Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1286 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25462/2016 R.G. proposto da:

V.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina

42, presso l’avv. Giovanni Galoppi, che, unitamente all’avv. Alfredo

Tosca, la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia

(Milano), Sez. 33, n. 2272/33/16 del 15 febbraio 2016, depositata il

15 aprile 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8

ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere avendo definito in via agevolata la controversia D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 pagando tutte le somme dovute;

Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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