Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1286 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 1126/14 e 17544/16,

rispettivamente proposti da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Nuova S.O.FI.A. a socio unico in amministrazione

straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli

avvocati Riccardo Vianello e Giuseppe Marini, elettivamente

domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via di

Villa Sacchetti, n. 9;

– controricorrente –

e da

s.r.l. Nuova S.O.FI.A. a socio unico in amministrazione

straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli

avvocati Riccardo Vianello e Giuseppe Marini, elettivamente

domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via di

Villa Sacchetti, n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositate in data 13 maggio 2013, n.

191/23/13 e in data 14 gennaio 2016, n. 184/16;

udita la relazione sulle cause svolta alla pubblica udienza in data

17 settembre 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Visonà Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso iscritto al n. 1126/14 e per il rigetto di quello iscritto

al n. 17544/16;

sentiti per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Mattia Cherubini e per

la contribuente gli avvocati Marco Ciaralli per delega dell’avv.

Romano Vaccarella e Nicole Purificati per delega dell’avv. Giuseppe

Marini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata nel giudizio iscritto al n. r.g. 1126/14 che l’Agenzia delle entrate ha indirizzato alla contribuente un atto di recupero concernente compensazioni dell’iva di gruppo liquidata nella qualità di controllante, in relazione, in particolare, a un credito riferibile alla controllata Nola Fashion s.r.l., che a giudizio dell’ufficio scaturiva da operazioni inesistenti.

La s.p.a. Nuova S.O.FI.A. impugnò l’atto senza esito in primo grado.

Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della società, sostenendo che a essa l’Agenzia avrebbe dovuto, in quanto coobbligata solidale della controllata, notificare l’avviso di accertamento prodromico al recupero.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in tre motivi, cui la contribuente replica con controricorso, seguito da istanza con la quale ha rappresentato la circostanza dell’intervenuta dichiarazione di amministrazione straordinaria e corredato di memoria.

La successiva sentenza n. 184/2016 emessa dalla Commissione tributaria regionale nel giudizio iscritto al n. r.g. 17544/16 dà conto del fatto che in relazione al recupero del credito in questione l’Agenzia escusse la polizza fideiussoria rilasciata a proprio beneficio da Ina Assitalia e che, successivamente a tale escussione, la contribuente chiese il rimborso del relativo importo, provvedendo a impugnare il relativo silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione.

La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso e quella regionale ha rigettato il successivo appello proposto dalla contribuente, sostenendo al riguardo che, sebbene l’atto di recupero dell’Agenzia fosse stato annullato con l’indicata sentenza n. 191/23/13, è da ritenere corretta la sospensione della disponibilità della somma, sino a quando il rapporto non sia definito.

Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che articola in due motivi, che pure correda d’istanza volta a ottenere l’interruzione del giudizio.

L’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Si dispone la riunione dei ricorsi, perchè concernenti questioni strettamente collegate.

2.- L’officiosità del giudizio di legittimità non consente l’interruzione sollecitata dalla contribuente in ragione dell’intervenuta amministrazione straordinaria.

3.- Col primo motivo di ricorso iscritto al n. r.g. 1126/14 l’Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, là dove il giudice d’appello ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello proposta dall’ufficio per la novità delle questioni introdotte in secondo grado. A fondamento dell’eccezione la ricorrente sostiene che la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere che il primo motivo dell’appello concernesse il tema dell’omessa notificazione dell’accertamento alla controllante.

Così congegnato, il motivo è inammissibile.

3.1.- Va difatti ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione.

A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri di ermeneutica assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Cass., sez. un., 20 novembre 2017, n. 27435).

4.- Col secondo motivo del medesimo ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, u.c., e del D.M. 13 dicembre 1979, là dove il giudice d’appello ha affermato la nullità dell’atto di recupero per mancanza di titolo, dovuta all’omessa notificazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società controllata.

Il motivo è fondato.

4.1.- In relazione alla medesima società, e in analoga fattispecie, questa Corte (con sentenza 18 maggio 2016, n. 10207) ha già affermato che, in tema di liquidazione dell’iva di gruppo, nel regime del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73,30 comma, ratione temporis vigente, la speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti iva vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale iva a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante.

Per conseguenza l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile.

4.2.- L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento del terzo, proposto in via subordinata.

5.- In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.

6.- La definitiva statuizione di legittimità dell’avviso di recupero determina la sopravvenuta carenza d’interesse ad agire in relazione al primo motivo del ricorso iscritto al n. r.g. 17544/16 calibrato sull’immediata esecutività della sentenza n. 191/23/13 resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania, ormai cassata.

7.- Infondato è poi il secondo motivo di questo ricorso, col quale la contribuente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

Contrariamente a quanto lamentato, infatti, il giudice d’appello ha esposto il proprio percorso argomentativo, là dove ha fatto leva sul fatto che la particolare fattispecie data dall’escussione della polizza fideiussoria comporta specifiche cautele, tali da determinare la sospensione della disponibilità della somma sino a quando il rapporto non sia definito.

8.- Il ricorso va quindi respinto.

9.- Tutte le voci di spesa di entrambi i ricorsi vanno, tuttavia, compensate, poichè l’indirizzo di questa Corte si è formato successivamente al deposito del primo ricorso, l’esito del quale conforma le sorti del secondo.

9.1.- In relazione al ricorso iscritto al n. 17544/16 sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dispone la riunione dei ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso iscritto al n. 1126/14, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, rigetta l’impugnazione originariamente proposta. Rigetta il ricorso iscritto al n. 17544/16. Compensa tutte le voci di spesa di entrambi i ricorsi.

Dichiara, in relazione al giudizio iscritto al n. 17544/16, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo al contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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