Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1286 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1286 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 13648-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, COSIMO
NICOLA PUNZI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
MASSARO ANGELA MARIA GIUSEPPINA;

– intimata avverso la sentenza n. 2670/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 10.5.2010,
depositata il 12/05/2010;

50

Data pubblicazione: 22/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI

che si riporta alla relazione scritta.

2

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
1. Massaro Angela Maria Giuseppina, operaia agricola a tempo determinato, si
rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere il ricalcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate
nell’anno 2004, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, in relazione alla
retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia,
anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato.
2. Rigettata la domanda e proposto appello dall’operaia, la Corte d’Appello di
Bari (sentenza n. 2670 del 2010), premesso che non era maturata la decadenza
annuale ex art. 47, comma 3, del dPR n. 639 del 1970, accoglieva l’impugnazione e
condannava l’INPS a riliquidare l’indennità di disoccupazione corrisposta
all’appellante per l’anno di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato
pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. quota di
trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
3. Proponeva ricorso per cassazione l’INPS. Non svolgeva attività difensiva
l’assicurata.
4. Con il ricorso per cassazione l’INPS deduce violazione
e falsa
applicazione degli artt. 46, 51 e 55 del ceni operai agricoli e florovivaisti del 10.7.02,
in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a), del d.lgs. 2.9.97 n. 314 e all’art. 3 del d.l.
14.6.1996, n. 318, ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11, della 1.
29.5.82 n. 297; contesta la tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato
trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo
determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a
determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi
del detto art. 6, c. 4, lettera a), sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali,
sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
5. Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546,
secondo cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura,
la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da
porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146
– non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, questa Corte ha ulteriormente
affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r.
dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione
di cui al d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del
quale, agli effetti previdenziali, [la retribuzione dovuta in base agli accordi
collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11
n. 202, ord. n. 18516 del 2011 e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore,
6.
il quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 18, del d.l. 6.07.11
n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che “1 art. 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01, comma 5, del decreto- legge 10
gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81,
3

Presidente

si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva
della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011).
7.
11 ricorso è, dunque, manifestamente fondato e deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, c. 1,
cpc può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono (cfr. Cass. n.
200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011,
n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi), considerato, altresì, che, come
dedotto nella relazione, recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del d.
Igs. n. 146 del 1997, individuato dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato
anche dal legislatore. Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto e la sentenza della
Corte di appello di Bari va cassata nella parte impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza
della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le
parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA