riserva a ciascuno di essi di proporre azione a tutela della loro posizione, mentre grava su colui che eccepisce l’intervenuta usucapione l’onere di integrare i contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del bene preteso servente.

Poichè dunque, come si è detto, la Corte di Salerno ha esaminato compiutamente gli atti di causa, traendone conclusioni giuridicamente corrette, ne consegue (v. Cass. 26 maggio 2004 n. 10156) che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidenti venga a trovarsi priva di base.

Invece, si ribadisce, anche in questa sede il ricorrente si limita a riproporre le proprie tesi sulla valutazione delle prove acquisite in sede di merito, senza addurre argomentazioni idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, peraltro esente da lacune o vizi logici determinanti, per cui non si configura vizio di sorta e la differente ipotesi prospettata non scalfisce la logicità dell’argomentazione dedotta a sostegno della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 354 e 353 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 380 c.p.c., u.c., giacchè in relazione alla riconvenzionale spiegata il giudice del gravame non avrebbe potuto dichiarare irrituale o inammissibile la domanda, ma avrebbe dovuto rimettere le parti avanti al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale. Va immediatamente chiarito che deve affermarsi la qualità di litisconsorzi necessari (ex art. 102 c.p.c., comma 1) dei comproprietari di un bene allorchè venga eccepita l’usucapione, giacchè gli effetti dell’eventuale accoglimento della domanda e/o eccezione di colui che domanda detta dichiarazione, non è suscettibile di prodursi se non con una sentenza che abbia effetto anche nei confronti degli altri comproprietari. Il giudice avrebbe, dunque, dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, ai sensi del secondo comma della citata disposizione. E, tuttavia, quando l’esito del giudizio di merito sia stato tale da non poter arrecare pregiudizio alcuno alla posizione dei litisconsorzi pretermessi, occorre indagare quale sia l’interesse della parte soccombente alla rinnovazione dei giudizio con la loro partecipazione, che va evidentemente correlato alla tutela della posizione del soggetto ricorrente. Nella specie l’esigenza di tutela del convenuto (attuale ricorrente) va apprezzato, ex post, come palesemente insussistente, giacchè il rigetto dell’eccezione di usucapione e la ravvisata infondatezza del presente ricorso per cassazione da luogo ad una situazione nella quale non può affermarsi che egli potesse conseguire alcun vantaggio dall’identico esito de processo che avesse visto la partecipazione anche dei litisconsorzi pretermessi, comproprietari del bene in contesa, il cui interesse all’esito del giudizio era opposto a quello del convenuto. La cassazione della sentenza e la rinnovazione del giudizio di merito potrebbe, infatti, sortire un effetto favorevole per il P. solo ipotizzandone un diverso esito. Ipotesi, peraltro, definitivamente ed incontestabilmente contrastata dalla infondatezza del ricorso per cassazione in ordine a tutte le censure mosse, nessuna delle quali era neppure astrattamente suscettibile di dar luogo ad un esito diverso se al processo avessero partecipato anche gli altri comproprietari, la cui pretermissione non ha dunque comportato pregiudizio alcuno all’attuale ricorrente. Deve conseguentemente affermarsi l’inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte soccombente si dolga della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorzi necessari, quante volte essa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorzi pretermessi, per essere risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata e per non potersi neppure astrattamente ipotizzare, in relazione all’atteggiarsi delle singole situazioni, che la partecipazione al giudizio dei litisconsorzi sarebbe stata suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente (v. Cass. 30 gennaio 2009 n. 2461).

L’inutile reiterazione del giudizio sarebbe tra l’altro contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all’attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, ultima parte, che impone un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito, in chiave ancora più accentuatamente funzionale (v. sul punto, i diffusi rilievi di Cass. sez. un, 9 ottobre 2008 n. 24883), anche nel senso della tendenziale preclusione della rinnovazione di atti certamente insuscettibili di offrire risultati diversi da quelli già dati.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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